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Decisione

90.2022.5

Competenza del TRAM a evadere un ricorso contro la comunicazione di una commissione parlamentare che respinge la richiesta di privati di partecipare all'assunzione di una prova

31 marzo 2022Italiano8 min

partecipazione all'assunzione della prova permetterebbe di evitare procedure defatigatorie

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

90.2022.5

Lugano

31

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistito

dalla vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 10 marzo 2022 di

RI 1

RI 2

RI 3

contro

la comunicazione dell'11 febbraio 2022 con cui la

Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio ha respinto la

richiesta del 25 gennaio 2022 dei ricorrenti di partecipare all'assunzione di

una prova peritale nell'ambito della procedura di approvazione del piano di

utilizzazione cantonale del comparto Valera (PUC Comparto Valera), adottato

dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2020 contestualmente al licenziamento del

messaggio n. 7798;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, RI 2 e RI 3

sono succeduti in comunione ereditaria a __________, già proprietario di fondi

situati nel comparto Valera, un'area parzialmente edificata situata a cavallo

delle sezioni di Ligornetto, Rancate e Mendrisio del Comune di Mendrisio;

che nel 2019 il Dipartimento del territorio

ha elaborato il progetto del PUC Comparto Valera e lo ha pubblicato dal 4

febbraio al 26 aprile 2019 per permetterne la consultazione pubblica;

che in tale occasione, RI 1, RI 2 e RI 3

hanno formulato delle osservazioni, contestando il piano sotto diversi aspetti;

che il 13 marzo 2020

il Consiglio di Stato ha adottato il PUC Comparto Valera e con messaggio di

medesima data (n. 7798) lo ha sottoposto al Gran Consiglio per approvazione,

unitamente alla richiesta di un credito di investimento di fr. 16'900'000.- per

la sua attuazione;

che con scritto dell'11 febbraio 2022 la

Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio (Commissione) ha

respinto la richiesta del 25 gennaio 2022 di RI 1, RI 2 e RI 3, con cui essi

domandavano, qualora fosse stata allestita una perizia, di poter partecipare

all'assunzione della prova;

che la Commissione ha infatti ritenuto che

l'esame commissionale relativo all'approvazione del PUC Comparto Valera non

costituisca un procedimento che impone all'autorità di accordare alle parti

la facoltà di esaminare gli atti e di intervenire nell'assunzione delle prove;

che RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, domandando che la decisione 11 febbraio

2022 della Commissione ambiente territorio ed energia è annullata e che alla

Commissione (…) è ingiunto di conferire ai ricorrenti la possibilità di

partecipare all'assunzione della prova peritale nell'ambito del Messaggio 7798

del 13 marzo 2020, con in particolare la facoltà di conoscere il nome del

perito, di accedere agli atti, di indicare documenti da sottoporre al perito e

di formulare quesiti peritali;

che essi sostengono

che la decisione impugnata tocca

in modo diretto i loro interessi,

in quanto essi sarebbero i soli 3 proprietari del Comparto oggetto del PUC

in fase di approvazione, e che, essendo parti coinvolte nella procedura,

la Commissione avrebbe loro negato a torto la possibilità di esprimersi in

merito alle risultanze della perizia;

che, secondo i

ricorrenti, il loro diritto a insorgere davanti al Tribunale cantonale

amministrativo discenderebbe dall'art. 84 lett. e della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e dalla garanzia della

via giudiziaria sancita dall'art. 29a della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile del 1999 (Cost.; RS 101);

che inoltre, la loro

partecipazione all'assunzione della prova permetterebbe di evitare procedure defatigatorie

e dispendiose e si rivelerebbe tanto più importante alla luce del fatto che la

procedura di partecipazione e informazione della popolazione sarebbe stata

lacunosa;

che il ricorso non è stato intimato al Gran

Consiglio per la risposta;

considerato, in

diritto

che oggetto del

presente giudizio è unicamente il rifiuto della Commissione di permettere ai

ricorrenti di partecipare all'assunzione di una prova peritale, qualora essa

venisse raccolta, nell'ambito della procedura di approvazione del PUC Comparto

Valera da parte del Gran Consiglio;

che non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100),

il gravame può essere evaso da un giudice unico e senza procedere all'intimazione

del medesimo alle parti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm);

che prima di entrare

nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 LPAmm);

che in proposito occorre

anzitutto ricordare che giusta l'art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100) contro la decisione del Gran

Consiglio che approva il piano di utilizzazione è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;

che in concreto,

considerato che il PUC Comparto Valera adottato dal Governo si trova ora presso

la Commissione per l'esame commissionale e che il Legislativo cantonale non si

è ancora determinato in merito alla sua approvazione, non è possibile dedurre a

questo stadio dalla predetta norma la competenza di questo Tribunale a statuire

sul presente ricorso;

che i ricorrenti sostengono

tuttavia che la competenza del Tribunale discenda dall'art. 84 LPAmm e, più

precisamente, dalla sua lett. e;

che secondo l'art. 84

LPAmmhttp://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=127569&nX40_KEY=3147211&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw

- ctx2 il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è

ammissibile contro le decisioni: del Consiglio di Stato che non sono dichiarate

definitive dalla legge né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso

(lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive

dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi,

nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran Consiglio, nei casi previsti

dalla legge (lett. d) ed infine contro altre decisioni in settori specifici,

nei casi previsti dalla legge (lett. e);

che nel caso di specie

non entra in linea di conto nessuna delle ipotesi di cui alle lett. a-e dell'art.

84 LPAmm;

che in particolare,

per quanto attiene alla lett. e, essa non risulta applicabile già solo per il

fatto che manifestamente - come i ricorrenti stessi riconoscono - la legge, e

segnatamente la LST e la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il

Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), non attribuiscono competenze

al Tribunale in casi analoghi a quello all'esame (cfr. anche Messaggio n. 6645

del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 56);

che anche qualora si

volesse dedurre, come sostengono gli insorgenti, la competenza del Tribunale

dalla garanzia della via giudiziaria sancita dall'art. 29a Cost. e

considerare lo scritto dell'11 febbraio 2022 della Commissione quale decisione

incidentale ai sensi dell'art. 66 LPAmm (cfr. sulla nozione: DTF 133 V 477

consid. 4.1.1), emanata dalla Commissione su istruzione del Gran Consiglio, il

ricorso andrebbe comunque respinto;

che infatti nell'ambito

della procedura di approvazione di un piano d'utilizzazione cantonale, la

partecipazione dei cittadini attivi nei comuni interessati e delle persone o

enti che dimostrino un interesse degno di protezione è limitata al (solo) periodo

di pubblicazione del progetto del piano (art. 45 cpv. 2 LST) e successivamente

al (solo) ricorso avverso la risoluzione granconsigliare di approvazione del

PUC (art. 47 cpv. 3 lett. c LST);

che di conseguenza a giusto titolo la Commissione ha

disatteso la richiesta dei ricorrenti, adducendo che l'esame commissionale

relativo all'approvazione del PUC Comparto Valera non costituisce un

procedimento che impone all'autorità di accordare alle parti la facoltà di

esaminare gli atti e di intervenire nell'assunzione delle prove;

che, visto quanto precede, i ricorrenti non possono dunque

neppure lamentare una violazione del loro diritto di essere sentiti, principio

disposto dall'art. 34 LPAmm;

che inoltre anche

qualora, contro ogni evidenza, si volesse dissentire dalle conclusioni a cui è

giunta la Commissione e riconoscere ai ricorrenti la facoltà di partecipare all'assunzione

della prova, nel caso in cui venisse disposta, il loro mancato coinvolgimento

non sarebbe atto a causare i pregiudizi che essi lamentano;

che in effetti, a prescindere

dal fatto che essi si limitano a invocare solo una delle condizioni cumulative di

cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm (STA 52.2019.365 del 1° marzo 2021 consid.

2.1; cfr. anche Messaggio citato, pag. 40; Martin

Kayser, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori],

Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008,

ad art. 46 n. 17, 19 e 20), ai ricorrenti rimane comunque aperta la possibilità

di esprimersi in merito alla perizia, contestandone, se del caso, le risultanze

così come le modalità di svolgimento della procedura di partecipazione della

popolazione, interponendo ricorso contro l'approvazione del PUC Comparto Valera

da parte del Gran Consiglio;

che per tutti questi motivi, il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto;

che la tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 450.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera