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Decisione

90.2023.17

Non approvazione di una variante volta a inserire in zona edificabile una superficie di circa 1'350 mq, rimasta priva d'azzonamento a seguito dell'arretramento del limite forestale

4 febbraio 2025Italiano21 min

applicabili - de lege lata, trattandosi in concreto di un diniego d'approvazione

Source ti.ch

Incarti n.

a. 90.2023.17

b. 90.2023.18

Lugano

4

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi:

a.

b.

del

15 giugno 2023 di

RI 1 e RI 2

RI

3

patrocinati

da: PR 1

del

16 giugno 2023 del

RI

4

rappresentato

daRA 2

contro

la risoluzione del 17 maggio 2023 (n. 2450) con cui

il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa deRI 4 avverso la decisione

del 25 agosto 2021 del Dipartimento del territorio di non approvare la

modifica di poco conto del piano regolatore di Cureglia concernente i mapp.

258 e 259;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 e RI 2 sono

comproprietari del fondo al mapp. 258 di Cureglia (2'767 m2), su cui

sorge una casa d'abitazione. RI 1 è pure comproprietario con RI 3 del fondo limitrofo,

inedificato, al mapp. 259 (1'704 m2). I due fondi confinano a sud

con la strada cantonale (via C__________).

Estratto piano del Registro fondiario.

Il piano delle zone, approvato con

risoluzione governativa dell'8 marzo 1983 (n. 1230), assegnava la porzione

sud-ovest del mapp. 258 alla zona edificabile, mentre quella rimanente, unitamente

a pressoché l'intero mapp. 259, risultava inserita in area forestale.

Estratto

del Rapporto di pianificazione del marzo 2021, pag. 8: piano delle zone 1983. zona

edificabile

b. Poiché nell'ambito

dell'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile,

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 20 aprile 2003, era stata

costatata la natura non boschiva di circa 630 m2 del mapp. 258 e di circa

720 m2 del mapp. 259, con la revisione del piano regolatore, adottata

dal Legislativo comunale durante le sedute del 24 novembre, 1° e 15 dicembre

2010, dette porzioni di terreno, divenute prive di destinazione, sono state

assegnate alla zona edificabile ZE1.

Estratto del

Rapporto di pianificazione del marzo 2021, pag. 9: piano delle zone revisione

2011. zona ZE1

c. Con risoluzione del

21 dicembre 2011 (n. 7155) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la

revisione, negando, fra l'altro, la sanzione a tale azzonamento, con ritorno

degli atti al Comune, in quanto privo della necessaria verifica dal profilo

ambientale, visto il superamento dei valori di pianificazione sull'asse rotonda

di Cureglia-Comano.

d. Le varianti di

adeguamento alla risoluzione del 21 dicembre 2011 hanno formato oggetto

dell'esame preliminare del 27 agosto 2014, nell'ambito del quale è stato pure

richiesto un loro adattamento alla legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100). Esse sono state trasmesse nel dicembre 2018 al

Dipartimento del territorio per un nuovo esame preliminare.

B. a. Scorporata dalle

predette varianti quella relativa ai mapp. 258 e 259, il Municipio di Cureglia

ha sottoposto il 10 marzo 2021 per approvazione al Dipartimento del territorio (Dipartimento)

una modifica di poco conto, elaborata in base agli art. 34 e 35 LST, nella

versione allora in vigore (cfr. infra, B.d), che ripropone

l'attribuzione della predetta area alla zona ZE1, precisando il limite della

fascia esposta al rumore e introducendo all'art. 48 delle norme di attuazione

del piano regolatore (NAPR), concernente i gradi di sensibilità ai rumori (GdS),

dei vincoli edificatori per le due proprietà (cpv. 2).

b. Con decisione del

25 agosto 2021 il Dipartimento ha negato l'approvazione della modifica in

quanto costitutiva di un'estensione della zona edificabile contraria alle

disposizioni transitorie introdotte con la revisione parziale del 15 giugno

2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno

1979 (LPT; RS 700). Inoltre, considerata l'imminente approvazione della scheda

R6 del piano direttore cantonale (PD) e i suoi contenuti, esso ha ritenuto la

modifica ingiustificata, poiché dalle varianti di adeguamento in suo possesso per

esame preliminare risultava un sovradimensionamento della zona edificabile.

c. Avverso tale

decisione RI 4 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone

l'annullamento. Nella procedura sono stati coinvolti RI 1, RI 2 e RI 3, in

qualità di proprietari dei fondi oggetto di variante.

d. Il 1° gennaio 2022

sono entrate in vigore le modifiche del 21 giugno 2021 della LST (BU 2021, 368)

e del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.101;

BU 2021, 373) concernenti, fra l'altro, la procedura semplificata.

e. Con risoluzione del

17 maggio 2023 (n. 2450) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso deRI 4,

tutelando la decisione dipartimentale e precisando, in aggiunta, che la

variante costituiva a tutti gli effetti un ampliamento della zona edificabile e

non una limitata rettifica del suo limite ai sensi della scheda R6, approvata nel

frattempo dal Consiglio federale il 19 ottobre 2022.

C. a. Avverso tale

risoluzione, RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo l'approvazione della

variante. Descritto il comprensorio in cui si situano i loro fondi - completamente

edificato e urbanizzato - e sottolineata l'esiguità della superficie da

azzonare, ribadiscono come la variante abbia come oggetto una limitata rettifica

del limite della zona edificabile, non soggetta a compenso, poiché,

contrariamente a quanto preteso dal Governo, la valutazione di tale requisito

andrebbe fatta non per rapporto alle singole particelle bensì al comparto in

cui si inseriscono. Ponendo poi in rilievo il fatto che le indicazioni del

piano direttore (PD) vadano in ogni caso ponderate con gli altri interessi

pubblici e privati in presenza, escludono che ciò si riveli necessario nella

fattispecie, in quanto la contestata superficie rappresenterebbe un vuoto

anomalo, da correggere, all'interno della zona edificabile, di modo che sarebbe

tassativamente esclusa qualsiasi altra destinazione, e in particolare quella

agricola. L'area in parola adempirebbe inoltre perfettamente i requisiti esatti

dalla legislazione federale per poter essere assegnata alla zona edificabile,

contribuendo nello stesso tempo all'attuazione dei principi relativi allo

sviluppo centripeto e compatto degli insediamenti e rivestendo di conseguenza un

manifesto interesse pubblico. Rimproverano poi al Governo di aver applicato

acriticamente le prescrizioni del PD, senza ponderare gli interessi in gioco e

rinviando sine die l'azzonamento della superficie in questione, ledendo in

questo modo l'obbligo di pianificare. Sostengono infine che, vista la lunga

attesa della scontata attribuzione alla zona edificabile della superficie in

questione che si protrae da oltre 15 anni, e quindi da ben prima

dell'approvazione della scheda R6 da parte del Consiglio federale, la variante

andrebbe approvata anche qualora costituisse un ampliamento della zona

edificabile senza obbligo di compenso.

b. Con la risposta la

Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) chiede che il ricorso sia

respinto, mentre il Comune ne chiede l'accoglimento.

Fatti

I ricorrenti non hanno

replicato.

D. a. Pure RI 4 insorge

davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione,

postulandone l'annullamento e chiedendo l'approvazione della variante con

argomenti analoghi a quelli avanzati dai proprietari dei due fondi.

b. Con la risposta la

Sezione chiede che il ricorso sia respinto, mentre RI 1, RI 2 e RI 3 ne

chiedono l'accoglimento.

c. In sede di replica

e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La modifica

di poco conto in esame è stata elaborata in base agli art. 34 e 35 vLST, in

vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. supra, B.d), che permangono

applicabili - de lege lata, trattandosi in concreto di un diniego d'approvazione

- in virtù del diritto transitorio (art. 117 cpv. 2 LST). Tuttavia, la

previgente normativa non disciplinava i rimedi di diritto contro le decisioni

dipartimentali di diniego di approvazione di una variante adottata secondo la

procedura semplificata, che veniva resa pubblica solo in caso di approvazione

da parte del Dipartimento (cfr. art. 35 cpv. 1 vLST e art. 44 cpv. 1 vRLST). La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data dall'art. 84

lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) e i ricorsi sono tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Certa è inoltre

la legittimazione attiva deRI 4 e dei ricorrenti (art. 65 cpv. 1 LPAmm).

1.2. I ricorsi,

ricevibili in ordine, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv.

1 LPAmm) e sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ai

fini della presente vertenza, la situazione dei luoghi emerge con sufficiente

chiarezza dai piani e dalle fotografie contenute nel Rapporto agli atti,

integrati dalle vedute aeree di Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e dalle viste

Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016

consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22

marzo 2012 consid. 2.1).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 75 della Costituzione federale della Confedera-zione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), i cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento

per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un

ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di

pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione

- nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 18 segg.

LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi

devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette

(art. 14 cpv. 2 LPT).

2.2

2.2.1

Secondo l'art.

15.

vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione

che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli

prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un

terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a

meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e

privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della

pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere

incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile

(RtiD I-2017 n. 45 consid. 3.1). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi

criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di

valutazione, che - ancorché soddisfatti -

non conducevano necessariamente all'attribuzione

del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere

congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. DTF 122 II 455

consid. 4a, 122 II 326 consid. 6a; STF 1P.37/2003

e 1P.43/2003 del 12 settembre 2003 consid. 4.4.1; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

2.2.2

Il 1° maggio

2014.

è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il

nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite

in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle

sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la

norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando

gli scopi e i principi della

pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento

delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del

medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona

edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente

necessario all'edificazione, urbanizzato e edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle

riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le

superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è

garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare

quanto disposto nel piano direttore (lett. e).

2.2.3

La citata

revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni

in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli

insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato

degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il

legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori

cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del

territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo contesto,

il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i piani

direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici

insediative e la loro distribuzione nel cantone.

2.3

2.3.1

L'art. 38a

LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15

giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai

requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua

entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione

dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge

la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva

delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto

il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa

finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da

parte del Governo federale (cpv. 3).

2.3.2

L'art. 38a

LPT è concretizzato dall'art. 52a dell'ordinanza sulla pianificazione

del territorio del del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; pure in vigore dal 1°

maggio 2014), il cui cpv. 2 dispone che durante il periodo transitorio di cui

all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto

se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata

almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della

stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni

pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture

molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza

cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione

di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare;

l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è

necessario adempiervi (lett. c).

2.4

2.4.1

Il 19 ottobre

2022.

il Consiglio federale ha approvato gli adattamenti della scheda R6 del

piano direttore (Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili),

approvazione che, secondo il Rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello

sviluppo territoriale ARE del 30 settembre 2022, pag. 31, allegato alla

decisione, costituisce un'approvazione ai sensi dell'art. 38a cpv. 2

LPT. Secondo il Rapporto (ibidem) ne consegue che i capoversi 2 e 3

dell'articolo 38a LPT non trovano più applicazione nel Cantone Ticino. La

scheda R6 in vigore riprende in sostanza il principio di cui all'art. 38a

cpv. 2 LPT, sancendo che le zone edificabili esistenti vanno sfruttate più

efficacemente di quanto fatto fino ad ora, senza ampliarle. Eccezionalmente

nuove zone edificabili possono essere delimitate per insediamenti d'interesse

pubblico cantonali e sovracomunali, prevedendo un corrispettivo compenso (cfr.

capitolo 1. Situazione, problemi, sfide, pag. 2). In particolare al capitolo 3.

Misure, pag. 4, la scheda prevede infatti:

3.1

Sfruttare le zone edificabili in vigore

a. Le zone edificabili in vigore non possono essere

di principio ampliate e rappresentano il comprensorio insediativo cantonale -

pari a 11'203 ha - ai sensi della LPT, riferito al 2050.

b. Sono ammesse modifiche del perimetro delle zone

edificabili per rispondere ad esigenze di un miglior uso del territorio. Queste

modifiche non devono comportare un aumento complessivo di superfici edificabili

e sono pertanto da compensare immediatamente e, se necessario, in misura

maggiore rispetto alle modifiche.

c. A titolo eccezionale, il Cantone, in

collaborazione con i Comuni, può delimitare nuove zone per insediamenti di

preminente interesse cantonale che non concernono la residenza (ad esempio

ospedali, servizi di pronto intervento, mirati progetti nei poli di sviluppo

economico PSE) che:

- non è possibile o opportuno inserire nelle

zone edificabili esistenti;

- richiedono soluzioni praticabili a corto

termine.

Per questi casi il compenso deve avvenire

immediatamente, se necessario, in misura maggiore rispetto alle superfici

azzonate. Eventuali nuove zone per il lavoro devono essere conformi alla

gestione delle zone per il lavoro secondo l'articolo 30a capoverso 2 OPT.

d. Limitate rettifiche del limite delle zone

edificabili, dovute ad esempio ad accertamenti forestali o alla correzione d'imprecisioni

nel processo di informatizzazione dei Piani regolatori, non necessitano di

compenso.

Ai comuni viene quindi impartito il compito di

verificare il dimensionamento delle zone edificabili in base all'art. 15 cpv. 1

LPT (ibidem, misura 3.2. lett. a.), trasmettendo l'esito della verifica

alla Sezione dello sviluppo territoriale al più tardi entro 2 anni dall'entrata

in vigore della scheda (cap. 4. Compiti, 4.1., pag. 5).

2.4.2

I principi

elencati nella scheda R6 del PD non necessitano di trasposizione nella

legislazione cantonale. Infatti, l'art. 15 LPT, comprese le condizioni elencate

al suo cpv. 4 lett. a-e per assegnare un terreno alla zona edificabile (cfr. supra,

consid. 2.2.2), è direttamente applicabile (cfr.

DTF 142 II 509 consid. 2.5; Heinz

Aemisegger/Samuel Kissling in: Aemisegger/Moor/

Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG:

Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 10 ad art. 15).

3.

3.1. Come esposto in narrativa, la

variante ha come oggetto l'attribuzione alla zona edificabile ZE1 di una

superficie di complessivi circa 1'350 m2, rimasta priva di

azzonamento a seguito dell'arretramento del limite forestale. La variante, che

non prevede compensi di superficie costruibile, è stata scorporata da quelle

elaborate a seguito degli adeguamenti richiesti nell'ambito della risoluzione

d'approvazione del 21 dicembre 2011, sottoposte all'esame preliminare del 27 agosto

2014.

Essa è stata dunque allestita, insieme alle altre, nel periodo transitorio quinquennale di cui

all'art. 38a cpv. 2 LPT (1° maggio 2014 - 1° maggio 2019), durante il

quale, giusta il cpv. 2 lett. a dell'art. 52a OPT, potevano essere

approvati ampliamenti della zona edificabile soltanto se le superfici azzonate

erano compensate con il dezonamento di superfici di pari estensione (cfr. supra,

consid. 2.3.2), ciò che in concreto non è avvenuto. La variante è poi stata

evasa dal Dipartimento dopo la scadenza di tale periodo, con la conseguenza

che, non essendo al momento della decisione dipartimentale ancora stata

approvata dal Consiglio federale la scheda R6 del PD (approvazione intervenuta

circa un anno dopo), a quel momento vigeva il divieto di delimitare nuove zone

edificabili senza possibilità di compenso (art. 38a cpv. 3 LPT). Ne consegue

che, a giusta ragione, il Dipartimento ha ritenuto che la medesima si ponesse

in contrasto con le disposizioni transitorie del diritto federale e non potesse

essere approvata.

3.2

Ciò considerato, la variante non poteva essere

approvata nemmeno alla luce dell'art. 15 cpv. 4 lett. a-e LPT e della scheda R6

del PD, entrata in vigore il 19 ottobre 2022, che riprende il principio di cui

alle disposizioni transitorie della LPT, secondo cui le zone edificabili

esistenti non possono di base essere ampliate (misura 3.1. lett. a)

e

che eccezioni a tale principio sono ammesse solo in casi particolari (cfr. supra,

consid. 2.4.1).

3.2.1

Anzitutto, fra

le condizioni elencate all'art. 15 cpv. 4 lett. a-e LPT per assegnare un

terreno alla zona edificabile, che devono essere adempiute cumulativamente

(cfr. Aemisegger/

Kissling, op. cit., n. 8 ad art. 15),

vi è quella di consentire l'attuazione di

quanto disposto nel piano direttore (lett. e). Disposto che si riallaccia

direttamente alle esigenze elencate all'art. 8a cpv. 1 LPT, concernente il

contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti, secondo cui

spetta in particolare a questo strumento indicare le dimensioni complessive

delle superfici insediative e la loro distribuzione nel Cantone (lett. a) e le

misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni

di cui all'articolo 15 LPT (lett. d). Ne consegue che, benché l'area in parola

si collochi in un comprensorio perfettamente urbanizzato, costituisca un vuoto

anomalo al suo interno e l'azzonamento proposto contribuisca all'attuazione del

principio relativo allo sviluppo centripeto e compatto degli insediamenti,

l'assegnazione delle superfici in parola alla zona edificabile non consente di

attuare quanto disposto nella scheda R6 del PD, ed in particolare la misura

3.1

lett. a, secondo cui le zone edificabili in vigore non possono essere di

principio ampliate.

3.2.2

La scheda R6 del

PD permette tuttavia alla misura 3.1 lett. b modifiche del perimetro delle zone

edificabili per rispondere ad esigenze di un miglior uso del territorio, a

condizione però che vengano compensate. Ora, seguendo la tesi dei ricorrenti

secondo cui la superficie in questione rappresenterebbe un vuoto anomalo

all'interno della zona edificabile (sorta di Baulücke) da colmare, la

sua assegnazione alla zona costruibile potrebbe tutt'al più essere valutata - sebbene

né RI 4 né i ricorrenti lo pretendano - alla luce della citata misura. Da

notare tuttavia che, in presenza di una simile fattispecie, l'attribuzione alla

zona edificabile non avverrebbe automaticamente, necessitando di procedere

ulteriormente alla ponderazione degli interessi prescritta dall'art. 3 OPT,

anche nell'ottica della garanzia della proprietà evocata da RI 1, RI 2 e RI 3, ponderazione

che non potrebbe prescindere dall'esame complessivo del territorio comunale di

Cureglia e del perimetro della sua zona edificabile, al fine di individuare le

superfici da porre in compensazione.

3.2.3

La variante non

costituisce nemmeno una limitata rettifica del limite della zona edificabile,

dovuta ad accertamento forestale ai sensi della misura 3.1. lett d. della

scheda R6, insuscettibile di influire sul dimensionamento della zona

costruibile e quindi non soggetta a compenso, così come sostengono a torto i

ricorrenti. Infatti, osservando

le superfici azzonate, corrispondenti a circa 630 m2 del mapp. 258 e

a circa 720 m2 del mapp. 259, emerge chiaramente che per la loro

posizione, dimensioni e forma regolare, esse si configurano a tutti gli effetti

come un'attribuzione ex-novo alla zona edificabile, che viene completata

verso via Cu__________ con un nuovo tassello. Pur tenendo conto dei vincoli

derivanti dagli arretramenti dal bosco, dalla strada, da confine e fra le

costruzioni, esse si prestano perfettamente all'edificazione, finora esclusa a

causa dell'assetto pianificatorio previgente, ciò che non è contestato. Tant'è

che RI 4 sottolinea nel ricorso come tale superficie verrà utilizzata a breve

per erigervi una costruzione. Sotto questo profilo va respinta la tesi, secondo

cui il criterio della limitata rettifica del limite della zona edificabile non andrebbe

valutato per rapporto alle singole particelle bensì al comparto in cui esse si

inseriscono, in applicazione del principio pianificatorio che prescrive che gli

azzonamenti previsti dal piano regolatore sono volti a disciplinare la funzione

di un determinato territorio e non di una singola particella o di una parte di

essa. Infatti, se da un lato la giurisprudenza indicata in appoggio a tale

argomento (RDAT II-2003 n. 53 consid. 7.2; RtiD II-2012 n. 19 consid. 3.2) non

riguarda fattispecie analoghe a quella in esame, dall'altro la variante ha

proprio come oggetto l'azzonamento parziale di due particelle e il risultante inserimento

in zona edificabile di circa 1'350 m2. Poco importa se sommando

ipotetiche rettifiche, "spalmate" su più fondi, del limite della zona

edificabile dovute ad accertamento forestale, si potrebbe giungere in teoria

alla medesima superficie.

3.2.4

Non muta queste conclusioni

l'appello al tempo trascorso in attesa della variante, ciò che giustificherebbe,

a detta dei ricorrenti, la sua approvazione senza compenso, qualora la si

volesse considerare come un ampliamento della zona edificabile. In primo luogo nella

risoluzione d'approvazione del 21 dicembre 2011 il Governo, preso atto

dell'esito sostanzialmente positivo dell'esame preliminare in merito all'azzonamento

proposto, aveva tuttavia constatato l'assenza di una verifica della sua

compatibilità con la legislazione ambientale, retrocedendo gli atti al Comune

per definire la destinazione di uso consono alla situazione nel rispetto

delle disposizioni dell'OIF e quindi con esito aperto e non "scontato".

Ma soprattutto il 1° maggio 2014 è intervenuta una modifica sostanziale delle

circostanze a seguito della revisione parziale della LPT descritta in

precedenza, di modo che non è dato di vedere quale rimprovero possa essere

mosso al Governo sotto questo profilo.

3.3

In conclusione, alla luce di quanto

sinora esposto, comportando un'estensione della zona edificabile, la modifica

in parola non poteva essere approvata già solo perché non compensata

validamente con una superficie edificabile equivalente.

4.

I ricorsi sono

dunque respinti. La tassa di giudizio segue la soccombenza, ritenuto che RI 4

ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, che già l'hanno

anticipata.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera