90.2023.11
Tempestività del ricorso e istanza di restituzione dei termini
14 febbraio 2023Italiano8 min
6593 gli sarebbe stata spedita soltanto per posta semplice e non per raccomandata
Source ti.ch
Incarto
n.
90.2023.11
Lugano
14
febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito
dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso dell'8 febbraio 2023 di
RI
1
contro
la risoluzione del 21 dicembre 2022 (n. 6593), con
cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del
Comune di Muzzano;
ritenuto, in
fatto
che il 28 gennaio 2020
il Consiglio comunale di Muzzano ha adottato alcune varianti del piano
regolatore;
che contro tali
varianti RI 1, comproprietario in ragione di ½ del mapp. 299 di Muzzano, è
insorto dinanzi al Consiglio di Stato, contestandone i contenuti sotto svariati
profili;
che con risoluzione
del 21 dicembre 2022 (n. 6593) il Governo ha approvato dette varianti,
respingendo al contempo, nella misura della sua ricevibilità, il gravame di RI
1;
che con ricorso dell'8
febbraio 2023, impostato in medesima data, RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, domandando, tra le altre cose, che il suo
ricorso sia dichiarato tempestivo e ricevibile, o subordinatamente che gli sia
assegnato un nuovo termine per ricorrere;
che a proposito della
tempestività del gravame, l'insorgente sostiene di non sapere quando la
risoluzione governativa impugnata gli sia stata intimata; essendo stato assente
all'estero dal 18 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023, egli avrebbe preso
conoscenza della medesima soltanto l'11 gennaio 2023, quando l'avrebbe ritirata
presso la persona incaricata di vuotare la sua cassetta delle lettere durante
la sua assenza; aggiunge, inoltre, che il Governo gliel'avrebbe intimata per
posta semplice (posta A) e non per raccomandata come indicato a pag. 93 della
decisione;
che il ricorso non è
stato intimato per la risposta;
considerato, in
diritto
che secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale
cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le
cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante
importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che giusta l'art. 72
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi
inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza di
questo Tribunale è data (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100);
che pure la
legittimazione attiva del ricorrente è data (art. 30 cpv. 2 lett. b LST);
che la verifica della
tempestività del gravame richiede, per contro, un esame più approfondito;
che contro le
decisioni con cui il Consiglio di Stato decide i ricorsi e approva in tutto o
in parte il piano regolatore, oppure ne nega l'approvazione, è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dalla notificazione
(art. 30 cpv. 1 LST);
che, quando il tentativo di intimazione di un
invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un
invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del
destinatario;
che, se non viene ritirata prima, la raccomandata
è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio
postale, dopo il tentativo di intimazione, nella misura in cui il destinatario
doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta Zustellfiktion),
ciò che sostanzialmente si verifica quando è pendente un procedimento (DTF 130
III 396 consid. 1.2.3 con rinvii; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 1b ad art. 14);
che la regola secondo
cui il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo
infruttuoso di notificazione da parte della Posta rappresenta un principio
generale riconosciuto (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; cfr. condizioni generali
della Posta Ordine di trattenere la corrispondenza presso l'ufficio postale,
edizione giugno 2015, art. 7), ora codificato all'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm;
che il Tribunale
federale ha più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non
costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza,
semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b);
che la notificazione
si dà per avvenuta il settimo giorno, indipendentemente dal fatto che questo
sia un sabato o un giorno festivo (DTF 127 I 31 consid. 2b; RDAT II-2001 n. 12;
STF 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004 consid. 2 segg.);
che, in concreto, gli
accertamenti postali esperiti d'ufficio attestano che, contrariamente a quanto
asserito dal ricorrente, la risoluzione governativa del 21 dicembre 2022,
munita dei mezzi e dei termini per ricorrere, gli è stata intimata per
raccomandata il 28 dicembre 2022 ed è giunta al suo recapito il giorno seguente; non essendo stato possibile recapitarla all'interessato,
la Posta ha emesso un invito di ritiro e il 30 dicembre 2022 ha depositato la
missiva presso l'ufficio postale a disposizione per il ritiro per poi
retrocederla al mittente il 10 gennaio 2023 (v. copia busta di intimazione per
raccomandata della decisione impugnata, informazione servizio "track and
trace" della Posta sull'invio, distinta raccomandate del servizio di
segreteria del Consiglio di Stato);
che
Fatti
i 30 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il
6 gennaio 2023, corrispondente a quello successivo al settimo di giacenza
presso l'ufficio postale, e sono scaduti il 6 febbraio 2023, considerando che
il 4 febbraio 2023 era un sabato;
che
il ricorso, presentato l'8 febbraio 2023, è pertanto irrimediabilmente tardivo;
che
non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di
Stato gli abbia nuovamente inviato la suddetta decisione per posta semplice e
che egli ne abbia asseritamente preso conoscenza soltanto l'11 febbraio 2023;
né la Costituzione federale né il diritto cantonale impongono infatti
all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto essere
notificato nel quadro di una prima distribuzione (STF 2A.558/2000 del 29
gennaio 2001 consid. 3 pubbl. in: RDAT II-2001 n. 12);
che
del resto, la tesi del ricorrente secondo cui la risoluzione governativa n.
6593 gli sarebbe stata spedita soltanto per posta semplice e non per raccomandata
non trova riscontro negli atti: infatti, la busta d'intimazione affrancata in
posta A di cui egli allega una fotografia al ricorso per avvalorare la sua tesi
è senza dubbio quella utilizzata dal Consiglio di Stato per intimargli una
seconda volta la decisione ritornata dalla Posta in seguito alla prima notifica
infruttuosa per raccomandata. Lo dimostra l'indicazione "II° int.
6593" apposta a margine dell'indirizzo del destinatario;
che,
d'altro canto, il ricorrente neppure sostiene che fra la corrispondenza
rimessagli non fosse presente l'avviso di ritiro della raccomandata o che esso
non sia stato depositato nella sua cassetta
delle lettere a causa di un comportamento scorretto degli impiegati postali,
circostanza, questa, che spetterebbe a lui provare (cfr. STA 52.2020.554 del 26
novembre 2020 con riferimenti);
che
dal momento che l'insorgente domanda che gli sia assegnato un nuovo termine per
ricorrere dinanzi a questo Tribunale, egli formula un'istanza di restituzione
in intero ai sensi dell'art. 15 LPAmm;
che l'art. 15 LPAmm sancisce che i termini non rispettati possono
essere restituiti soltanto se la parte o
il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di
un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda, soggiunge la norma
(cpv. 2), dev'essere presentata
all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;
che
in concreto il ricorrente adduce di essere stato assente all'estero dal 18
dicembre 2022 al 10 gennaio 2023 e di aver preso conoscenza del contenuto della
decisione governativa soltanto il giorno successivo, ossia l'11 gennaio 2023;
che
in siffatte circostanze il preteso impedimento ai sensi dell'art. 15 cpv. 2
LPAmm era in ogni caso cessato (già) in tale data;
che
l'istanza di restituzione contro il lasso dei termini introdotta (solo) l'8
febbraio 2023, ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dalla citata norma,
si palesa pertanto anch'essa irrimediabilmente tardiva;
che alla luce di tutto quanto precede, sia il ricorso
sia l'annessa istanza di restituzione contro il lasso del termine vanno
dichiarate irricevibili;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
L'istanza di
restituzione del termine è irricevibile.
3.
La tassa di
giustizia, di fr. 200.-, è posta a carico del ricorrente.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera