90.2023.19
Modifica d'ufficio operata dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione di una variante di PR - termini di ricorso al TRAM
3 luglio 2023Italiano6 min
cantonale amministrativo, contestando in via cautelare la risoluzione d'approvazione, nella misura in cui
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
90.2023.19
Lugano
3
luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistita
dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 14 giugno 2023 del
RI
1
rappresentato
dal suo RA 1
contro
la risoluzione del 10 maggio 2023 (n. 2380) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato delle varianti del piano regolatore del
Comune di Riva San Vitale concernenti alcuni adeguamenti conseguenti alla
risoluzione governativa n. 3217 del 1° luglio 2014;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione del 10 maggio 2023 (n. 2380) il
Consiglio di Stato ha approvato delle varianti del piano regolatore del Comune
di Riva San Vitale concernenti alcuni adeguamenti conseguenti alla risoluzione
governativa n. 3217 del 1° luglio 2014, inserendo fra l'altro, tramite modifica
d'ufficio, la zona di protezione delle acque del fiume Laveggio (cfr. consid.
4.2, pag. 10 e consid. 6.1 lett. d) della risoluzione impugnata);
che conformemente a
quanto disposto al p.to n. 2.1. lett. b) del dispositivo, la citata risoluzione
è stata notificata per esteso al Comune per raccomandata il 15
maggio 2023 (cfr. estratto del
tracciamento dell'invio postale raccomandato
n. );
che con ricorso del 14
giugno 2023 il Comune di Riva San Vitale insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, contestando in via cautelare la risoluzione d'approvazione, nella misura in cui
il Consiglio di Stato ha disposto la citata modifica d'ufficio, e domandando in
via subordinata al Tribunale di indicare la procedura corretta a garanzia
del diritto di ricorso previsto dalla Legge sullo sviluppo territoriale;
che, stante che la citata zona di protezione sarebbe
già oggetto di un secondo pacchetto di varianti di piano regolatore, sottoposto
per adozione al Consiglio comunale con messaggio municipale n. , poi ritirato a
seguito della risoluzione qui impugnata, l'insorgente ritiene che la modifica d'ufficio
operata dal Governo - che di principio condivide - impedirebbe tuttavia un'adeguata
partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, come invece
avviene nell'ambito della procedura ordinaria;
che il ricorrente fonda la tempestività del suo gravame
sui rimedi di diritto indicati al p.to n. 3.2. lett a) del dispositivo della
risoluzione impugnata, come pure su quelli menzionati al p.to n. 3.2. lett. b):
infatti, poiché la citata modifica d'ufficio priverebbe la cittadinanza dei
diritti derivanti dagli art. 27 e 28 della legge sullo sviluppo territoriale del
21 giugno 2011 (LST; 701.100), esso avrebbe deciso di farsi parte diligente
verso la stessa;
che il ricorso non è stato intimato per la
risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza di questo Tribunale è data (art.
30 cpv. 1 LST) come pure la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv.
Considerandi
2.
lett. a LST);
che secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il
Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un
giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di
rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che giusta l'art. 72
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi
inammissibili o manifestamente infondati;
che per quanto attiene
alla tempestività del ricorso, va considerato che, giusta l'art. 30 cpv. 1 LST,
il termine di 30 giorni per impugnare davanti al Tribunale cantonale
amministrativo le decisioni con cui il Consiglio di Stato decide i ricorsi e
approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure ne nega l'approvazione,
inizia a decorrere dalla notificazione, in
concreto avvenuta, come visto, il 15 maggio 2023;
che il termine di
ricorso ha cominciato a decorrere il giorno successivo (art. 13 cpv. 1 LPAmm),
ossia il 16 maggio, ed è pertanto giunto a scadenza il 14 giugno 2023;
che dunque il gravame,
consegnato alla posta solamente il 15 giugno 2023 (cfr. estratto del tracciamento dell'invio
postale raccomandato n. ), si appalesa irrimediabilmente tardivo;
che, inoltre, il
ricorrente non può appellarsi al termine di pubblicazione della risoluzione, in
forma integrale, presso la cancelleria comunale per inoltrare ricorso (cfr. p.to
n. 3.2. lett. b) del dispositivo), tale termine essendo - in linea di principio
e salvo circostanze particolari, che in ogni caso qui non si verificano -
riservato solamente a coloro che prendono conoscenza della risoluzione attraverso
la pubblicazione medesima (RtiD I-2010 n. 20 consid. 2.2; STA 90.2006.46 del 19
aprile 2007 consid. 1.3);
che, conformemente a
questi principi, la decisione impugnata indica espressamente al p.to n. 3.2.
lett a) del dispositivo il termine di ricorso di 30 giorni dalla notificazione
per coloro che l'hanno ricevuta personalmente, com'è il caso del ricorrente, specificando
poi, al p.to n. 3.2. lett. b) del dispositivo, che negli altri casi, vale
a dire per coloro a cui non è stata notificata personalmente la decisione e che
dimostrano un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 lett.
c LST, è data facoltà di ricorso entro il termine di pubblicazione indicato al
p.to n. 2.2. del dispositivo (dal 25 maggio al 25 giugno 2023);
che priva di
fondamento si rivela dunque la tesi dell'insorgente, secondo cui il suo ricorso,
introdotto il 14 giugno 2023, sarebbe tempestivo, in quanto inteso a tutelare
coloro che sono toccati dalle norme di cui non sono stati messi a conoscenza
attraverso una procedura ordinaria, il deposito della decisione integrale
dal 25 maggio al 25 giugno 2023 avendo proprio lo scopo di portare a conoscenza
della popolazione i contenuti della decisione e permettere l'esercizio del
diritto di ricorso;
che tanto più che il ricorrente aveva modo di
sottoporre al Tribunale la questione circa la legittimità della modifica d'ufficio
operata dal Governo nell'ambito di un ricorso introdotto entro il termine
indicato al p.to n. 3.2. lett a) del dispositivo;
che, visto quanto precede, il ricorso dev'essere
dichiarato irricevibile, perché tardivo;
che non si preleva la tassa di giustizia dal Comune,
secondo prassi (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
Non si
prelevano né tasse né spese.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera