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Decisione

90.2023.19

Modifica d'ufficio operata dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione di una variante di PR - termini di ricorso al TRAM

3 luglio 2023Italiano6 min

cantonale amministrativo, contestando in via cautelare la risoluzione d'approvazione, nella misura in cui

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

90.2023.19

Lugano

3

luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistita

dalla vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 14 giugno 2023 del

RI

1

rappresentato

dal suo RA 1

contro

la risoluzione del 10 maggio 2023 (n. 2380) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato delle varianti del piano regolatore del

Comune di Riva San Vitale concernenti alcuni adeguamenti conseguenti alla

risoluzione governativa n. 3217 del 1° luglio 2014;

ritenuto, in

fatto

che con risoluzione del 10 maggio 2023 (n. 2380) il

Consiglio di Stato ha approvato delle varianti del piano regolatore del Comune

di Riva San Vitale concernenti alcuni adeguamenti conseguenti alla risoluzione

governativa n. 3217 del 1° luglio 2014, inserendo fra l'altro, tramite modifica

d'ufficio, la zona di protezione delle acque del fiume Laveggio (cfr. consid.

4.2, pag. 10 e consid. 6.1 lett. d) della risoluzione impugnata);

che conformemente a

quanto disposto al p.to n. 2.1. lett. b) del dispositivo, la citata risoluzione

è stata notificata per esteso al Comune per raccomandata il 15

maggio 2023 (cfr. estratto del

tracciamento dell'invio postale raccomandato

n. );

che con ricorso del 14

giugno 2023 il Comune di Riva San Vitale insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, contestando in via cautelare la risoluzione d'approvazione, nella misura in cui

il Consiglio di Stato ha disposto la citata modifica d'ufficio, e domandando in

via subordinata al Tribunale di indicare la procedura corretta a garanzia

del diritto di ricorso previsto dalla Legge sullo sviluppo territoriale;

che, stante che la citata zona di protezione sarebbe

già oggetto di un secondo pacchetto di varianti di piano regolatore, sottoposto

per adozione al Consiglio comunale con messaggio municipale n. , poi ritirato a

seguito della risoluzione qui impugnata, l'insorgente ritiene che la modifica d'ufficio

operata dal Governo - che di principio condivide - impedirebbe tuttavia un'adeguata

partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, come invece

avviene nell'ambito della procedura ordinaria;

che il ricorrente fonda la tempestività del suo gravame

sui rimedi di diritto indicati al p.to n. 3.2. lett a) del dispositivo della

risoluzione impugnata, come pure su quelli menzionati al p.to n. 3.2. lett. b):

infatti, poiché la citata modifica d'ufficio priverebbe la cittadinanza dei

diritti derivanti dagli art. 27 e 28 della legge sullo sviluppo territoriale del

21 giugno 2011 (LST; 701.100), esso avrebbe deciso di farsi parte diligente

verso la stessa;

che il ricorso non è stato intimato per la

risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza di questo Tribunale è data (art.

30 cpv. 1 LST) come pure la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv.

Considerandi

2.

lett. a LST);

che secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il

Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un

giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che giusta l'art. 72

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi

inammissibili o manifestamente infondati;

che per quanto attiene

alla tempestività del ricorso, va considerato che, giusta l'art. 30 cpv. 1 LST,

il termine di 30 giorni per impugnare davanti al Tribunale cantonale

amministrativo le decisioni con cui il Consiglio di Stato decide i ricorsi e

approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure ne nega l'approvazione,

inizia a decorrere dalla notificazione, in

concreto avvenuta, come visto, il 15 maggio 2023;

che il termine di

ricorso ha cominciato a decorrere il giorno successivo (art. 13 cpv. 1 LPAmm),

ossia il 16 maggio, ed è pertanto giunto a scadenza il 14 giugno 2023;

che dunque il gravame,

consegnato alla posta solamente il 15 giugno 2023 (cfr. estratto del tracciamento dell'invio

postale raccomandato n. ), si appalesa irrimediabilmente tardivo;

che, inoltre, il

ricorrente non può appellarsi al termine di pubblicazione della risoluzione, in

forma integrale, presso la cancelleria comunale per inoltrare ricorso (cfr. p.to

n. 3.2. lett. b) del dispositivo), tale termine essendo - in linea di principio

e salvo circostanze particolari, che in ogni caso qui non si verificano -

riservato solamente a coloro che prendono conoscenza della risoluzione attraverso

la pubblicazione medesima (RtiD I-2010 n. 20 consid. 2.2; STA 90.2006.46 del 19

aprile 2007 consid. 1.3);

che, conformemente a

questi principi, la decisione impugnata indica espressamente al p.to n. 3.2.

lett a) del dispositivo il termine di ricorso di 30 giorni dalla notificazione

per coloro che l'hanno ricevuta personalmente, com'è il caso del ricorrente, specificando

poi, al p.to n. 3.2. lett. b) del dispositivo, che negli altri casi, vale

a dire per coloro a cui non è stata notificata personalmente la decisione e che

dimostrano un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 lett.

c LST, è data facoltà di ricorso entro il termine di pubblicazione indicato al

p.to n. 2.2. del dispositivo (dal 25 maggio al 25 giugno 2023);

che priva di

fondamento si rivela dunque la tesi dell'insorgente, secondo cui il suo ricorso,

introdotto il 14 giugno 2023, sarebbe tempestivo, in quanto inteso a tutelare

coloro che sono toccati dalle norme di cui non sono stati messi a conoscenza

attraverso una procedura ordinaria, il deposito della decisione integrale

dal 25 maggio al 25 giugno 2023 avendo proprio lo scopo di portare a conoscenza

della popolazione i contenuti della decisione e permettere l'esercizio del

diritto di ricorso;

che tanto più che il ricorrente aveva modo di

sottoporre al Tribunale la questione circa la legittimità della modifica d'ufficio

operata dal Governo nell'ambito di un ricorso introdotto entro il termine

indicato al p.to n. 3.2. lett a) del dispositivo;

che, visto quanto precede, il ricorso dev'essere

dichiarato irricevibile, perché tardivo;

che non si preleva la tassa di giustizia dal Comune,

secondo prassi (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera