90.2022.5
Competenza del TRAM a evadere un ricorso contro la comunicazione di una commissione parlamentare che respinge la richiesta di privati di partecipare all'assunzione di una prova
31 marzo 2022Italiano8 min
partecipazione all'assunzione della prova permetterebbe di evitare procedure defatigatorie
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
90.2022.5
Lugano
31
marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito
dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 10 marzo 2022 di
RI 1
RI 2
RI 3
contro
la comunicazione dell'11 febbraio 2022 con cui la
Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio ha respinto la
richiesta del 25 gennaio 2022 dei ricorrenti di partecipare all'assunzione di
una prova peritale nell'ambito della procedura di approvazione del piano di
utilizzazione cantonale del comparto Valera (PUC Comparto Valera), adottato
dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2020 contestualmente al licenziamento del
messaggio n. 7798;
ritenuto, in
fatto
che RI 1, RI 2 e RI 3
sono succeduti in comunione ereditaria a __________, già proprietario di fondi
situati nel comparto Valera, un'area parzialmente edificata situata a cavallo
delle sezioni di Ligornetto, Rancate e Mendrisio del Comune di Mendrisio;
che nel 2019 il Dipartimento del territorio
ha elaborato il progetto del PUC Comparto Valera e lo ha pubblicato dal 4
febbraio al 26 aprile 2019 per permetterne la consultazione pubblica;
che in tale occasione, RI 1, RI 2 e RI 3
hanno formulato delle osservazioni, contestando il piano sotto diversi aspetti;
che il 13 marzo 2020
il Consiglio di Stato ha adottato il PUC Comparto Valera e con messaggio di
medesima data (n. 7798) lo ha sottoposto al Gran Consiglio per approvazione,
unitamente alla richiesta di un credito di investimento di fr. 16'900'000.- per
la sua attuazione;
che con scritto dell'11 febbraio 2022 la
Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio (Commissione) ha
respinto la richiesta del 25 gennaio 2022 di RI 1, RI 2 e RI 3, con cui essi
domandavano, qualora fosse stata allestita una perizia, di poter partecipare
all'assunzione della prova;
che la Commissione ha infatti ritenuto che
l'esame commissionale relativo all'approvazione del PUC Comparto Valera non
costituisca un procedimento che impone all'autorità di accordare alle parti
la facoltà di esaminare gli atti e di intervenire nell'assunzione delle prove;
che RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, domandando che la decisione 11 febbraio
2022 della Commissione ambiente territorio ed energia è annullata e che alla
Commissione (…) è ingiunto di conferire ai ricorrenti la possibilità di
partecipare all'assunzione della prova peritale nell'ambito del Messaggio 7798
del 13 marzo 2020, con in particolare la facoltà di conoscere il nome del
perito, di accedere agli atti, di indicare documenti da sottoporre al perito e
di formulare quesiti peritali;
che essi sostengono
che la decisione impugnata tocca
in modo diretto i loro interessi,
in quanto essi sarebbero i soli 3 proprietari del Comparto oggetto del PUC
in fase di approvazione, e che, essendo parti coinvolte nella procedura,
la Commissione avrebbe loro negato a torto la possibilità di esprimersi in
merito alle risultanze della perizia;
che, secondo i
ricorrenti, il loro diritto a insorgere davanti al Tribunale cantonale
amministrativo discenderebbe dall'art. 84 lett. e della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e dalla garanzia della
via giudiziaria sancita dall'art. 29a della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile del 1999 (Cost.; RS 101);
che inoltre, la loro
partecipazione all'assunzione della prova permetterebbe di evitare procedure defatigatorie
e dispendiose e si rivelerebbe tanto più importante alla luce del fatto che la
procedura di partecipazione e informazione della popolazione sarebbe stata
lacunosa;
che il ricorso non è stato intimato al Gran
Consiglio per la risposta;
considerato, in
diritto
che oggetto del
presente giudizio è unicamente il rifiuto della Commissione di permettere ai
ricorrenti di partecipare all'assunzione di una prova peritale, qualora essa
venisse raccolta, nell'ambito della procedura di approvazione del PUC Comparto
Valera da parte del Gran Consiglio;
che non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100),
il gravame può essere evaso da un giudice unico e senza procedere all'intimazione
del medesimo alle parti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm);
che prima di entrare
nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 LPAmm);
che in proposito occorre
anzitutto ricordare che giusta l'art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100) contro la decisione del Gran
Consiglio che approva il piano di utilizzazione è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
che in concreto,
considerato che il PUC Comparto Valera adottato dal Governo si trova ora presso
la Commissione per l'esame commissionale e che il Legislativo cantonale non si
è ancora determinato in merito alla sua approvazione, non è possibile dedurre a
questo stadio dalla predetta norma la competenza di questo Tribunale a statuire
sul presente ricorso;
che i ricorrenti sostengono
tuttavia che la competenza del Tribunale discenda dall'art. 84 LPAmm e, più
precisamente, dalla sua lett. e;
che secondo l'art. 84
LPAmmhttp://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=127569&nX40_KEY=3147211&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw
- ctx2 il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
ammissibile contro le decisioni: del Consiglio di Stato che non sono dichiarate
definitive dalla legge né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso
(lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive
dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi,
nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran Consiglio, nei casi previsti
dalla legge (lett. d) ed infine contro altre decisioni in settori specifici,
nei casi previsti dalla legge (lett. e);
che nel caso di specie
non entra in linea di conto nessuna delle ipotesi di cui alle lett. a-e dell'art.
84 LPAmm;
che in particolare,
per quanto attiene alla lett. e, essa non risulta applicabile già solo per il
fatto che manifestamente - come i ricorrenti stessi riconoscono - la legge, e
segnatamente la LST e la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il
Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), non attribuiscono competenze
al Tribunale in casi analoghi a quello all'esame (cfr. anche Messaggio n. 6645
del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 56);
che anche qualora si
volesse dedurre, come sostengono gli insorgenti, la competenza del Tribunale
dalla garanzia della via giudiziaria sancita dall'art. 29a Cost. e
considerare lo scritto dell'11 febbraio 2022 della Commissione quale decisione
incidentale ai sensi dell'art. 66 LPAmm (cfr. sulla nozione: DTF 133 V 477
consid. 4.1.1), emanata dalla Commissione su istruzione del Gran Consiglio, il
ricorso andrebbe comunque respinto;
che infatti nell'ambito
della procedura di approvazione di un piano d'utilizzazione cantonale, la
partecipazione dei cittadini attivi nei comuni interessati e delle persone o
enti che dimostrino un interesse degno di protezione è limitata al (solo) periodo
di pubblicazione del progetto del piano (art. 45 cpv. 2 LST) e successivamente
al (solo) ricorso avverso la risoluzione granconsigliare di approvazione del
PUC (art. 47 cpv. 3 lett. c LST);
che di conseguenza a giusto titolo la Commissione ha
disatteso la richiesta dei ricorrenti, adducendo che l'esame commissionale
relativo all'approvazione del PUC Comparto Valera non costituisce un
procedimento che impone all'autorità di accordare alle parti la facoltà di
esaminare gli atti e di intervenire nell'assunzione delle prove;
che, visto quanto precede, i ricorrenti non possono dunque
neppure lamentare una violazione del loro diritto di essere sentiti, principio
disposto dall'art. 34 LPAmm;
che inoltre anche
qualora, contro ogni evidenza, si volesse dissentire dalle conclusioni a cui è
giunta la Commissione e riconoscere ai ricorrenti la facoltà di partecipare all'assunzione
della prova, nel caso in cui venisse disposta, il loro mancato coinvolgimento
non sarebbe atto a causare i pregiudizi che essi lamentano;
che in effetti, a prescindere
dal fatto che essi si limitano a invocare solo una delle condizioni cumulative di
cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm (STA 52.2019.365 del 1° marzo 2021 consid.
2.1; cfr. anche Messaggio citato, pag. 40; Martin
Kayser, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008,
ad art. 46 n. 17, 19 e 20), ai ricorrenti rimane comunque aperta la possibilità
di esprimersi in merito alla perizia, contestandone, se del caso, le risultanze
così come le modalità di svolgimento della procedura di partecipazione della
popolazione, interponendo ricorso contro l'approvazione del PUC Comparto Valera
da parte del Gran Consiglio;
che per tutti questi motivi, il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto;
che la tassa di
giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 450.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera