90.2023.17
Non approvazione di una variante volta a inserire in zona edificabile una superficie di circa 1'350 mq, rimasta priva d'azzonamento a seguito dell'arretramento del limite forestale
4 febbraio 2025Italiano21 min
applicabili - de lege lata, trattandosi in concreto di un diniego d'approvazione
Source ti.ch
Incarti n.
a. 90.2023.17
b. 90.2023.18
Lugano
4
febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sui ricorsi:
a.
b.
del
15 giugno 2023 di
RI 1 e RI 2
RI
3
patrocinati
da: PR 1
del
16 giugno 2023 del
RI
4
rappresentato
daRA 2
contro
la risoluzione del 17 maggio 2023 (n. 2450) con cui
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa deRI 4 avverso la decisione
del 25 agosto 2021 del Dipartimento del territorio di non approvare la
modifica di poco conto del piano regolatore di Cureglia concernente i mapp.
258 e 259;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 e RI 2 sono
comproprietari del fondo al mapp. 258 di Cureglia (2'767 m2), su cui
sorge una casa d'abitazione. RI 1 è pure comproprietario con RI 3 del fondo limitrofo,
inedificato, al mapp. 259 (1'704 m2). I due fondi confinano a sud
con la strada cantonale (via C__________).
Estratto piano del Registro fondiario.
Il piano delle zone, approvato con
risoluzione governativa dell'8 marzo 1983 (n. 1230), assegnava la porzione
sud-ovest del mapp. 258 alla zona edificabile, mentre quella rimanente, unitamente
a pressoché l'intero mapp. 259, risultava inserita in area forestale.
Estratto
del Rapporto di pianificazione del marzo 2021, pag. 8: piano delle zone 1983. zona
edificabile
b. Poiché nell'ambito
dell'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile,
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 20 aprile 2003, era stata
costatata la natura non boschiva di circa 630 m2 del mapp. 258 e di circa
720 m2 del mapp. 259, con la revisione del piano regolatore, adottata
dal Legislativo comunale durante le sedute del 24 novembre, 1° e 15 dicembre
2010, dette porzioni di terreno, divenute prive di destinazione, sono state
assegnate alla zona edificabile ZE1.
Estratto del
Rapporto di pianificazione del marzo 2021, pag. 9: piano delle zone revisione
2011. zona ZE1
c. Con risoluzione del
21 dicembre 2011 (n. 7155) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la
revisione, negando, fra l'altro, la sanzione a tale azzonamento, con ritorno
degli atti al Comune, in quanto privo della necessaria verifica dal profilo
ambientale, visto il superamento dei valori di pianificazione sull'asse rotonda
di Cureglia-Comano.
d. Le varianti di
adeguamento alla risoluzione del 21 dicembre 2011 hanno formato oggetto
dell'esame preliminare del 27 agosto 2014, nell'ambito del quale è stato pure
richiesto un loro adattamento alla legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100). Esse sono state trasmesse nel dicembre 2018 al
Dipartimento del territorio per un nuovo esame preliminare.
B. a. Scorporata dalle
predette varianti quella relativa ai mapp. 258 e 259, il Municipio di Cureglia
ha sottoposto il 10 marzo 2021 per approvazione al Dipartimento del territorio (Dipartimento)
una modifica di poco conto, elaborata in base agli art. 34 e 35 LST, nella
versione allora in vigore (cfr. infra, B.d), che ripropone
l'attribuzione della predetta area alla zona ZE1, precisando il limite della
fascia esposta al rumore e introducendo all'art. 48 delle norme di attuazione
del piano regolatore (NAPR), concernente i gradi di sensibilità ai rumori (GdS),
dei vincoli edificatori per le due proprietà (cpv. 2).
b. Con decisione del
25 agosto 2021 il Dipartimento ha negato l'approvazione della modifica in
quanto costitutiva di un'estensione della zona edificabile contraria alle
disposizioni transitorie introdotte con la revisione parziale del 15 giugno
2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno
1979 (LPT; RS 700). Inoltre, considerata l'imminente approvazione della scheda
R6 del piano direttore cantonale (PD) e i suoi contenuti, esso ha ritenuto la
modifica ingiustificata, poiché dalle varianti di adeguamento in suo possesso per
esame preliminare risultava un sovradimensionamento della zona edificabile.
c. Avverso tale
decisione RI 4 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. Nella procedura sono stati coinvolti RI 1, RI 2 e RI 3, in
qualità di proprietari dei fondi oggetto di variante.
d. Il 1° gennaio 2022
sono entrate in vigore le modifiche del 21 giugno 2021 della LST (BU 2021, 368)
e del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.101;
BU 2021, 373) concernenti, fra l'altro, la procedura semplificata.
e. Con risoluzione del
17 maggio 2023 (n. 2450) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso deRI 4,
tutelando la decisione dipartimentale e precisando, in aggiunta, che la
variante costituiva a tutti gli effetti un ampliamento della zona edificabile e
non una limitata rettifica del suo limite ai sensi della scheda R6, approvata nel
frattempo dal Consiglio federale il 19 ottobre 2022.
C. a. Avverso tale
risoluzione, RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo l'approvazione della
variante. Descritto il comprensorio in cui si situano i loro fondi - completamente
edificato e urbanizzato - e sottolineata l'esiguità della superficie da
azzonare, ribadiscono come la variante abbia come oggetto una limitata rettifica
del limite della zona edificabile, non soggetta a compenso, poiché,
contrariamente a quanto preteso dal Governo, la valutazione di tale requisito
andrebbe fatta non per rapporto alle singole particelle bensì al comparto in
cui si inseriscono. Ponendo poi in rilievo il fatto che le indicazioni del
piano direttore (PD) vadano in ogni caso ponderate con gli altri interessi
pubblici e privati in presenza, escludono che ciò si riveli necessario nella
fattispecie, in quanto la contestata superficie rappresenterebbe un vuoto
anomalo, da correggere, all'interno della zona edificabile, di modo che sarebbe
tassativamente esclusa qualsiasi altra destinazione, e in particolare quella
agricola. L'area in parola adempirebbe inoltre perfettamente i requisiti esatti
dalla legislazione federale per poter essere assegnata alla zona edificabile,
contribuendo nello stesso tempo all'attuazione dei principi relativi allo
sviluppo centripeto e compatto degli insediamenti e rivestendo di conseguenza un
manifesto interesse pubblico. Rimproverano poi al Governo di aver applicato
acriticamente le prescrizioni del PD, senza ponderare gli interessi in gioco e
rinviando sine die l'azzonamento della superficie in questione, ledendo in
questo modo l'obbligo di pianificare. Sostengono infine che, vista la lunga
attesa della scontata attribuzione alla zona edificabile della superficie in
questione che si protrae da oltre 15 anni, e quindi da ben prima
dell'approvazione della scheda R6 da parte del Consiglio federale, la variante
andrebbe approvata anche qualora costituisse un ampliamento della zona
edificabile senza obbligo di compenso.
b. Con la risposta la
Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) chiede che il ricorso sia
respinto, mentre il Comune ne chiede l'accoglimento.
Fatti
I ricorrenti non hanno
replicato.
D. a. Pure RI 4 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione,
postulandone l'annullamento e chiedendo l'approvazione della variante con
argomenti analoghi a quelli avanzati dai proprietari dei due fondi.
b. Con la risposta la
Sezione chiede che il ricorso sia respinto, mentre RI 1, RI 2 e RI 3 ne
chiedono l'accoglimento.
c. In sede di replica
e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e domande.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La modifica
di poco conto in esame è stata elaborata in base agli art. 34 e 35 vLST, in
vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. supra, B.d), che permangono
applicabili - de lege lata, trattandosi in concreto di un diniego d'approvazione
- in virtù del diritto transitorio (art. 117 cpv. 2 LST). Tuttavia, la
previgente normativa non disciplinava i rimedi di diritto contro le decisioni
dipartimentali di diniego di approvazione di una variante adottata secondo la
procedura semplificata, che veniva resa pubblica solo in caso di approvazione
da parte del Dipartimento (cfr. art. 35 cpv. 1 vLST e art. 44 cpv. 1 vRLST). La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data dall'art. 84
lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) e i ricorsi sono tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Certa è inoltre
la legittimazione attiva deRI 4 e dei ricorrenti (art. 65 cpv. 1 LPAmm).
1.2. I ricorsi,
ricevibili in ordine, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv.
1 LPAmm) e sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ai
fini della presente vertenza, la situazione dei luoghi emerge con sufficiente
chiarezza dai piani e dalle fotografie contenute nel Rapporto agli atti,
integrati dalle vedute aeree di Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e dalle viste
Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016
consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22
marzo 2012 consid. 2.1).
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 75 della Costituzione federale della Confedera-zione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), i cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione
- nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 18 segg.
LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi
devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette
(art. 14 cpv. 2 LPT).
2.2
2.2.1
Secondo l'art.
15.
vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione
che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli
prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un
terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a
meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e
privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della
pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RtiD I-2017 n. 45 consid. 3.1). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi
criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di
valutazione, che - ancorché soddisfatti -
non conducevano necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere
congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. DTF 122 II 455
consid. 4a, 122 II 326 consid. 6a; STF 1P.37/2003
e 1P.43/2003 del 12 settembre 2003 consid. 4.4.1; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
2.2.2
Il 1° maggio
2014.
è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il
nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite
in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle
sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la
norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando
gli scopi e i principi della
pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento
delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del
medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona
edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente
necessario all'edificazione, urbanizzato e edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle
riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le
superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è
garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare
quanto disposto nel piano direttore (lett. e).
2.2.3
La citata
revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni
in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli
insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato
degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il
legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori
cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (messaggio
concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del
territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo contesto,
il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i piani
direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici
insediative e la loro distribuzione nel cantone.
2.3
2.3.1
L'art. 38a
LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15
giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai
requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua
entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione
dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge
la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva
delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto
il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa
finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da
parte del Governo federale (cpv. 3).
2.3.2
L'art. 38a
LPT è concretizzato dall'art. 52a dell'ordinanza sulla pianificazione
del territorio del del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; pure in vigore dal 1°
maggio 2014), il cui cpv. 2 dispone che durante il periodo transitorio di cui
all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto
se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata
almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della
stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni
pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture
molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza
cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione
di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare;
l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è
necessario adempiervi (lett. c).
2.4
2.4.1
Il 19 ottobre
2022.
il Consiglio federale ha approvato gli adattamenti della scheda R6 del
piano direttore (Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili),
approvazione che, secondo il Rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello
sviluppo territoriale ARE del 30 settembre 2022, pag. 31, allegato alla
decisione, costituisce un'approvazione ai sensi dell'art. 38a cpv. 2
LPT. Secondo il Rapporto (ibidem) ne consegue che i capoversi 2 e 3
dell'articolo 38a LPT non trovano più applicazione nel Cantone Ticino. La
scheda R6 in vigore riprende in sostanza il principio di cui all'art. 38a
cpv. 2 LPT, sancendo che le zone edificabili esistenti vanno sfruttate più
efficacemente di quanto fatto fino ad ora, senza ampliarle. Eccezionalmente
nuove zone edificabili possono essere delimitate per insediamenti d'interesse
pubblico cantonali e sovracomunali, prevedendo un corrispettivo compenso (cfr.
capitolo 1. Situazione, problemi, sfide, pag. 2). In particolare al capitolo 3.
Misure, pag. 4, la scheda prevede infatti:
3.1
Sfruttare le zone edificabili in vigore
a. Le zone edificabili in vigore non possono essere
di principio ampliate e rappresentano il comprensorio insediativo cantonale -
pari a 11'203 ha - ai sensi della LPT, riferito al 2050.
b. Sono ammesse modifiche del perimetro delle zone
edificabili per rispondere ad esigenze di un miglior uso del territorio. Queste
modifiche non devono comportare un aumento complessivo di superfici edificabili
e sono pertanto da compensare immediatamente e, se necessario, in misura
maggiore rispetto alle modifiche.
c. A titolo eccezionale, il Cantone, in
collaborazione con i Comuni, può delimitare nuove zone per insediamenti di
preminente interesse cantonale che non concernono la residenza (ad esempio
ospedali, servizi di pronto intervento, mirati progetti nei poli di sviluppo
economico PSE) che:
- non è possibile o opportuno inserire nelle
zone edificabili esistenti;
- richiedono soluzioni praticabili a corto
termine.
Per questi casi il compenso deve avvenire
immediatamente, se necessario, in misura maggiore rispetto alle superfici
azzonate. Eventuali nuove zone per il lavoro devono essere conformi alla
gestione delle zone per il lavoro secondo l'articolo 30a capoverso 2 OPT.
d. Limitate rettifiche del limite delle zone
edificabili, dovute ad esempio ad accertamenti forestali o alla correzione d'imprecisioni
nel processo di informatizzazione dei Piani regolatori, non necessitano di
compenso.
Ai comuni viene quindi impartito il compito di
verificare il dimensionamento delle zone edificabili in base all'art. 15 cpv. 1
LPT (ibidem, misura 3.2. lett. a.), trasmettendo l'esito della verifica
alla Sezione dello sviluppo territoriale al più tardi entro 2 anni dall'entrata
in vigore della scheda (cap. 4. Compiti, 4.1., pag. 5).
2.4.2
I principi
elencati nella scheda R6 del PD non necessitano di trasposizione nella
legislazione cantonale. Infatti, l'art. 15 LPT, comprese le condizioni elencate
al suo cpv. 4 lett. a-e per assegnare un terreno alla zona edificabile (cfr. supra,
consid. 2.2.2), è direttamente applicabile (cfr.
DTF 142 II 509 consid. 2.5; Heinz
Aemisegger/Samuel Kissling in: Aemisegger/Moor/
Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 10 ad art. 15).
3.
3.1. Come esposto in narrativa, la
variante ha come oggetto l'attribuzione alla zona edificabile ZE1 di una
superficie di complessivi circa 1'350 m2, rimasta priva di
azzonamento a seguito dell'arretramento del limite forestale. La variante, che
non prevede compensi di superficie costruibile, è stata scorporata da quelle
elaborate a seguito degli adeguamenti richiesti nell'ambito della risoluzione
d'approvazione del 21 dicembre 2011, sottoposte all'esame preliminare del 27 agosto
2014.
Essa è stata dunque allestita, insieme alle altre, nel periodo transitorio quinquennale di cui
all'art. 38a cpv. 2 LPT (1° maggio 2014 - 1° maggio 2019), durante il
quale, giusta il cpv. 2 lett. a dell'art. 52a OPT, potevano essere
approvati ampliamenti della zona edificabile soltanto se le superfici azzonate
erano compensate con il dezonamento di superfici di pari estensione (cfr. supra,
consid. 2.3.2), ciò che in concreto non è avvenuto. La variante è poi stata
evasa dal Dipartimento dopo la scadenza di tale periodo, con la conseguenza
che, non essendo al momento della decisione dipartimentale ancora stata
approvata dal Consiglio federale la scheda R6 del PD (approvazione intervenuta
circa un anno dopo), a quel momento vigeva il divieto di delimitare nuove zone
edificabili senza possibilità di compenso (art. 38a cpv. 3 LPT). Ne consegue
che, a giusta ragione, il Dipartimento ha ritenuto che la medesima si ponesse
in contrasto con le disposizioni transitorie del diritto federale e non potesse
essere approvata.
3.2
Ciò considerato, la variante non poteva essere
approvata nemmeno alla luce dell'art. 15 cpv. 4 lett. a-e LPT e della scheda R6
del PD, entrata in vigore il 19 ottobre 2022, che riprende il principio di cui
alle disposizioni transitorie della LPT, secondo cui le zone edificabili
esistenti non possono di base essere ampliate (misura 3.1. lett. a)
e
che eccezioni a tale principio sono ammesse solo in casi particolari (cfr. supra,
consid. 2.4.1).
3.2.1
Anzitutto, fra
le condizioni elencate all'art. 15 cpv. 4 lett. a-e LPT per assegnare un
terreno alla zona edificabile, che devono essere adempiute cumulativamente
(cfr. Aemisegger/
Kissling, op. cit., n. 8 ad art. 15),
vi è quella di consentire l'attuazione di
quanto disposto nel piano direttore (lett. e). Disposto che si riallaccia
direttamente alle esigenze elencate all'art. 8a cpv. 1 LPT, concernente il
contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti, secondo cui
spetta in particolare a questo strumento indicare le dimensioni complessive
delle superfici insediative e la loro distribuzione nel Cantone (lett. a) e le
misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni
di cui all'articolo 15 LPT (lett. d). Ne consegue che, benché l'area in parola
si collochi in un comprensorio perfettamente urbanizzato, costituisca un vuoto
anomalo al suo interno e l'azzonamento proposto contribuisca all'attuazione del
principio relativo allo sviluppo centripeto e compatto degli insediamenti,
l'assegnazione delle superfici in parola alla zona edificabile non consente di
attuare quanto disposto nella scheda R6 del PD, ed in particolare la misura
3.1
lett. a, secondo cui le zone edificabili in vigore non possono essere di
principio ampliate.
3.2.2
La scheda R6 del
PD permette tuttavia alla misura 3.1 lett. b modifiche del perimetro delle zone
edificabili per rispondere ad esigenze di un miglior uso del territorio, a
condizione però che vengano compensate. Ora, seguendo la tesi dei ricorrenti
secondo cui la superficie in questione rappresenterebbe un vuoto anomalo
all'interno della zona edificabile (sorta di Baulücke) da colmare, la
sua assegnazione alla zona costruibile potrebbe tutt'al più essere valutata - sebbene
né RI 4 né i ricorrenti lo pretendano - alla luce della citata misura. Da
notare tuttavia che, in presenza di una simile fattispecie, l'attribuzione alla
zona edificabile non avverrebbe automaticamente, necessitando di procedere
ulteriormente alla ponderazione degli interessi prescritta dall'art. 3 OPT,
anche nell'ottica della garanzia della proprietà evocata da RI 1, RI 2 e RI 3, ponderazione
che non potrebbe prescindere dall'esame complessivo del territorio comunale di
Cureglia e del perimetro della sua zona edificabile, al fine di individuare le
superfici da porre in compensazione.
3.2.3
La variante non
costituisce nemmeno una limitata rettifica del limite della zona edificabile,
dovuta ad accertamento forestale ai sensi della misura 3.1. lett d. della
scheda R6, insuscettibile di influire sul dimensionamento della zona
costruibile e quindi non soggetta a compenso, così come sostengono a torto i
ricorrenti. Infatti, osservando
le superfici azzonate, corrispondenti a circa 630 m2 del mapp. 258 e
a circa 720 m2 del mapp. 259, emerge chiaramente che per la loro
posizione, dimensioni e forma regolare, esse si configurano a tutti gli effetti
come un'attribuzione ex-novo alla zona edificabile, che viene completata
verso via Cu__________ con un nuovo tassello. Pur tenendo conto dei vincoli
derivanti dagli arretramenti dal bosco, dalla strada, da confine e fra le
costruzioni, esse si prestano perfettamente all'edificazione, finora esclusa a
causa dell'assetto pianificatorio previgente, ciò che non è contestato. Tant'è
che RI 4 sottolinea nel ricorso come tale superficie verrà utilizzata a breve
per erigervi una costruzione. Sotto questo profilo va respinta la tesi, secondo
cui il criterio della limitata rettifica del limite della zona edificabile non andrebbe
valutato per rapporto alle singole particelle bensì al comparto in cui esse si
inseriscono, in applicazione del principio pianificatorio che prescrive che gli
azzonamenti previsti dal piano regolatore sono volti a disciplinare la funzione
di un determinato territorio e non di una singola particella o di una parte di
essa. Infatti, se da un lato la giurisprudenza indicata in appoggio a tale
argomento (RDAT II-2003 n. 53 consid. 7.2; RtiD II-2012 n. 19 consid. 3.2) non
riguarda fattispecie analoghe a quella in esame, dall'altro la variante ha
proprio come oggetto l'azzonamento parziale di due particelle e il risultante inserimento
in zona edificabile di circa 1'350 m2. Poco importa se sommando
ipotetiche rettifiche, "spalmate" su più fondi, del limite della zona
edificabile dovute ad accertamento forestale, si potrebbe giungere in teoria
alla medesima superficie.
3.2.4
Non muta queste conclusioni
l'appello al tempo trascorso in attesa della variante, ciò che giustificherebbe,
a detta dei ricorrenti, la sua approvazione senza compenso, qualora la si
volesse considerare come un ampliamento della zona edificabile. In primo luogo nella
risoluzione d'approvazione del 21 dicembre 2011 il Governo, preso atto
dell'esito sostanzialmente positivo dell'esame preliminare in merito all'azzonamento
proposto, aveva tuttavia constatato l'assenza di una verifica della sua
compatibilità con la legislazione ambientale, retrocedendo gli atti al Comune
per definire la destinazione di uso consono alla situazione nel rispetto
delle disposizioni dell'OIF e quindi con esito aperto e non "scontato".
Ma soprattutto il 1° maggio 2014 è intervenuta una modifica sostanziale delle
circostanze a seguito della revisione parziale della LPT descritta in
precedenza, di modo che non è dato di vedere quale rimprovero possa essere
mosso al Governo sotto questo profilo.
3.3
In conclusione, alla luce di quanto
sinora esposto, comportando un'estensione della zona edificabile, la modifica
in parola non poteva essere approvata già solo perché non compensata
validamente con una superficie edificabile equivalente.
4.
I ricorsi sono
dunque respinti. La tassa di giudizio segue la soccombenza, ritenuto che RI 4
ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv.
1.
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
I ricorsi
sono respinti.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, che già l'hanno
anticipata.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera