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Decisione

90.2022.7

Istituzione di una zona di pianificazione comunale

23 aprile 2024Italiano36 min

Comune ha già elaborato un piano d'indirizzo circa il futuro assetto urbanistico

Source ti.ch

Incarto n.

90.2022.7

Lugano

23

aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 28 marzo

2022 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

patrocinati

da: PR 1

contro

la risoluzione del 17 febbraio 2022 con cui il Municipio

del Comune di Arbedo-Castione ha adottato la zona di pianificazione

concernente il comparto industriale di Castione, pubblicata dal 22 febbraio

al 24 marzo 2022 (FU 33/2022 del 17 febbraio 2022, 9);

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietaria

dei mapp. 16, 19 e 1539 di Arbedo-Castione, mentre RI 2 del mapp. 53 nello

stesso Comune. RI 3 e RI 4 sono affittuarie di una parte dei citati fondi. Essi

occupano complessivamente una superficie di oltre 189'000 m2

a ovest della linea ferroviaria, della fermata TILO di Arbedo-Castione e della

strada cantonale che collega Bellinzona a Claro, e risultano tuttora assegnati alla

zona industriale J1, destinata alla produzione e alle funzioni a essa connesse

(art. 34 delle norme d'attuazione del piano regolatore; NAPR), secondo il piano

regolatore, approvato con risoluzione governativa del 14 maggio 2002 (n. 2284)

e integrato in seguito da alcune varianti. Infatti, con risoluzione del 23

dicembre 2015 (n. 6003) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la

variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, negando

tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per il comparto posto ad ovest

della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo, pag. 75, che rinvia al

capitolo 5. Riassunto della decisione, e in particolare sottocapitolo A.

Modifiche d'ufficio e decisioni sospese che necessitano di una pubblicazione,

lett. a.), dove sono situati i fondi in parola, e decretandone il mantenimento

in zona J1 (cfr. pag. 36).

B. Ottenuto il 29 ottobre

2020 il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 febbraio

2022 il Municipio di Arbedo-Castione ha adottato la zona di pianificazione

concernente il comparto industriale di Castione e ne ha disposto la

pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 22 febbraio al 24 marzo 2022

(FU 33/2022 del 17 febbraio 2022, 9).

La zona di

pianificazione ricomprende quasi la totalità dei fondi a ovest della linea

ferroviaria attribuiti alla zona industriale J1. Sono esclusi dal suo perimetro

Fatti

i mapp. 17, 18, 19, 47 (parz.), 48, 1198 e le porzioni a est dei mapp. 16 e

1539 (fascia parallela a via __________), 55 e 213. Secondo quanto indicato a

pag. 1 della scheda descrittiva, il provvedimento è stato istituito allo scopo

di salvaguardare gli obiettivi pianificatori previsti dal progetto di variante

in allestimento concernente la zona J1 a Castione. Alla voce "Motivazioni"

la scheda riassume dapprima brevemente l'istoriato pianificatorio della citata

zona, in seguito spiega che essa è indicata dalla scheda R7 del piano direttore

cantonale aggiornato nel 2009 (PD '09), di dato acquisito, quale Polo di

sviluppo economico (PSE), dalla scheda R8, pure con grado di consolidamento di

dato acquisito, quale comparto dov'è potenzialmente possibile insediare un

grande generatore di traffico (GGT) e, secondo la scheda V6, anch'essa di dato

acquisito, un centro logistico d'importanza cantonale per la gestione integrata

dei materiali inerti. Inoltre, una sua porzione è ricompresa nel perimetro

della zona riservata per la realizzazione del Nuovo Centro di Manutenzione

delle __________ (denominato anche Nuovo Stabilimento industriale ferroviario

Ticino; NSIF), pubblicato dai Servizi generali del Dipartimento del territorio

il 22 giugno 2018. La scheda indica che tali indirizzi di ordine superiore

hanno comportato la necessità di coordinare tutti gli attori coinvolti al fine

di definire un nuovo assetto pianificatorio per il comparto. A tal fine, il 23

dicembre 2019 il Comune e il Cantone hanno sottoscritto una convenzione che

definisce le modalità collaborative per l'elaborazione di una variante di piano

regolatore e istituisce un gruppo di lavoro. La scheda riferisce inoltre che il

Comune ha già elaborato un piano d'indirizzo circa il futuro assetto urbanistico

della zona. Per quanto attiene agli effetti del provvedimento, la cui durata è

di tre anni, la scheda indica che all'interno del suo perimetro non sono

ammessi interventi che possono precludere gli obiettivi della pianificazione in

corso di elaborazione. In particolare, sono ammesse le opere di ordinaria

manutenzione degli edifici esistenti, mentre gli ampliamenti sono consentiti

limitatamente alla necessità di adeguare l'attività alle richieste di natura

tecnica e ambientale stabilite dal diritto superiore oppure per comprovate

esigenze operative necessarie per garantire la continuità dell'attività

esistente. In merito alle nuove costruzioni, la scheda descrittiva indica che

esse sono ammesse in funzione del grado di affinamento del progetto

pianificatorio e di avanzamento dell'iter della variante. Infine, la scheda

puntualizza che la zona di pianificazione non esplica effetti sul progetto del

NSIF; in effetti, la realizzazione di tale opera è prevista, in parte, su quei

fondi appartenenti alla zona J1 che sono esclusi dal perimetro della misura

(mapp. 17, 18, 19, 47, 48 e 1198).

C. Avverso tale

provvedimento RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, i cui fondi, a eccezione del mapp. 19

(cfr. consid. precedente), sono ricompresi nel perimetro della zona di

pianificazione, insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento. In via subordinata domandano la retrocessione

degli atti al Municipio affinché completi la misura come ai considerandi.

Anzitutto i ricorrenti sostengono che la zona di pianificazione avversata non

abbia la densità richiesta e non sia sorretta da alcuna visione in merito ai

contenuti. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che la scheda

descrittiva prevede le attività più disparate senza alcun nesso logico o dei

principi guida. Inoltre, essa sarebbe formulata in modo generico, in quanto

non fornirebbe alcuna indicazione, perlomeno succinta, circa le previsioni

pianificatorie per il comparto. Informazioni che sarebbero indispensabili alla

luce delle ampie dimensioni dei loro fondi. Soggiungono che il piano del

provvedimento non è aggiornato e che gli effetti della misura sono

sproporzionati perché, ammettendo unicamente opere di ordinaria manutenzione

sugli edifici esistenti, impedirebbero loro di effettuare per diversi anni nuovi

investimenti, di eseguire gli spostamenti e le trasformazioni edilizie che si

renderanno necessarie a seguito dell'insediamento del NSIF, il quale avrà un

impatto edificatorio importante sulle loro proprietà, e bloccherebbero i

progetti in atto. Riconoscendo la necessità di pianificare il comparto, essi

ribadiscono l'impostazione vaga della misura, ritenendola, a titolo

subordinato, contraria al principio della buona fede (la zona di pianificazione

essendo stata istituita dopo tutta una serie di provvedimenti pianificatori che

attestano un agire contraddittorio dell'ente pianificante), manifestamente

erronea e sproporzionata (poiché estesa a tutta la zona industriale senza

alcuna valutazione). Infine, censurano un diniego formale di giustizia per

il fatto che il Municipio non avrebbe riverificato la proporzionalità della

misura, malgrado quanto indicato dal Dipartimento nel suo preavviso del 29

ottobre 2020. Quali mezzi di prova chiedono l'edizione da parte del Municipio

di tutti gli incarti relativi a progetti attuati e non

dal luglio

2009 in poi nel comparto industriale, l'acquisizione agli atti delle NAPR e

l'esperimento di un sopralluogo.

D. a. In sede di risposta

il Comune di Arbedo-Castione postula la reiezione del gravame. In particolare,

riassunti il quadro normativo di riferimento e l'iter pianificatorio

concernente la zona J1, esso ribadisce quanto indicato nella scheda

descrittiva, ossia che il comparto ricompreso nel perimetro della misura è

interessato da diversi piani settoriali di interesse federale e cantonale, di

cui ha tenuto (e terrà) conto nell'ambito dell'allestimento della variante di

piano regolatore in corso. In proposito, spiega che il piano d'indirizzo del

futuro assetto urbanistico della zona industriale è in fase di affinamento in

funzione dell'evoluzione dei diversi progetti di ordine superiore in atto.

Dal canto suo, la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) rileva

anzitutto che la scheda descrittiva, sia dal profilo delle motivazioni sia

degli obiettivi, ben riassume gli elementi centrali alla base del provvedimento

avversato. In seguito, spiega che la necessità di rivedere la pianificazione

del comparto industriale di Castione è un dato di fatto che trova

origine nella risoluzione governativa n. 6003 del 23 dicembre 2015. Avendo nel

frattempo l'Esecutivo comunale avviato una procedura pianificatoria in grado di

coordinare al meglio le esigenze locali con quelle definite dal PD, nonché l'assetto

territoriale con il futuro insediamento del NSIF, l'adozione dell'avversata

misura si rivelerebbe giustificata. Infine, essa ritiene che gli effetti del

provvedimento siano proporzionati e che, ad ogni modo, potranno se del caso

venir attenuati a seconda del grado di maturazione della futura pianificazione.

b. Con la replica i

ricorrenti si riconfermano nelle proprie domande. In merito alla risposta della

Sezione, contestano che per il comparto industriale di Castione siano date le

premesse per una verifica della pianificazione in vigore, ritenuto che dal 2009

tale zona sarebbe stata oggetto di numerosi studi, gli ultimi peraltro recenti.

In questo senso, non essendo dato alcun cambiamento delle circostanze, nemmeno

la misura avversata sarebbe giustificata. Aggiungono che il progetto NSIF non

può essere addotto quale motivo per giustificarla, vuoi perché la sua

realizzazione non sarebbe certa alla luce dei ricorsi pendenti, vuoi perché la

procedura di approvazione dei relativi piani (di diritto federale) lo sottrae alla

pianificazione cantonale o comunale, per cui non vi sarebbe margine per un

coordinamento. Con argomenti analoghi i ricorrenti contestano anche le

allegazioni del Comune, sottolineando l'incompatibilità pianificatoria fra le

varie utilizzazioni presenti nel comparto e/o auspicate (ad esempio la

creazione di un PSE sarebbe incompatibile con il predetto centro per gli inerti

e con l'insediamento di un GGT), rispettivamente l'assenza di chiari obiettivi

pianificatori. Inoltre, alcune delle attività esercitate già concretizzerebbero

gli indirizzi della scheda V6 del PD (centro per materiali inerti). Infine,

sostengono che la durata di tre anni della misura dimostrerebbe come la

situazione potrebbe essere gestita adottando provvedimenti pianificatori meno

incisivi, quali la decisione sospensiva (art. 62 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100) e il blocco edilizio (art. 63

LST).

c. In sede di duplica il

Comune e la Sezione e si riconfermano nei rispettivi argomenti e domande, il

primo puntualizzando alcuni aspetti.

E. a. Così

invitato dal Tribunale, il 17 agosto 2022 il Comune ha prodotto la convenzione

sottoscritta con il Cantone il 23 dicembre 2019 e il piano d'indirizzo del

futuro assetto urbanistico della zona J1, entrambi menzionati nella scheda descrittiva

e acquisiti agli atti.

b. Chiamati a

esprimersi su tali documenti, il Comune ha riferito di non avere osservazioni

da formulare e di riconfermarsi negli argomenti addotti nei propri allegati di

causa.

Con scritto del 15 aprile 2024 i ricorrenti hanno invece preso diffusamente posizione

sui contenuti del piano d'indirizzo, criticandone in sostanza gli obiettivi

confusi e sostenendo che si tratti di un documento ormai obsoleto in quanto non

aggiornato alla situazione attuale nel comparto, impreciso, allestito omettendo

di coinvolgere i proprietari interessati e privo di indicazioni circa le

tempistiche di attuazione dei suoi contenuti.

La Sezione è rimasta

silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1 LST. Certa

è la legittimazione attiva deRI 1 e di RI 2, proprietari di fondi toccati dalla

zona di pianificazione (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Anche aRI 3 e aRI 4 va

riconosciuta tale qualità; ritenuto che esse sono affittuarie e si servono di

fondi inseriti nel perimetro del provvedimento avversato per svolgere la

propria attività economica, esse detengono senz'altro un interesse degno di

protezione al suo annullamento rispettivamente alla sua modifica. Il ricorso è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti,

sulla scorta di un apprezzamento anticipato, considerato oltretutto che gli

antefatti pianificatori del comparto industriale di Castione sono già noti al

Tribunale, segnatamente a seguito delle procedure ricorsuali avviate daRI 1 e

da RI 2 (cfr. in particolare, STA 90.2013.23 dell'8 settembre 2014, 90.2016.5

del 14 aprile 2020 e 90.2020.59 dell'11 luglio 2022), non si rivela necessario accedere

alla richiesta, peraltro non meglio motivata, di acquisire agli atti gli

incarti relativi ai progetti che hanno interessato il comparto dal luglio 2009.

Il Tribunale non ritiene neppure necessario

procedere all'esperimento di un sopralluogo, la situazione di fatto che

sta alla base della controversia risultando in modo sufficientemente chiaro

dalla documentazione agli atti, integrata con quella prodotta dal Comune il 17

agosto 2022, dalle vedute

aeree di Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e dalle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo STF 1C_382/2015

del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Per quanto attiene alle NAPR di

Arbedo-Catione si osserva che si tratta di atti pubblici, liberamente

accessibili e consultabili, e, pertanto, considerati noti alle parti (cfr. DTF

138 II 557 consid. 6.2, 135 III 88 consid. 4.1).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è

lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59.

LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a

salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento

delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende

all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27

cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che

possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando

inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano

in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La

zona di pianificazione

entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato

il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del

Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al

massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).

2.2

La zona di pianificazione è un provvedimento

conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la

pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o

comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante

col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel

tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del

processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362

consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG:

Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto

definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si

può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione

della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione.

Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art.

33.

cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,

salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento

pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e

soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

3.

3.1.

Oltre alla zona di pianificazione, la LST prevede due altre misure destinate a

salvaguardare la pianificazione in via di elaborazione: la decisione sospensiva

(art. 62 LST) e il blocco edilizio (art. 63 LST). Unitamente alla zona di

pianificazione, esse attribuiscono un effetto anticipato negativo al diritto in

formazione, paralizzando l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in

vigore di quello futuro (cfr. STA 52.2007.103 del 5 giugno 2007 consid. 2.2). La

decisione sospensiva e il blocco edilizio sono applicabili a dipendenza dello

stato di avanzamento del progetto di piano: la prima in caso di contrasto con

uno studio in atto, il secondo se il contrasto sussiste con un piano già

pubblicato (cfr. Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo

territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1,

pag. 329 segg., pag. 413).

3.2

Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, il Municipio o il

Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza

di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto

con uno studio pianificatorio in atto. Secondo l'art. 84 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110; BU

2015, 12) uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un

progetto sommario di piano, che

consente di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sul piano (cpv.

1). Come ben si deduce dal testo stesso dell'art. 62 LST, la decisione

sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto alla zona di

pianificazione. Tuttavia, essa non esclude, se del caso, un'adozione successiva

di quest'ultima (STA 90.2015.115 del 12

luglio 2017 consid. 6.3, 90.2016.8 del 20 luglio 2016 consid. 6.3).

4.

I ricorrenti

sostengono che nel caso concreto non sarebbero date le premesse per una

verifica della pianificazione in vigore del comparto industriale di Castione,

ritenuto che dal 2009, anno in cui il Municipio aveva istituito la prima zona

di pianificazione, ad oggi essa sarebbe stata oggetto di numerosi studi, gli

ultimi dei quali peraltro recenti. In questo senso, non vi sarebbe stato un

cambiamento delle circostanze atto a giustificare l'adozione del provvedimento

avversato. Esso contrasterebbe dunque con il principio della stabilità dei

piani. La tesi non è condivisibile, per i seguenti motivi.

4.1

Il

principio della stabilità dei piani è sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST.

Ora, tuttavia, i requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono

di modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento

delle circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza

giuridica a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e

quindi verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la

variante del piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone

a tutela (Ruch, op. cit., n. 31

segg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 24 ad art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha una

portata necessariamente attenuata a questo

stadio preliminare del processo pianificatorio; per legittimare, al suo

cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza

pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore

sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello

stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di

mantenere invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem, con

riferimento anche alla ZBl 1996

pag. 229 consid. 3).

4.2

In concreto il 2

marzo 2009 il Municipio ha adottato una zona di pianificazione estesa alla

maggior parte del territorio edificabile di Castione (e dunque non solo al comparto

dove sono situati i fondi dei ricorrenti) della durata di cinque anni al fine

di salvaguardare la pianificazione in fase di allestimento. Da tale misura è in

seguito scaturita la variante di piano regolatore che il Consiglio di Stato ha

approvato il 23 dicembre 2015 (ris. n. 6003), ma non per quanto attiene agli

azzonamenti previsti per il comparto posto ad ovest della ferrovia, di modo che

i fondi dei qui insorgenti sono rimasti attribuiti alla zona J1 secondo il piano

regolatore approvato dal Consiglio di Stato nel 2002 (cfr. supra, A). Ne

deriva che dalla data d'approvazione della revisione del piano regolatore (14

maggio 2002) sino alla pubblicazione della misura qui contestata (22 febbraio

2022) sono trascorsi vent'anni, per cui è escluso che il principio della

stabilità dei piani si opponga alla verifica dei contenuti pianificatori per il

comparto industriale di Castione e, di riflesso, all'adozione della controversa

zona di pianificazione (cfr. STF 1A.125/2005 del 21 settembre 2005 consid. 4.2;

1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2, pubbl. in: ZBl 104/2003 pag. 654

segg.). La circostanza addotta dai ricorrenti secondo cui dal 2009 il comparto

sarebbe oggetto di numerosi studi, alcuni peraltro recenti, fra cui il piano d'indirizzo

del 26 marzo 2020 (acquisito agli atti dell'incarto

e di cui si dirà al consid. 6.3), non fanno altro che dimostrare che l'assetto

pianificatorio di tale zona, approvato l'ultima volta nel 2002, necessita di

essere aggiornato e adeguato alle mutate esigenze. Già solo per tali motivi, tenuto inoltre conto del limitato esame che qui

si è chiamati a svolgere, la zona di pianificazione all'esame non viola il

principio della stabilità dei piani.

4.3

La revisione della pianificazione in vigore

appare giustificata anche dal profilo della modifica delle circostanze.

Infatti, oltre alla pianificazione di ordine superiore, di dato acquisito, che

interessa dal 2009 il comparto, riassunta dal Municipio nella scheda descrittiva,

a livello cantonale, nel 2012 è entrata in vigore la LST, che, tra le

altre cose, ha modificato la definizione di zona industriale e artigianale,

introducendo il nuovo concetto di "zona per il lavoro" disciplinata

agli art. 20 LST e 27 RLst. Vanno inoltre considerati

anche gli importanti cambiamenti avvenuti nel frattempo dal profilo insediativo

all'interno (o nei pressi) del comparto. Tra questi vi sono la

realizzazione e l'apertura nel 2010 della nuova fermata TILO di Arbedo-Castione,

nonché l'avvio della progettazione del nuovo stabilimento industriale

ferroviario NSIF, ora in fase realizzativa a seguito dell'approvazione dei

piani da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) il 15 novembre 2023.

Progetto quest'ultimo a cui il Comune fa riferimento in sede di risposta e

duplica, spiegando che esso, ancorché sarà realizzato su sedimi esterni al

perimetro della misura avversata, per gli interventi che prevede (una nuova rete di distribuzione del

traffico, la riorganizzazione della mobilità lenta, concetti energetici

innovativi, una riconsiderazione relativa al concetto di evacuazione delle

acque ecc.) avrà importanti conseguenze sul futuro assetto pianificatorio

della vicina zona J1. Ciò che, del resto, persino gli insorgenti riconoscono,

laddove a pag. 5 del ricorso affermano che l'impatto edificatorio del NSIF

sarà talmente importante sui terreni dei ricorrenti che necessiteranno profonde

trasformazioni e spostamenti edificatori per mitigarne le conseguenze. È

vero che, come essi rilevano con la replica, l'approvazione dei piani del NSIF

compete alle autorità federali. Tuttavia, la loro tesi secondo cui la

pianificazione del NSIF sfugge a qualsiasi possibilità di coordinamento

non può essere seguita, in quanto, già solo per le ripercussioni che essa comporta,

è innegabile ed evidente la necessità di considerarla nell'ambito della

pianificazione comunale del comparto in questione. In conclusione, visto quanto

precede, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, il NSIF non

costituisce affatto l'unico elemento di novità: come visto, gli accadimenti

intercorsi nel comparto nel corso degli anni sono numerosi (revisione

del piano direttore, entrata in vigore della LST, integrazione della fermata di

Castione nel sistema ferroviario regionale TILO, futuro insediamento del NSIF) e senz'altro suscettibili di costituire una modifica delle circostanze

atta a giustificare un adattamento, rispettivamente una riconsiderazione dell'attuale

assetto pianificatorio del comparto ricompreso nel perimetro del provvedimento

avversato.

5.

Le

restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere

giustificate da un interesse pubblico preponderante

e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;

RS 101). La legalità, l'interesse pubblico e

la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici

fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività

(art. 5 Cost.).

5.1

5.1.1

In linea generale, è pubblico l'interesse

che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e

che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del

territorio esso è segnatamente dato quando

la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi

pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Se per restringere la

proprietà può essere invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine

di motivi, le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su

motivi di polizia o di politica

sociale oppure su misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I 282

consid. 3.3). Il fatto che queste misure possano avere degli effetti secondari

anche sulla libera concorrenza non le rende di per sé contrarie a questo

principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer,

Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV

ed., Berna 2008, pag. 1071).

5.1.2

L'adozione di una misura di

salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una

seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un

interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano

regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento

della zona di pianificazione (Ruch,

op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 12 seg. ad art. 27).

Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia,

necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato,

come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità

competente a adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione

vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

5.2

Il principio della proporzionalità esige

invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse

pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e

i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000

n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

6.

Gli

insorgenti mettono in discussione l'interesse pubblico alla base della zona di

pianificazione, sostenendo che essa non è sorretta da alcuna visione

in merito ai contenuti. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che

la scheda descrittiva prevede le attività più disparate senza alcun nesso

logico o dei principi guida. L'impressione, soggiungono i ricorrenti, è che

l'ente pubblico pianifichi da anni il comparto industriale di Castione senza

alcun obiettivo preciso.

6.1

Tale tesi non merita tutela. Infatti, nella

scheda descrittiva e in sede di risposta il Comune ha spiegato in modo

sufficientemente chiaro e circostanziato i contenuti, le motivazioni e gli

obiettivi della misura avversata, che concerne un comparto ampio e strategico,

il cui disciplinamento a livello pianificatorio si connotata per la sua

complessità. Anzitutto dalla scheda, che richiama in apertura la risoluzione

governativa del 23 dicembre 2015, si evince chiaramente che, in ragione dei vari

obiettivi pianificatori di valenza federale, cantonale e comunale riguardanti

il comparto e dei progetti cantonali in atto (in particolare: Nuovo centro di

manutenzione NCM), il Municipio si trova confrontato con la necessità di coordinare

tutti gli attori coinvolti per definire un assetto pianificatorio condiviso.

L'ente pubblico ha poi sottolineato in sede

di risposta come il NSIF, unitamente alla vicinanza alla rete del trasporto

pubblico e ai principali assi stradali della rete nazionale (autostrada A2 /

A13), siano elementi da considerare anche per rapporto all'attuazione degli obiettivi

fissati dalla scheda R7, che individua nel comparto oggetto della misura un'area

potenzialmente idonea allo sviluppo di un PSE in cui insediare aziende ad alto

valore aggiunto capaci di generare posti di lavoro qualificati con redditi

elevati. Quanto alla scheda V6 del PD, il Comune ha in seguito precisato di non

avere intenzione di eliminare le attività legate alla lavorazione degli inerti

già presenti da anni nel comparto industriale di Castione. La sua volontà è

piuttosto quella di rivedere la pianificazione vigente al fine di riordinare

queste attività nel rispetto delle leggi ambientali e

garantire un'occupazione

razionale dei fondi attualmente utilizzati in modo estensivo, incrementando

allo stesso tempo la presenza di altre attività produttive. L'insediamento di

un GGT nel comparto, possibilità prevista dalla scheda R8 del PD, implica

invece delle riflessioni in merito alla gestione dei flussi veicolari interni

alla zona e degli accessi, che andranno fatte nell'ambito dell'allestimento

della variante. Ora, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, tutti

questi motivi e obiettivi dell'ente pubblico dimostrano che la zona di

pianificazione avversata si inserisce in una strategia pianificatoria

complessiva, che tiene conto non soltanto degli indirizzi pianificatori di

ordine superiore validi per la zona J1 inclusa nel perimetro del provvedimento

e degli obiettivi di sviluppo che la concernono, bensì anche del contesto

territoriale che la circonda e dello sviluppo edilizio che negli anni ha interessato

le aree ad essa limitrofe. Inoltre, gli intendimenti pianificatori del Comune sono

senz'altro condivisibili e atti a giustificare l'istituzione della misura a

salvaguardia della pianificazione in fase di elaborazione. Essi rispondono all'interesse

pubblico a uno sviluppo ordinato e a una pianificazione razionale del

territorio, la quale costituisce un preciso mandato costituzionale all'indirizzo

dell'ente pubblico (art. 75 cpv. 1 Cost.).

6.2

Pure da respingere è la

critica dei ricorrenti secondo cui la scheda descrittiva sarebbe formulata in

modo generico, in quanto non fornirebbe alcuna indicazione, perlomeno succinta,

circa le previsioni pianificatorie per il comparto industriale. Infatti, come

visto, essa espone in maniera sufficientemente chiara e precisa i motivi, i

contenuti, gli obiettivi, gli effetti e la durata della misura contestata, come

peraltro attesta la Sezione (cfr. risposta, pag. 1 e 2). Inoltre, va

sottolineato che, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, la scheda

descrittiva non deve disciplinare nel dettaglio l'assetto del terreno vincolato

(cfr. art. 81 cpv. 2 RLst). Come detto, il suo scopo è quello di illustrare le

motivazioni, i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata della misura, non

di descrivere già (nemmeno succintamente) i contenuti della pianificazione in

fieri, i quali, essendo che a questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo (cfr. supra, consid. 2.2), non

sono ancora definitivi. La domanda formulata in via subordinata dagli

insorgenti finalizzata ad ottenere una completazione della misura con l'indicazione

delle previsioni pianificatorie per il comparto industriale va dunque respinta.

In ogni caso si rileva che il piano d'indirizzo del 26 marzo 2020 già illustra

a grandi linee le previsioni pianificatorie dell'ente pubblico per la zona

industriale, fornendo alcune indicazioni di massima (che andranno approfondite

nell'ambito di ulteriori studi) in merito a taluni aspetti (azzonamenti,

accessi ecc.) a cui accennano i ricorrenti nell'impugnativa.

6.3

L'interesse

pubblico a una misura di protezione della pianificazione presuppone una seria

intenzione di voler modificare la pianificazione vigente (cfr. supra,

consid. 5.1). Nel caso concreto, l'intenzione pianificatoria del Comune è

dimostrata dagli studi approfonditi che hanno riguardato il comparto

industriale di Castione dal 2009 ad oggi, a cui fanno riferimento gli stessi

ricorrenti nella replica. Essi concorrono infatti a dimostrare come l'ente

pubblico sia attivo ormai da anni per trovare una soluzione pianificatoria

condivisa per tale zona, che sia conforme agli indirizzi pianificatori di

ordine superiore. Essa è pure confermata dalla convenzione sottoscritta dal

Comune e dal Cantone il 23 dicembre 2019 (menzionata nella scheda descrittiva e

acquisita agli atti, cfr. supra, E.a), con cui il Municipio si è

impegnato ad avviare l'elaborazione di una nuova proposta pianificatoria per il

comparto avvalendosi dell'assistenza delle competenti autorità cantonali (cfr.

p.to 1 e 2, pag. 3 della convenzione citata), da un lato, dal piano d'indirizzo

del futuro assetto urbanistico della zona J1 che il Municipio ha fatto

allestire in adempimento dell'accordo intercorso con il Cantone, dall'altro. Il

relativo rapporto del 26 marzo 2020 descrive dapprima la situazione della zona

J1 dal profilo della pianificazione di ordine superiore (PD, piano dell'agglomerato

del Bellinzonese [PAB2/PAB3], NSIF) e del piano regolatore in vigore, per poi

illustrare gli indirizzi futuri e le ipotesi di sviluppo del comparto. In

generale, il piano d'indirizzo prevede di suddividerlo in diversi settori ben

delimitati, ognuno dei quali con una specifica vocazione produttiva, e di

ricollocare, rispettivamente spostare (mantenendole all'interno dei limiti del

comparto) quelle aziende già presenti che non sono conformi alla vocazione

auspicata. Di principio, si ipotizza di localizzare a nord le attività

industriali tradizionali, mentre d'insediare a sud le aziende a carattere

innovativo (PSE). Il piano illustra due scenari di possibile sviluppo degli

insediamenti, tenendo conto della realizzazione a nord del NSIF, e propone un

ridisegno degli accessi e dell'impianto viario e della mobilità lenta all'interno

della zona, nonché alcune prime indicazioni di valorizzazione urbanistiche e

paesaggistiche. Ancorché non si tratti di un progetto definitivo, bensì di un

piano che dovrà essere aggiornato (effettuando ulteriori studi specialistici in

merito ad alcuni aspetti puntuali e criticità, per poi essere tradotto in un

documento formale e dettagliato), gli obiettivi e gli interventi pianificatori

da esso prospettati non lasciano dubbi circa la concretezza e la serietà dell'intenzione

dell'autorità comunale di rivedere la pianificazione attuale del comparto

industriale di Castione affinché essa soddisfi gli obiettivi di sviluppo

auspicati a più livelli per questa zona e, al contempo, risolva i problemi di

disordine riscontrati dal Municipio per rapporto alle attività legate alla

lavorazione degli inerti, nonché i potenziali conflitti che lo sviluppo e l'insediamento

di nuovi contenuti e attività (anche nelle vicinanze) potrebbero generare.

Non sono atte a

inficiare tali considerazioni le critiche sollevate dagli insorgenti con le

osservazioni del 15 aprile 2024 a proposito dei contenuti del piano d'indirizzo,

critiche che, peraltro, a questo stadio della procedura appaiono premature in

quanto afferenti la pianificazione in fieri.

6.4

Tutto

ciò considerato, il provvedimento impugnato appare fondato sotto il criterio

dell'interesse pubblico, così come risulta dimostrata l'intenzione seria e

concreta del Comune di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente nel comparto

toccato dalla misura. Da respingere di conseguenza le critiche volte a

mettere in dubbio la necessità di adottare il provvedimento, secondo

cui le attività presenti nel comparto industriale di Castione già

concretizzerebbero gli indirizzi della scheda V6 del PD, mentre che

la creazione di un PSE sarebbe incompatibile con la presenza di un centro di

lavorazione d'inerti e con l'insediamento di un GGT.

7.

Secondo

i ricorrenti il provvedimento pianificatorio adottato, così come

proposto, non presenterebbe la densità richiesta. La doglianza non viene

ulteriormente dettagliata. Ora, se la critica si riferisce all'assenza di

concretizzazione dell'intenzione del Comune di modificare il piano regolatore

vigente, si rileva come la stessa sia infondata. Infatti, come rilevato nei

considerandi che precedono, l'intenzione del Comune di modificare la

pianificazione attuale appare sufficientemente concreta e seria da legittimare

l'introduzione di una zona di pianificazione per il comparto in oggetto. Del

resto, va considerato come il grado di concretizzazione di questa

intenzione non debba essere necessariamente elevato (cfr. supra,

consid. 5.1.2), ritenuto come sia sufficiente che l'autorità

pianificante sia in grado di provare l'insufficienza dell'assetto

pianificatorio attuale e la conseguente necessità di modificare il piano di

utilizzazione, ciò che nella fattispecie è stato fatto. Inoltre, si ritiene che

l'intenzione dell'autorità appaia sufficientemente concretizzata nella misura

in cui il proprietario stesso sia in grado di concepire le ragioni essenziali

alla base della pianificazione prospettata (cfr. Ruch,

op. cit., n. 35 ad art. 27), ciò che, alla luce dei

contenuti del ricorso, appare in concreto avvenuto. Si conviene poi con la

Sezione che, dal profilo formale, la documentazione presentata è completa, di

chiara lettura e conforme agli art. 58 LST e 81 RLst (cfr. preavviso del 29

ottobre 2020, cap. 1, pag. 1). In questo senso, non merita accoglimento neppure

la critica dei ricorrenti, invero appena abbozzata, secondo cui il piano

accompagnante il provvedimento non sarebbe aggiornato: esso, infatti, è

conforme ai citati disposti e permette di individuare con esattezza il perimetro

della misura e, di conseguenza, i fondi che vi sono ricompresi con i relativi

subalterni.

8.

Fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, va ancora

esaminato se, per rapporto alle circostanze concrete, la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente

se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto, come

sostengono i ricorrenti.

8.1

Sull'idoneità

della misura all'esame non possono sussistere dubbi:

essa permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità

pianificatorie da interventi potenzialmente pregiudizievoli. Nel

contempo, essa si rivela pure necessaria per assicurare che la modifica del

piano regolatore possa compiutamente perseguire gli scopi prefissi, tra cui

figurano la riorganizzazione degli azzonamenti e delle attività produttive all'interno

del comparto, il ridisegno della rete viaria e della mobilità lenta, degli

accessi, la valorizzazione di alcuni aspetti urbani e paesaggistici in

considerazione degli indirizzi previsti dalla pianificazione direttrice (cfr.

piano d'indirizzo citato).

8.2

8.2.1

Per quanto attiene alla sua proporzionalità in senso stretto, il provvedimento non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse dei privati. Infatti, esso non vieta tout

court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli

che potrebbero precludere gli obiettivi della futura pianificazione.

Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, la zona di pianificazione

non si limita a permettere le opere di ordinaria manutenzione sugli edifici

esistenti, bensì, a determinate condizioni (cfr. supra, B.), ammette

anche gli ampliamenti e le nuove costruzioni. Che la misura vietasse, con

possibilità di deroga, ampliamenti e nuove costruzioni e ammettesse unicamente

le opere di ordinaria manutenzione sugli edifici esistenti era semmai vero per

la versione della scheda descrittiva sottoposta nel 2020 alla Sezione per il

preavviso. Versione che tuttavia il Municipio ha poi provveduto a modificare,

verosimilmente per dare seguito al suggerimento espresso dall'autorità

cantonale di sincerarsi che la misura reggesse dal profilo della legalità e

delle proporzionalità e dei suoi effetti (cfr. preavviso del 29 ottobre 2020,

cap. 4, pag. 2). In proposito, non possono dunque essere seguiti i ricorrenti

laddove sostengono che l'ente pianificante avrebbe commesso un diniego di

giustizia formale poiché non avrebbe ottemperato a quanto suggeritogli con il

preavviso. Quanto agli effetti della misura nella versione che è poi stata

adottata, dalla loro formulazione si evince che a seconda del grado di maturazione

della pianificazione, i progetti edilizi che non vi si pongono in contrasto potranno

comunque essere approvati. Ciò significa che la misura

non esclude a priori qualsiasi tipo d'intervento nel comparto. Circostanza

che, tra l'altro, il Comune conferma in sede di risposta e duplica. In ogni caso, è pacifico che per la durata di validità del

provvedimento gli insorgenti potranno senz'altro continuare a godere degli

impianti a loro disposizione per svolgere le proprie attività. Sotto questo profilo la misura non presta dunque

il fianco a critiche.

8.2.2

La zona di

pianificazione avversata si rivela proporzionata anche dal profilo della sua

durata di (soli) tre anni (anziché cinque com'era inizialmente previsto dalla

scheda descrittiva sottoposta alla Sezione per il preavviso) alla luce dell'estensione

tutt'altro che contenuta della zona J1 oggetto della misura (oltre 322'000 m2), dei suoi attuali contenuti e della

complessità della pianificazione allo studio sia per i molteplici aspetti che

la concernono sia per la necessità di coordinarla con gli indirizzi

pianificatori di ordine superiore nonché con i progetti edilizi in atto

(costruzione del NSIF). Inoltre, il fatto che il Municipio avesse

a disposizione un altro strumento di salvaguardia della pianificazione, come la

decisione sospensiva (art. 62 LST), non scalfisce minimamente la validità,

sempre sotto l'aspetto della necessità, della scelta da esso operata di optare

per l'adozione di una zona di pianificazione, che, come rettamente sostenuto

dal Comune con la risposta, assicura migliore trasparenza e sicurezza

giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben si deduce dal testo stesso dell'art.

62.

LST, la decisione sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto

alla zona di pianificazione ed inoltre, come detto in precedenza, non esclude,

se del caso, nemmeno un'adozione successiva di quest'ultima (cfr. supra,

consid. 3.2). D'altro canto, invece, in assenza di una variante pubblicata, il

blocco edilizio ex art. 63 LST non può (ancora) entrare in linea di conto.

8.3

In conclusione,

malgrado si possa riconoscere che il vincolo all'esame imponga un sacrificio ai

ricorrenti, comunque circoscritto nei limiti esposti al consid. 8.2, la

bilancia pende tuttavia a favore dell'interesse pubblico. La scelta operata dal

Comune di mantenere la pianificazione al

riparo da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente compromettere la

pianificazione in fieri o comunque renderne più arduo lo svolgimento

appare pienamente condivisibile. Di conseguenza, la zona di

pianificazione risulta proporzionata.

9.

Infine, vanno respinte le censure

formulate a titolo subordinato dai ricorrenti secondo cui l'impostazione

pianificatoria viola il principio della buona fede, è manifestamente erronea e

sproporzionata poiché la zona di pianificazione è estesa in modo

indiscriminato a tutta la zona industriale. Intanto, va subito smentita

quest'ultima affermazione, dal momento che, come esposto in narrativa, il

perimetro del provvedimento osteggiato non ricomprende i mapp. 17, 18, 19, 47

(parz.), 48, 1198 e le porzioni a est dei mapp. 16, 1539, 55 e 213, che pure

sono assegnati dal vigente piano regolatore alla zona J1. Inoltre, pure da

respingere è la critica relativa all'impostazione manifestamente erronea,

giacché non è minimamente sostanziata. Per quanto attiene all'asserita

violazione del principio della buona fede si rileva infine che la circostanza che la misura in esame sia stata adottata dopo tutta

una serie di provvedimenti pianificatori non permette di concludere che vi sia

stato un agire dell'autorità contraddittorio o comunque contrario alla buona

fede, ciò che è peraltro dimostrato dalla complessità della pianificazione che

essa è chiamata ad affrontare. Per quanto attiene poi al centro di produzione e

gestione dei materiali inerti, il Comune non ha manifestato l'intenzione di

rimetterlo in discussione. Anzi. Esso ha semmai espresso nella risposta la sua

volontà di non eliminare tale attività dal comparto. In ogni caso, si tratta di

una questione che esula dalla presente procedura, in quanto afferente alla

futura pianificazione in allestimento.

10.

Per i motivi che precedono, il ricorso è respinto e la zona di pianificazione avversata confermata.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, che già l'hanno

anticipata.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera