90.2022.7
Istituzione di una zona di pianificazione comunale
23 aprile 2024Italiano36 min
Comune ha già elaborato un piano d'indirizzo circa il futuro assetto urbanistico
Source ti.ch
Incarto n.
90.2022.7
Lugano
23
aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 28 marzo
2022 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
patrocinati
da: PR 1
contro
la risoluzione del 17 febbraio 2022 con cui il Municipio
del Comune di Arbedo-Castione ha adottato la zona di pianificazione
concernente il comparto industriale di Castione, pubblicata dal 22 febbraio
al 24 marzo 2022 (FU 33/2022 del 17 febbraio 2022, 9);
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietaria
dei mapp. 16, 19 e 1539 di Arbedo-Castione, mentre RI 2 del mapp. 53 nello
stesso Comune. RI 3 e RI 4 sono affittuarie di una parte dei citati fondi. Essi
occupano complessivamente una superficie di oltre 189'000 m2
a ovest della linea ferroviaria, della fermata TILO di Arbedo-Castione e della
strada cantonale che collega Bellinzona a Claro, e risultano tuttora assegnati alla
zona industriale J1, destinata alla produzione e alle funzioni a essa connesse
(art. 34 delle norme d'attuazione del piano regolatore; NAPR), secondo il piano
regolatore, approvato con risoluzione governativa del 14 maggio 2002 (n. 2284)
e integrato in seguito da alcune varianti. Infatti, con risoluzione del 23
dicembre 2015 (n. 6003) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la
variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, negando
tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per il comparto posto ad ovest
della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo, pag. 75, che rinvia al
capitolo 5. Riassunto della decisione, e in particolare sottocapitolo A.
Modifiche d'ufficio e decisioni sospese che necessitano di una pubblicazione,
lett. a.), dove sono situati i fondi in parola, e decretandone il mantenimento
in zona J1 (cfr. pag. 36).
B. Ottenuto il 29 ottobre
2020 il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 febbraio
2022 il Municipio di Arbedo-Castione ha adottato la zona di pianificazione
concernente il comparto industriale di Castione e ne ha disposto la
pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 22 febbraio al 24 marzo 2022
(FU 33/2022 del 17 febbraio 2022, 9).
La zona di
pianificazione ricomprende quasi la totalità dei fondi a ovest della linea
ferroviaria attribuiti alla zona industriale J1. Sono esclusi dal suo perimetro
Fatti
i mapp. 17, 18, 19, 47 (parz.), 48, 1198 e le porzioni a est dei mapp. 16 e
1539 (fascia parallela a via __________), 55 e 213. Secondo quanto indicato a
pag. 1 della scheda descrittiva, il provvedimento è stato istituito allo scopo
di salvaguardare gli obiettivi pianificatori previsti dal progetto di variante
in allestimento concernente la zona J1 a Castione. Alla voce "Motivazioni"
la scheda riassume dapprima brevemente l'istoriato pianificatorio della citata
zona, in seguito spiega che essa è indicata dalla scheda R7 del piano direttore
cantonale aggiornato nel 2009 (PD '09), di dato acquisito, quale Polo di
sviluppo economico (PSE), dalla scheda R8, pure con grado di consolidamento di
dato acquisito, quale comparto dov'è potenzialmente possibile insediare un
grande generatore di traffico (GGT) e, secondo la scheda V6, anch'essa di dato
acquisito, un centro logistico d'importanza cantonale per la gestione integrata
dei materiali inerti. Inoltre, una sua porzione è ricompresa nel perimetro
della zona riservata per la realizzazione del Nuovo Centro di Manutenzione
delle __________ (denominato anche Nuovo Stabilimento industriale ferroviario
Ticino; NSIF), pubblicato dai Servizi generali del Dipartimento del territorio
il 22 giugno 2018. La scheda indica che tali indirizzi di ordine superiore
hanno comportato la necessità di coordinare tutti gli attori coinvolti al fine
di definire un nuovo assetto pianificatorio per il comparto. A tal fine, il 23
dicembre 2019 il Comune e il Cantone hanno sottoscritto una convenzione che
definisce le modalità collaborative per l'elaborazione di una variante di piano
regolatore e istituisce un gruppo di lavoro. La scheda riferisce inoltre che il
Comune ha già elaborato un piano d'indirizzo circa il futuro assetto urbanistico
della zona. Per quanto attiene agli effetti del provvedimento, la cui durata è
di tre anni, la scheda indica che all'interno del suo perimetro non sono
ammessi interventi che possono precludere gli obiettivi della pianificazione in
corso di elaborazione. In particolare, sono ammesse le opere di ordinaria
manutenzione degli edifici esistenti, mentre gli ampliamenti sono consentiti
limitatamente alla necessità di adeguare l'attività alle richieste di natura
tecnica e ambientale stabilite dal diritto superiore oppure per comprovate
esigenze operative necessarie per garantire la continuità dell'attività
esistente. In merito alle nuove costruzioni, la scheda descrittiva indica che
esse sono ammesse in funzione del grado di affinamento del progetto
pianificatorio e di avanzamento dell'iter della variante. Infine, la scheda
puntualizza che la zona di pianificazione non esplica effetti sul progetto del
NSIF; in effetti, la realizzazione di tale opera è prevista, in parte, su quei
fondi appartenenti alla zona J1 che sono esclusi dal perimetro della misura
(mapp. 17, 18, 19, 47, 48 e 1198).
C. Avverso tale
provvedimento RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, i cui fondi, a eccezione del mapp. 19
(cfr. consid. precedente), sono ricompresi nel perimetro della zona di
pianificazione, insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. In via subordinata domandano la retrocessione
degli atti al Municipio affinché completi la misura come ai considerandi.
Anzitutto i ricorrenti sostengono che la zona di pianificazione avversata non
abbia la densità richiesta e non sia sorretta da alcuna visione in merito ai
contenuti. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che la scheda
descrittiva prevede le attività più disparate senza alcun nesso logico o dei
principi guida. Inoltre, essa sarebbe formulata in modo generico, in quanto
non fornirebbe alcuna indicazione, perlomeno succinta, circa le previsioni
pianificatorie per il comparto. Informazioni che sarebbero indispensabili alla
luce delle ampie dimensioni dei loro fondi. Soggiungono che il piano del
provvedimento non è aggiornato e che gli effetti della misura sono
sproporzionati perché, ammettendo unicamente opere di ordinaria manutenzione
sugli edifici esistenti, impedirebbero loro di effettuare per diversi anni nuovi
investimenti, di eseguire gli spostamenti e le trasformazioni edilizie che si
renderanno necessarie a seguito dell'insediamento del NSIF, il quale avrà un
impatto edificatorio importante sulle loro proprietà, e bloccherebbero i
progetti in atto. Riconoscendo la necessità di pianificare il comparto, essi
ribadiscono l'impostazione vaga della misura, ritenendola, a titolo
subordinato, contraria al principio della buona fede (la zona di pianificazione
essendo stata istituita dopo tutta una serie di provvedimenti pianificatori che
attestano un agire contraddittorio dell'ente pianificante), manifestamente
erronea e sproporzionata (poiché estesa a tutta la zona industriale senza
alcuna valutazione). Infine, censurano un diniego formale di giustizia per
il fatto che il Municipio non avrebbe riverificato la proporzionalità della
misura, malgrado quanto indicato dal Dipartimento nel suo preavviso del 29
ottobre 2020. Quali mezzi di prova chiedono l'edizione da parte del Municipio
di tutti gli incarti relativi a progetti attuati e non
dal luglio
2009 in poi nel comparto industriale, l'acquisizione agli atti delle NAPR e
l'esperimento di un sopralluogo.
D. a. In sede di risposta
il Comune di Arbedo-Castione postula la reiezione del gravame. In particolare,
riassunti il quadro normativo di riferimento e l'iter pianificatorio
concernente la zona J1, esso ribadisce quanto indicato nella scheda
descrittiva, ossia che il comparto ricompreso nel perimetro della misura è
interessato da diversi piani settoriali di interesse federale e cantonale, di
cui ha tenuto (e terrà) conto nell'ambito dell'allestimento della variante di
piano regolatore in corso. In proposito, spiega che il piano d'indirizzo del
futuro assetto urbanistico della zona industriale è in fase di affinamento in
funzione dell'evoluzione dei diversi progetti di ordine superiore in atto.
Dal canto suo, la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) rileva
anzitutto che la scheda descrittiva, sia dal profilo delle motivazioni sia
degli obiettivi, ben riassume gli elementi centrali alla base del provvedimento
avversato. In seguito, spiega che la necessità di rivedere la pianificazione
del comparto industriale di Castione è un dato di fatto che trova
origine nella risoluzione governativa n. 6003 del 23 dicembre 2015. Avendo nel
frattempo l'Esecutivo comunale avviato una procedura pianificatoria in grado di
coordinare al meglio le esigenze locali con quelle definite dal PD, nonché l'assetto
territoriale con il futuro insediamento del NSIF, l'adozione dell'avversata
misura si rivelerebbe giustificata. Infine, essa ritiene che gli effetti del
provvedimento siano proporzionati e che, ad ogni modo, potranno se del caso
venir attenuati a seconda del grado di maturazione della futura pianificazione.
b. Con la replica i
ricorrenti si riconfermano nelle proprie domande. In merito alla risposta della
Sezione, contestano che per il comparto industriale di Castione siano date le
premesse per una verifica della pianificazione in vigore, ritenuto che dal 2009
tale zona sarebbe stata oggetto di numerosi studi, gli ultimi peraltro recenti.
In questo senso, non essendo dato alcun cambiamento delle circostanze, nemmeno
la misura avversata sarebbe giustificata. Aggiungono che il progetto NSIF non
può essere addotto quale motivo per giustificarla, vuoi perché la sua
realizzazione non sarebbe certa alla luce dei ricorsi pendenti, vuoi perché la
procedura di approvazione dei relativi piani (di diritto federale) lo sottrae alla
pianificazione cantonale o comunale, per cui non vi sarebbe margine per un
coordinamento. Con argomenti analoghi i ricorrenti contestano anche le
allegazioni del Comune, sottolineando l'incompatibilità pianificatoria fra le
varie utilizzazioni presenti nel comparto e/o auspicate (ad esempio la
creazione di un PSE sarebbe incompatibile con il predetto centro per gli inerti
e con l'insediamento di un GGT), rispettivamente l'assenza di chiari obiettivi
pianificatori. Inoltre, alcune delle attività esercitate già concretizzerebbero
gli indirizzi della scheda V6 del PD (centro per materiali inerti). Infine,
sostengono che la durata di tre anni della misura dimostrerebbe come la
situazione potrebbe essere gestita adottando provvedimenti pianificatori meno
incisivi, quali la decisione sospensiva (art. 62 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100) e il blocco edilizio (art. 63
LST).
c. In sede di duplica il
Comune e la Sezione e si riconfermano nei rispettivi argomenti e domande, il
primo puntualizzando alcuni aspetti.
E. a. Così
invitato dal Tribunale, il 17 agosto 2022 il Comune ha prodotto la convenzione
sottoscritta con il Cantone il 23 dicembre 2019 e il piano d'indirizzo del
futuro assetto urbanistico della zona J1, entrambi menzionati nella scheda descrittiva
e acquisiti agli atti.
b. Chiamati a
esprimersi su tali documenti, il Comune ha riferito di non avere osservazioni
da formulare e di riconfermarsi negli argomenti addotti nei propri allegati di
causa.
Con scritto del 15 aprile 2024 i ricorrenti hanno invece preso diffusamente posizione
sui contenuti del piano d'indirizzo, criticandone in sostanza gli obiettivi
confusi e sostenendo che si tratti di un documento ormai obsoleto in quanto non
aggiornato alla situazione attuale nel comparto, impreciso, allestito omettendo
di coinvolgere i proprietari interessati e privo di indicazioni circa le
tempistiche di attuazione dei suoi contenuti.
La Sezione è rimasta
silente.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1 LST. Certa
è la legittimazione attiva deRI 1 e di RI 2, proprietari di fondi toccati dalla
zona di pianificazione (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Anche aRI 3 e aRI 4 va
riconosciuta tale qualità; ritenuto che esse sono affittuarie e si servono di
fondi inseriti nel perimetro del provvedimento avversato per svolgere la
propria attività economica, esse detengono senz'altro un interesse degno di
protezione al suo annullamento rispettivamente alla sua modifica. Il ricorso è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti,
sulla scorta di un apprezzamento anticipato, considerato oltretutto che gli
antefatti pianificatori del comparto industriale di Castione sono già noti al
Tribunale, segnatamente a seguito delle procedure ricorsuali avviate daRI 1 e
da RI 2 (cfr. in particolare, STA 90.2013.23 dell'8 settembre 2014, 90.2016.5
del 14 aprile 2020 e 90.2020.59 dell'11 luglio 2022), non si rivela necessario accedere
alla richiesta, peraltro non meglio motivata, di acquisire agli atti gli
incarti relativi ai progetti che hanno interessato il comparto dal luglio 2009.
Il Tribunale non ritiene neppure necessario
procedere all'esperimento di un sopralluogo, la situazione di fatto che
sta alla base della controversia risultando in modo sufficientemente chiaro
dalla documentazione agli atti, integrata con quella prodotta dal Comune il 17
agosto 2022, dalle vedute
aeree di Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e dalle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo STF 1C_382/2015
del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Per quanto attiene alle NAPR di
Arbedo-Catione si osserva che si tratta di atti pubblici, liberamente
accessibili e consultabili, e, pertanto, considerati noti alle parti (cfr. DTF
138 II 557 consid. 6.2, 135 III 88 consid. 4.1).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano
o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di
pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è
lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di
istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,
oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con
principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle
proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.
59.
LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a
salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento
delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende
all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27
cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che
possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando
inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano
in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La
zona di pianificazione
entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato
il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del
Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al
massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).
2.2
La zona di pianificazione è un provvedimento
conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la
pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o
comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante
col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel
tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del
processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362
consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto
definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si
può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione
della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di
pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un
provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo
pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua
durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di
pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni
pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione.
Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,
salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento
pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e
soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
3.
3.1.
Oltre alla zona di pianificazione, la LST prevede due altre misure destinate a
salvaguardare la pianificazione in via di elaborazione: la decisione sospensiva
(art. 62 LST) e il blocco edilizio (art. 63 LST). Unitamente alla zona di
pianificazione, esse attribuiscono un effetto anticipato negativo al diritto in
formazione, paralizzando l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in
vigore di quello futuro (cfr. STA 52.2007.103 del 5 giugno 2007 consid. 2.2). La
decisione sospensiva e il blocco edilizio sono applicabili a dipendenza dello
stato di avanzamento del progetto di piano: la prima in caso di contrasto con
uno studio in atto, il secondo se il contrasto sussiste con un piano già
pubblicato (cfr. Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo
territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1,
pag. 329 segg., pag. 413).
3.2
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, il Municipio o il
Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza
di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto
con uno studio pianificatorio in atto. Secondo l'art. 84 del regolamento della
legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110; BU
2015, 12) uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un
progetto sommario di piano, che
consente di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sul piano (cpv.
1). Come ben si deduce dal testo stesso dell'art. 62 LST, la decisione
sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto alla zona di
pianificazione. Tuttavia, essa non esclude, se del caso, un'adozione successiva
di quest'ultima (STA 90.2015.115 del 12
luglio 2017 consid. 6.3, 90.2016.8 del 20 luglio 2016 consid. 6.3).
4.
I ricorrenti
sostengono che nel caso concreto non sarebbero date le premesse per una
verifica della pianificazione in vigore del comparto industriale di Castione,
ritenuto che dal 2009, anno in cui il Municipio aveva istituito la prima zona
di pianificazione, ad oggi essa sarebbe stata oggetto di numerosi studi, gli
ultimi dei quali peraltro recenti. In questo senso, non vi sarebbe stato un
cambiamento delle circostanze atto a giustificare l'adozione del provvedimento
avversato. Esso contrasterebbe dunque con il principio della stabilità dei
piani. La tesi non è condivisibile, per i seguenti motivi.
4.1
Il
principio della stabilità dei piani è sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST.
Ora, tuttavia, i requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono
di modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento
delle circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza
giuridica a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e
quindi verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la
variante del piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone
a tutela (Ruch, op. cit., n. 31
segg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 24 ad art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha una
portata necessariamente attenuata a questo
stadio preliminare del processo pianificatorio; per legittimare, al suo
cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza
pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore
sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello
stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di
mantenere invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem, con
riferimento anche alla ZBl 1996
pag. 229 consid. 3).
4.2
In concreto il 2
marzo 2009 il Municipio ha adottato una zona di pianificazione estesa alla
maggior parte del territorio edificabile di Castione (e dunque non solo al comparto
dove sono situati i fondi dei ricorrenti) della durata di cinque anni al fine
di salvaguardare la pianificazione in fase di allestimento. Da tale misura è in
seguito scaturita la variante di piano regolatore che il Consiglio di Stato ha
approvato il 23 dicembre 2015 (ris. n. 6003), ma non per quanto attiene agli
azzonamenti previsti per il comparto posto ad ovest della ferrovia, di modo che
i fondi dei qui insorgenti sono rimasti attribuiti alla zona J1 secondo il piano
regolatore approvato dal Consiglio di Stato nel 2002 (cfr. supra, A). Ne
deriva che dalla data d'approvazione della revisione del piano regolatore (14
maggio 2002) sino alla pubblicazione della misura qui contestata (22 febbraio
2022) sono trascorsi vent'anni, per cui è escluso che il principio della
stabilità dei piani si opponga alla verifica dei contenuti pianificatori per il
comparto industriale di Castione e, di riflesso, all'adozione della controversa
zona di pianificazione (cfr. STF 1A.125/2005 del 21 settembre 2005 consid. 4.2;
1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2, pubbl. in: ZBl 104/2003 pag. 654
segg.). La circostanza addotta dai ricorrenti secondo cui dal 2009 il comparto
sarebbe oggetto di numerosi studi, alcuni peraltro recenti, fra cui il piano d'indirizzo
del 26 marzo 2020 (acquisito agli atti dell'incarto
e di cui si dirà al consid. 6.3), non fanno altro che dimostrare che l'assetto
pianificatorio di tale zona, approvato l'ultima volta nel 2002, necessita di
essere aggiornato e adeguato alle mutate esigenze. Già solo per tali motivi, tenuto inoltre conto del limitato esame che qui
si è chiamati a svolgere, la zona di pianificazione all'esame non viola il
principio della stabilità dei piani.
4.3
La revisione della pianificazione in vigore
appare giustificata anche dal profilo della modifica delle circostanze.
Infatti, oltre alla pianificazione di ordine superiore, di dato acquisito, che
interessa dal 2009 il comparto, riassunta dal Municipio nella scheda descrittiva,
a livello cantonale, nel 2012 è entrata in vigore la LST, che, tra le
altre cose, ha modificato la definizione di zona industriale e artigianale,
introducendo il nuovo concetto di "zona per il lavoro" disciplinata
agli art. 20 LST e 27 RLst. Vanno inoltre considerati
anche gli importanti cambiamenti avvenuti nel frattempo dal profilo insediativo
all'interno (o nei pressi) del comparto. Tra questi vi sono la
realizzazione e l'apertura nel 2010 della nuova fermata TILO di Arbedo-Castione,
nonché l'avvio della progettazione del nuovo stabilimento industriale
ferroviario NSIF, ora in fase realizzativa a seguito dell'approvazione dei
piani da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) il 15 novembre 2023.
Progetto quest'ultimo a cui il Comune fa riferimento in sede di risposta e
duplica, spiegando che esso, ancorché sarà realizzato su sedimi esterni al
perimetro della misura avversata, per gli interventi che prevede (una nuova rete di distribuzione del
traffico, la riorganizzazione della mobilità lenta, concetti energetici
innovativi, una riconsiderazione relativa al concetto di evacuazione delle
acque ecc.) avrà importanti conseguenze sul futuro assetto pianificatorio
della vicina zona J1. Ciò che, del resto, persino gli insorgenti riconoscono,
laddove a pag. 5 del ricorso affermano che l'impatto edificatorio del NSIF
sarà talmente importante sui terreni dei ricorrenti che necessiteranno profonde
trasformazioni e spostamenti edificatori per mitigarne le conseguenze. È
vero che, come essi rilevano con la replica, l'approvazione dei piani del NSIF
compete alle autorità federali. Tuttavia, la loro tesi secondo cui la
pianificazione del NSIF sfugge a qualsiasi possibilità di coordinamento
non può essere seguita, in quanto, già solo per le ripercussioni che essa comporta,
è innegabile ed evidente la necessità di considerarla nell'ambito della
pianificazione comunale del comparto in questione. In conclusione, visto quanto
precede, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, il NSIF non
costituisce affatto l'unico elemento di novità: come visto, gli accadimenti
intercorsi nel comparto nel corso degli anni sono numerosi (revisione
del piano direttore, entrata in vigore della LST, integrazione della fermata di
Castione nel sistema ferroviario regionale TILO, futuro insediamento del NSIF) e senz'altro suscettibili di costituire una modifica delle circostanze
atta a giustificare un adattamento, rispettivamente una riconsiderazione dell'attuale
assetto pianificatorio del comparto ricompreso nel perimetro del provvedimento
avversato.
5.
Le
restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere
giustificate da un interesse pubblico preponderante
e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;
RS 101). La legalità, l'interesse pubblico e
la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici
fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività
(art. 5 Cost.).
5.1
5.1.1
In linea generale, è pubblico l'interesse
che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e
che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del
territorio esso è segnatamente dato quando
la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito
dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi
pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Se per restringere la
proprietà può essere invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine
di motivi, le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su
motivi di polizia o di politica
sociale oppure su misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I 282
consid. 3.3). Il fatto che queste misure possano avere degli effetti secondari
anche sulla libera concorrenza non le rende di per sé contrarie a questo
principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer,
Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV
ed., Berna 2008, pag. 1071).
5.1.2
L'adozione di una misura di
salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una
seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.
31.
consid. 2b i.f.; Ruch,
op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un
interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano
regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento
della zona di pianificazione (Ruch,
op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 12 seg. ad art. 27).
Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia,
necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato,
come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità
competente a adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione
vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).
5.2
Il principio della proporzionalità esige
invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse
pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a
disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura
minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che
sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e
i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000
n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
6.
Gli
insorgenti mettono in discussione l'interesse pubblico alla base della zona di
pianificazione, sostenendo che essa non è sorretta da alcuna visione
in merito ai contenuti. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che
la scheda descrittiva prevede le attività più disparate senza alcun nesso
logico o dei principi guida. L'impressione, soggiungono i ricorrenti, è che
l'ente pubblico pianifichi da anni il comparto industriale di Castione senza
alcun obiettivo preciso.
6.1
Tale tesi non merita tutela. Infatti, nella
scheda descrittiva e in sede di risposta il Comune ha spiegato in modo
sufficientemente chiaro e circostanziato i contenuti, le motivazioni e gli
obiettivi della misura avversata, che concerne un comparto ampio e strategico,
il cui disciplinamento a livello pianificatorio si connotata per la sua
complessità. Anzitutto dalla scheda, che richiama in apertura la risoluzione
governativa del 23 dicembre 2015, si evince chiaramente che, in ragione dei vari
obiettivi pianificatori di valenza federale, cantonale e comunale riguardanti
il comparto e dei progetti cantonali in atto (in particolare: Nuovo centro di
manutenzione NCM), il Municipio si trova confrontato con la necessità di coordinare
tutti gli attori coinvolti per definire un assetto pianificatorio condiviso.
L'ente pubblico ha poi sottolineato in sede
di risposta come il NSIF, unitamente alla vicinanza alla rete del trasporto
pubblico e ai principali assi stradali della rete nazionale (autostrada A2 /
A13), siano elementi da considerare anche per rapporto all'attuazione degli obiettivi
fissati dalla scheda R7, che individua nel comparto oggetto della misura un'area
potenzialmente idonea allo sviluppo di un PSE in cui insediare aziende ad alto
valore aggiunto capaci di generare posti di lavoro qualificati con redditi
elevati. Quanto alla scheda V6 del PD, il Comune ha in seguito precisato di non
avere intenzione di eliminare le attività legate alla lavorazione degli inerti
già presenti da anni nel comparto industriale di Castione. La sua volontà è
piuttosto quella di rivedere la pianificazione vigente al fine di riordinare
queste attività nel rispetto delle leggi ambientali e
garantire un'occupazione
razionale dei fondi attualmente utilizzati in modo estensivo, incrementando
allo stesso tempo la presenza di altre attività produttive. L'insediamento di
un GGT nel comparto, possibilità prevista dalla scheda R8 del PD, implica
invece delle riflessioni in merito alla gestione dei flussi veicolari interni
alla zona e degli accessi, che andranno fatte nell'ambito dell'allestimento
della variante. Ora, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, tutti
questi motivi e obiettivi dell'ente pubblico dimostrano che la zona di
pianificazione avversata si inserisce in una strategia pianificatoria
complessiva, che tiene conto non soltanto degli indirizzi pianificatori di
ordine superiore validi per la zona J1 inclusa nel perimetro del provvedimento
e degli obiettivi di sviluppo che la concernono, bensì anche del contesto
territoriale che la circonda e dello sviluppo edilizio che negli anni ha interessato
le aree ad essa limitrofe. Inoltre, gli intendimenti pianificatori del Comune sono
senz'altro condivisibili e atti a giustificare l'istituzione della misura a
salvaguardia della pianificazione in fase di elaborazione. Essi rispondono all'interesse
pubblico a uno sviluppo ordinato e a una pianificazione razionale del
territorio, la quale costituisce un preciso mandato costituzionale all'indirizzo
dell'ente pubblico (art. 75 cpv. 1 Cost.).
6.2
Pure da respingere è la
critica dei ricorrenti secondo cui la scheda descrittiva sarebbe formulata in
modo generico, in quanto non fornirebbe alcuna indicazione, perlomeno succinta,
circa le previsioni pianificatorie per il comparto industriale. Infatti, come
visto, essa espone in maniera sufficientemente chiara e precisa i motivi, i
contenuti, gli obiettivi, gli effetti e la durata della misura contestata, come
peraltro attesta la Sezione (cfr. risposta, pag. 1 e 2). Inoltre, va
sottolineato che, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, la scheda
descrittiva non deve disciplinare nel dettaglio l'assetto del terreno vincolato
(cfr. art. 81 cpv. 2 RLst). Come detto, il suo scopo è quello di illustrare le
motivazioni, i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata della misura, non
di descrivere già (nemmeno succintamente) i contenuti della pianificazione in
fieri, i quali, essendo che a questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento
allo studio non può essere dato per certo (cfr. supra, consid. 2.2), non
sono ancora definitivi. La domanda formulata in via subordinata dagli
insorgenti finalizzata ad ottenere una completazione della misura con l'indicazione
delle previsioni pianificatorie per il comparto industriale va dunque respinta.
In ogni caso si rileva che il piano d'indirizzo del 26 marzo 2020 già illustra
a grandi linee le previsioni pianificatorie dell'ente pubblico per la zona
industriale, fornendo alcune indicazioni di massima (che andranno approfondite
nell'ambito di ulteriori studi) in merito a taluni aspetti (azzonamenti,
accessi ecc.) a cui accennano i ricorrenti nell'impugnativa.
6.3
L'interesse
pubblico a una misura di protezione della pianificazione presuppone una seria
intenzione di voler modificare la pianificazione vigente (cfr. supra,
consid. 5.1). Nel caso concreto, l'intenzione pianificatoria del Comune è
dimostrata dagli studi approfonditi che hanno riguardato il comparto
industriale di Castione dal 2009 ad oggi, a cui fanno riferimento gli stessi
ricorrenti nella replica. Essi concorrono infatti a dimostrare come l'ente
pubblico sia attivo ormai da anni per trovare una soluzione pianificatoria
condivisa per tale zona, che sia conforme agli indirizzi pianificatori di
ordine superiore. Essa è pure confermata dalla convenzione sottoscritta dal
Comune e dal Cantone il 23 dicembre 2019 (menzionata nella scheda descrittiva e
acquisita agli atti, cfr. supra, E.a), con cui il Municipio si è
impegnato ad avviare l'elaborazione di una nuova proposta pianificatoria per il
comparto avvalendosi dell'assistenza delle competenti autorità cantonali (cfr.
p.to 1 e 2, pag. 3 della convenzione citata), da un lato, dal piano d'indirizzo
del futuro assetto urbanistico della zona J1 che il Municipio ha fatto
allestire in adempimento dell'accordo intercorso con il Cantone, dall'altro. Il
relativo rapporto del 26 marzo 2020 descrive dapprima la situazione della zona
J1 dal profilo della pianificazione di ordine superiore (PD, piano dell'agglomerato
del Bellinzonese [PAB2/PAB3], NSIF) e del piano regolatore in vigore, per poi
illustrare gli indirizzi futuri e le ipotesi di sviluppo del comparto. In
generale, il piano d'indirizzo prevede di suddividerlo in diversi settori ben
delimitati, ognuno dei quali con una specifica vocazione produttiva, e di
ricollocare, rispettivamente spostare (mantenendole all'interno dei limiti del
comparto) quelle aziende già presenti che non sono conformi alla vocazione
auspicata. Di principio, si ipotizza di localizzare a nord le attività
industriali tradizionali, mentre d'insediare a sud le aziende a carattere
innovativo (PSE). Il piano illustra due scenari di possibile sviluppo degli
insediamenti, tenendo conto della realizzazione a nord del NSIF, e propone un
ridisegno degli accessi e dell'impianto viario e della mobilità lenta all'interno
della zona, nonché alcune prime indicazioni di valorizzazione urbanistiche e
paesaggistiche. Ancorché non si tratti di un progetto definitivo, bensì di un
piano che dovrà essere aggiornato (effettuando ulteriori studi specialistici in
merito ad alcuni aspetti puntuali e criticità, per poi essere tradotto in un
documento formale e dettagliato), gli obiettivi e gli interventi pianificatori
da esso prospettati non lasciano dubbi circa la concretezza e la serietà dell'intenzione
dell'autorità comunale di rivedere la pianificazione attuale del comparto
industriale di Castione affinché essa soddisfi gli obiettivi di sviluppo
auspicati a più livelli per questa zona e, al contempo, risolva i problemi di
disordine riscontrati dal Municipio per rapporto alle attività legate alla
lavorazione degli inerti, nonché i potenziali conflitti che lo sviluppo e l'insediamento
di nuovi contenuti e attività (anche nelle vicinanze) potrebbero generare.
Non sono atte a
inficiare tali considerazioni le critiche sollevate dagli insorgenti con le
osservazioni del 15 aprile 2024 a proposito dei contenuti del piano d'indirizzo,
critiche che, peraltro, a questo stadio della procedura appaiono premature in
quanto afferenti la pianificazione in fieri.
6.4
Tutto
ciò considerato, il provvedimento impugnato appare fondato sotto il criterio
dell'interesse pubblico, così come risulta dimostrata l'intenzione seria e
concreta del Comune di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente nel comparto
toccato dalla misura. Da respingere di conseguenza le critiche volte a
mettere in dubbio la necessità di adottare il provvedimento, secondo
cui le attività presenti nel comparto industriale di Castione già
concretizzerebbero gli indirizzi della scheda V6 del PD, mentre che
la creazione di un PSE sarebbe incompatibile con la presenza di un centro di
lavorazione d'inerti e con l'insediamento di un GGT.
7.
Secondo
i ricorrenti il provvedimento pianificatorio adottato, così come
proposto, non presenterebbe la densità richiesta. La doglianza non viene
ulteriormente dettagliata. Ora, se la critica si riferisce all'assenza di
concretizzazione dell'intenzione del Comune di modificare il piano regolatore
vigente, si rileva come la stessa sia infondata. Infatti, come rilevato nei
considerandi che precedono, l'intenzione del Comune di modificare la
pianificazione attuale appare sufficientemente concreta e seria da legittimare
l'introduzione di una zona di pianificazione per il comparto in oggetto. Del
resto, va considerato come il grado di concretizzazione di questa
intenzione non debba essere necessariamente elevato (cfr. supra,
consid. 5.1.2), ritenuto come sia sufficiente che l'autorità
pianificante sia in grado di provare l'insufficienza dell'assetto
pianificatorio attuale e la conseguente necessità di modificare il piano di
utilizzazione, ciò che nella fattispecie è stato fatto. Inoltre, si ritiene che
l'intenzione dell'autorità appaia sufficientemente concretizzata nella misura
in cui il proprietario stesso sia in grado di concepire le ragioni essenziali
alla base della pianificazione prospettata (cfr. Ruch,
op. cit., n. 35 ad art. 27), ciò che, alla luce dei
contenuti del ricorso, appare in concreto avvenuto. Si conviene poi con la
Sezione che, dal profilo formale, la documentazione presentata è completa, di
chiara lettura e conforme agli art. 58 LST e 81 RLst (cfr. preavviso del 29
ottobre 2020, cap. 1, pag. 1). In questo senso, non merita accoglimento neppure
la critica dei ricorrenti, invero appena abbozzata, secondo cui il piano
accompagnante il provvedimento non sarebbe aggiornato: esso, infatti, è
conforme ai citati disposti e permette di individuare con esattezza il perimetro
della misura e, di conseguenza, i fondi che vi sono ricompresi con i relativi
subalterni.
8.
Fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, va ancora
esaminato se, per rapporto alle circostanze concrete, la misura pianificatoria
all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente
se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto, come
sostengono i ricorrenti.
8.1
Sull'idoneità
della misura all'esame non possono sussistere dubbi:
essa permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità
pianificatorie da interventi potenzialmente pregiudizievoli. Nel
contempo, essa si rivela pure necessaria per assicurare che la modifica del
piano regolatore possa compiutamente perseguire gli scopi prefissi, tra cui
figurano la riorganizzazione degli azzonamenti e delle attività produttive all'interno
del comparto, il ridisegno della rete viaria e della mobilità lenta, degli
accessi, la valorizzazione di alcuni aspetti urbani e paesaggistici in
considerazione degli indirizzi previsti dalla pianificazione direttrice (cfr.
piano d'indirizzo citato).
8.2
8.2.1
Per quanto attiene alla sua proporzionalità in senso stretto, il provvedimento non
sacrifica sproporzionatamente l'interesse dei privati. Infatti, esso non vieta tout
court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli
che potrebbero precludere gli obiettivi della futura pianificazione.
Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, la zona di pianificazione
non si limita a permettere le opere di ordinaria manutenzione sugli edifici
esistenti, bensì, a determinate condizioni (cfr. supra, B.), ammette
anche gli ampliamenti e le nuove costruzioni. Che la misura vietasse, con
possibilità di deroga, ampliamenti e nuove costruzioni e ammettesse unicamente
le opere di ordinaria manutenzione sugli edifici esistenti era semmai vero per
la versione della scheda descrittiva sottoposta nel 2020 alla Sezione per il
preavviso. Versione che tuttavia il Municipio ha poi provveduto a modificare,
verosimilmente per dare seguito al suggerimento espresso dall'autorità
cantonale di sincerarsi che la misura reggesse dal profilo della legalità e
delle proporzionalità e dei suoi effetti (cfr. preavviso del 29 ottobre 2020,
cap. 4, pag. 2). In proposito, non possono dunque essere seguiti i ricorrenti
laddove sostengono che l'ente pianificante avrebbe commesso un diniego di
giustizia formale poiché non avrebbe ottemperato a quanto suggeritogli con il
preavviso. Quanto agli effetti della misura nella versione che è poi stata
adottata, dalla loro formulazione si evince che a seconda del grado di maturazione
della pianificazione, i progetti edilizi che non vi si pongono in contrasto potranno
comunque essere approvati. Ciò significa che la misura
non esclude a priori qualsiasi tipo d'intervento nel comparto. Circostanza
che, tra l'altro, il Comune conferma in sede di risposta e duplica. In ogni caso, è pacifico che per la durata di validità del
provvedimento gli insorgenti potranno senz'altro continuare a godere degli
impianti a loro disposizione per svolgere le proprie attività. Sotto questo profilo la misura non presta dunque
il fianco a critiche.
8.2.2
La zona di
pianificazione avversata si rivela proporzionata anche dal profilo della sua
durata di (soli) tre anni (anziché cinque com'era inizialmente previsto dalla
scheda descrittiva sottoposta alla Sezione per il preavviso) alla luce dell'estensione
tutt'altro che contenuta della zona J1 oggetto della misura (oltre 322'000 m2), dei suoi attuali contenuti e della
complessità della pianificazione allo studio sia per i molteplici aspetti che
la concernono sia per la necessità di coordinarla con gli indirizzi
pianificatori di ordine superiore nonché con i progetti edilizi in atto
(costruzione del NSIF). Inoltre, il fatto che il Municipio avesse
a disposizione un altro strumento di salvaguardia della pianificazione, come la
decisione sospensiva (art. 62 LST), non scalfisce minimamente la validità,
sempre sotto l'aspetto della necessità, della scelta da esso operata di optare
per l'adozione di una zona di pianificazione, che, come rettamente sostenuto
dal Comune con la risposta, assicura migliore trasparenza e sicurezza
giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben si deduce dal testo stesso dell'art.
62.
LST, la decisione sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto
alla zona di pianificazione ed inoltre, come detto in precedenza, non esclude,
se del caso, nemmeno un'adozione successiva di quest'ultima (cfr. supra,
consid. 3.2). D'altro canto, invece, in assenza di una variante pubblicata, il
blocco edilizio ex art. 63 LST non può (ancora) entrare in linea di conto.
8.3
In conclusione,
malgrado si possa riconoscere che il vincolo all'esame imponga un sacrificio ai
ricorrenti, comunque circoscritto nei limiti esposti al consid. 8.2, la
bilancia pende tuttavia a favore dell'interesse pubblico. La scelta operata dal
Comune di mantenere la pianificazione al
riparo da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente compromettere la
pianificazione in fieri o comunque renderne più arduo lo svolgimento
appare pienamente condivisibile. Di conseguenza, la zona di
pianificazione risulta proporzionata.
9.
Infine, vanno respinte le censure
formulate a titolo subordinato dai ricorrenti secondo cui l'impostazione
pianificatoria viola il principio della buona fede, è manifestamente erronea e
sproporzionata poiché la zona di pianificazione è estesa in modo
indiscriminato a tutta la zona industriale. Intanto, va subito smentita
quest'ultima affermazione, dal momento che, come esposto in narrativa, il
perimetro del provvedimento osteggiato non ricomprende i mapp. 17, 18, 19, 47
(parz.), 48, 1198 e le porzioni a est dei mapp. 16, 1539, 55 e 213, che pure
sono assegnati dal vigente piano regolatore alla zona J1. Inoltre, pure da
respingere è la critica relativa all'impostazione manifestamente erronea,
giacché non è minimamente sostanziata. Per quanto attiene all'asserita
violazione del principio della buona fede si rileva infine che la circostanza che la misura in esame sia stata adottata dopo tutta
una serie di provvedimenti pianificatori non permette di concludere che vi sia
stato un agire dell'autorità contraddittorio o comunque contrario alla buona
fede, ciò che è peraltro dimostrato dalla complessità della pianificazione che
essa è chiamata ad affrontare. Per quanto attiene poi al centro di produzione e
gestione dei materiali inerti, il Comune non ha manifestato l'intenzione di
rimetterlo in discussione. Anzi. Esso ha semmai espresso nella risposta la sua
volontà di non eliminare tale attività dal comparto. In ogni caso, si tratta di
una questione che esula dalla presente procedura, in quanto afferente alla
futura pianificazione in allestimento.
10.
Per i motivi che precedono, il ricorso è respinto e la zona di pianificazione avversata confermata.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, che già l'hanno
anticipata.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera