90.2023.39
Ricorso per denegata giustizia
8 maggio 2024Italiano8 min
febbraio 2019 (FU 6/2019, 522), sono stati interposti numerosi ricorsi davanti al
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Incarto
n.
Fatti
90.2023.39
Lugano
8
maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistita
dalla cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 27 settembre 2023 della
RI
1
contro
la risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del
Comune di Bellinzona, sezione di Camorino;
ritenuto, in
fatto
che
durante la seduta del 10 settembre 2018 il Consiglio comunale di Bellinzona ha
adottato la revisione del piano regolatore di Bellinzona, sezione Camorino, che
istituisce, fra l'altro, per la zona del nucleo vecchio di Camorino NV1 un
vincolo di piano particolareggiato;
che
nell'ambito della pubblicazione della revisione, avvenuta dal 23 gennaio al 21
febbraio 2019 (FU 6/2019, 522), sono stati interposti numerosi ricorsi davanti al
Consiglio di Stato;
che
con risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione, apportandovi alcune
modifiche, e ha evaso i ricorsi;
che
la risoluzione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale dal 12 luglio
al 12 settembre 2023 (cfr. p.to n. 7.2. del dispositivo);
che
con ricorso del 27 settembre 2023 RI 1, proprietaria del mapp. 441 di Camorino,
inserito in zona NV1 (ora rinominata zona PPN1: cfr. risoluzione d'approvazione,
pag. 19 e 50), insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando l'estromissione del suo fondo da tale zona; asserendo di aver
appreso solo il 20 settembre 2023 a mezzo stampa e in modo parziale dell'avvenuta
approvazione della revisione e di essersi subito attivata presso il Dicastero
territorio e mobilità del Comune per ottenere ragguagli, essa lamenta di non
essere stata informata, a suo tempo, in modo tempestivo e trasparente circa i
contenuti della revisione e di non aver mai ricevuto risposta in merito al suo
ricorso dell'8 agosto 2022, che allega, con il quale ha chiesto l'attribuzione
del suo fondo e di quelli limitrofi ad una zona edificabile più confacente;
che
in sede responsiva il Comune di Bellinzona postula che il ricorso sia
dichiarato irricevibile: ripercorrendo l'iter di adozione della revisione, esso
osserva che l'allegato dell'8 agosto 2022 avrebbe potuto essere trasmesso
dal Municipio all'Autorità di ricorso ed essere dichiarato irricevibile siccome
intempestivo;
che
la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) non prende posizione,
ritenendo (implicitamente) che il ricorso del 27 settembre 2023 sia manifestamente
tardivo;
che
con la replica la ricorrente ribadisce le sue tesi e domande con argomenti a
tratti confusi, sottoponendo al Comune un accordo transattivo;
che
con le dupliche la Sezione e il Comune si riconfermano nelle loro precedenti
posizioni, il Comune non entrando nel merito della proposta formulata dall'insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 30 cpv. 1 della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), come pure la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST);
che nella misura in
cui la ricorrente ribadisce - dopo aver fatto riferimento al suo ricorso
dell'8 agosto 2022 e dopo aver indicato di aver appreso della decisione d'approvazione
della revisone a mezzo stampa -, il nostro ricorso alla modifica del piano
regolatore, postulandone implicitamente l'evasione, il suo gravame va
considerato alla stregua di un ricorso per denegata giustizia a norma dell'art.
67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100), di modo che il problema della tempestività non si pone;
che infatti, secondo l'art.
29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), in procedimenti davanti alle autorità giudiziarie
o amministrative ognuno ha il diritto a essere giudicato entro un termine
ragionevole;
che questo principio,
sgorgante anche dall'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101) e ribadito all'art. 10 cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e
Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000), trova applicazione
in materia di approvazione dei piani regolatori (cfr. ZBl 2005, pag. 540 segg.,
consid. 2);
che di conseguenza l'art.
67 LPAmm prevede che se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione
di una decisione impugnabile, può essere interposto ricorso;
che l'autorità di
ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura (cfr. ZBl cit., ibidem;
inoltre Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 n. 2 con rinvii);
che secondo l'art. 28 cpv. 1 LST, contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio
di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
che secondo il cpv. 2 del medesimo disposto è
legittimato a ricorrere: a) ogni cittadino attivo nel Comune, b) ogni altra
persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modificazione del piano;
che in concreto la pubblicazione della revisione del
piano regolatore di Bellinzona, sezione di Camorino, è avvenuta dal 23 gennaio
al 21 febbraio 2019 (FU 6/2019, 522);
che a tre anni e mezzo di distanza, con invio
raccomandato dell'8 agosto 2022 indirizzato al Dicastero del territorio e
mobilità del Comune, RI 1, legittimata a ricorrere in base all'art. 28 cpv. 2
lett. b LST, in quanto proprietaria del mapp. 441, è insorta contro la
revisione; asserendo di averne preso conoscenza nell'ambito di un incontro presso
il Dicastero relativo a una domanda di costruzione da essa inoltrata, essa ha contestato
che il suo fondo e quelli limitrofi presentassero i requisiti per essere
inseriti in zona NV1, chiedendone l'inclusione in più confacente zona
edificabile;
che in sede di risposta il Comune non nega di aver
ricevuto il ricorso, che in effetti gli è stato recapitato il giorno dopo (cfr.
conferma di ricezione IPLAR de La Posta relativa all'invio
98.00.698800.02098824), ma, in sostanza, di aver ritenuto inutile trasmetterlo al
Consiglio di Stato, siccome irricevibile in quanto intempestivo;
che tale argomento si pone in contrasto con l'art. 74
cpv. 1 LPAmm, che dispone che con il deposito del ricorso, la trattazione della
causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (effetto
devolutivo del ricorso);
che di conseguenza, datene le premesse, spettava
semmai al Consiglio di Stato, e non al Muncipio, trarre questa conclusione e dichiarare
il ricorso della RI 1 irricevibile;
che, in ogni caso, allo stato attuale, il ricorso dell'8
agosto 2022 risulta inevaso e va trasmesso al Consiglio di Stato per
trattazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm);
che, nella misura in cui la ricorrente impugna la
decisione di approvazione del 28 giugno 2023, va considerato quanto segue;
che secondo l'art. 29 cpv. 1 LST, il Consiglio di
Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano
regolatore, oppure nega l'approvazione;
che la decisione del Governo è intimata al Comune, ai
ricorrenti e ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla risoluzione ed è pubblicata nella sua parte dispositiva (cfr. art. 29
cpv. 3 LST);
che in concreto RI 1, in quanto ricorrente, poteva
attendersi che, nell'ambito della contestata risoluzione d'approvazione, anche
il suo ricorso dell'8 agosto 2022 venisse evaso e che, a norma dell'art. 29
cpv. 3 LST, la decisione le fosse intimata personalmente;
che, secondo l'art. 20 LPAmm, una notificazione
difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio;
che tale principio è concretizzato all'art. 68 cpv. 1
LPAmm, secondo cui il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità
di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla
conoscenza della decisione impugnata;
che nella fattispecie RI 1 asserisce di aver preso
conoscenza della decisione d'approvazione il 20 settembre 2023 a mezzo stampa,
di modo che il suo ricorso, introdotto il 27 settembre 2023, risulta tempestivo;
che, tuttavia, posto che per i motivi sopra esposti il
suo ricorso dell'8 agosto 2022 risulta a tutt'oggi inevaso, il gravame in
oggetto va dichiarato irricevibile, in quanto prematuro;
che, vista la particolarità della vertenza, non si
preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. 1.1. In quanto
diretto contro la risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) del Consiglio di
Stato, il ricorso è irricevibile.
1.2. In quanto volto ad
ottenere l'evasione del gravame dell'8 agosto 2022, il ricorso è accolto.
Di conseguenza è fatto
ordine al Comune di Bellinzona di trasmetterlo al Consiglio di Stato per
evasione.
Considerandi
2.
Non si
preleva una tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera