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Decisione

90.2023.39

Ricorso per denegata giustizia

8 maggio 2024Italiano8 min

febbraio 2019 (FU 6/2019, 522), sono stati interposti numerosi ricorsi davanti al

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

90.2023.39

Lugano

8

maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistita

dalla cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 27 settembre 2023 della

RI

1

contro

la risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del

Comune di Bellinzona, sezione di Camorino;

ritenuto, in

fatto

che

durante la seduta del 10 settembre 2018 il Consiglio comunale di Bellinzona ha

adottato la revisione del piano regolatore di Bellinzona, sezione Camorino, che

istituisce, fra l'altro, per la zona del nucleo vecchio di Camorino NV1 un

vincolo di piano particolareggiato;

che

nell'ambito della pubblicazione della revisione, avvenuta dal 23 gennaio al 21

febbraio 2019 (FU 6/2019, 522), sono stati interposti numerosi ricorsi davanti al

Consiglio di Stato;

che

con risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) il Consiglio di Stato ha approvato

la revisione, apportandovi alcune

modifiche, e ha evaso i ricorsi;

che

la risoluzione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale dal 12 luglio

al 12 settembre 2023 (cfr. p.to n. 7.2. del dispositivo);

che

con ricorso del 27 settembre 2023 RI 1, proprietaria del mapp. 441 di Camorino,

inserito in zona NV1 (ora rinominata zona PPN1: cfr. risoluzione d'approvazione,

pag. 19 e 50), insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulando l'estromissione del suo fondo da tale zona; asserendo di aver

appreso solo il 20 settembre 2023 a mezzo stampa e in modo parziale dell'avvenuta

approvazione della revisione e di essersi subito attivata presso il Dicastero

territorio e mobilità del Comune per ottenere ragguagli, essa lamenta di non

essere stata informata, a suo tempo, in modo tempestivo e trasparente circa i

contenuti della revisione e di non aver mai ricevuto risposta in merito al suo

ricorso dell'8 agosto 2022, che allega, con il quale ha chiesto l'attribuzione

del suo fondo e di quelli limitrofi ad una zona edificabile più confacente;

che

in sede responsiva il Comune di Bellinzona postula che il ricorso sia

dichiarato irricevibile: ripercorrendo l'iter di adozione della revisione, esso

osserva che l'allegato dell'8 agosto 2022 avrebbe potuto essere trasmesso

dal Municipio all'Autorità di ricorso ed essere dichiarato irricevibile siccome

intempestivo;

che

la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) non prende posizione,

ritenendo (implicitamente) che il ricorso del 27 settembre 2023 sia manifestamente

tardivo;

che

con la replica la ricorrente ribadisce le sue tesi e domande con argomenti a

tratti confusi, sottoponendo al Comune un accordo transattivo;

che

con le dupliche la Sezione e il Comune si riconfermano nelle loro precedenti

posizioni, il Comune non entrando nel merito della proposta formulata dall'insorgente;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 30 cpv. 1 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), come pure la

legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST);

che nella misura in

cui la ricorrente ribadisce - dopo aver fatto riferimento al suo ricorso

dell'8 agosto 2022 e dopo aver indicato di aver appreso della decisione d'approvazione

della revisone a mezzo stampa -, il nostro ricorso alla modifica del piano

regolatore, postulandone implicitamente l'evasione, il suo gravame va

considerato alla stregua di un ricorso per denegata giustizia a norma dell'art.

67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100), di modo che il problema della tempestività non si pone;

che infatti, secondo l'art.

29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), in procedimenti davanti alle autorità giudiziarie

o amministrative ognuno ha il diritto a essere giudicato entro un termine

ragionevole;

che questo principio,

sgorgante anche dall'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.101) e ribadito all'art. 10 cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e

Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000), trova applicazione

in materia di approvazione dei piani regolatori (cfr. ZBl 2005, pag. 540 segg.,

consid. 2);

che di conseguenza l'art.

67 LPAmm prevede che se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione

di una decisione impugnabile, può essere interposto ricorso;

che l'autorità di

ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura (cfr. ZBl cit., ibidem;

inoltre Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 n. 2 con rinvii);

che secondo l'art. 28 cpv. 1 LST, contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio

di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;

che secondo il cpv. 2 del medesimo disposto è

legittimato a ricorrere: a) ogni cittadino attivo nel Comune, b) ogni altra

persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modificazione del piano;

che in concreto la pubblicazione della revisione del

piano regolatore di Bellinzona, sezione di Camorino, è avvenuta dal 23 gennaio

al 21 febbraio 2019 (FU 6/2019, 522);

che a tre anni e mezzo di distanza, con invio

raccomandato dell'8 agosto 2022 indirizzato al Dicastero del territorio e

mobilità del Comune, RI 1, legittimata a ricorrere in base all'art. 28 cpv. 2

lett. b LST, in quanto proprietaria del mapp. 441, è insorta contro la

revisione; asserendo di averne preso conoscenza nell'ambito di un incontro presso

il Dicastero relativo a una domanda di costruzione da essa inoltrata, essa ha contestato

che il suo fondo e quelli limitrofi presentassero i requisiti per essere

inseriti in zona NV1, chiedendone l'inclusione in più confacente zona

edificabile;

che in sede di risposta il Comune non nega di aver

ricevuto il ricorso, che in effetti gli è stato recapitato il giorno dopo (cfr.

conferma di ricezione IPLAR de La Posta relativa all'invio

98.00.698800.02098824), ma, in sostanza, di aver ritenuto inutile trasmetterlo al

Consiglio di Stato, siccome irricevibile in quanto intempestivo;

che tale argomento si pone in contrasto con l'art. 74

cpv. 1 LPAmm, che dispone che con il deposito del ricorso, la trattazione della

causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (effetto

devolutivo del ricorso);

che di conseguenza, datene le premesse, spettava

semmai al Consiglio di Stato, e non al Muncipio, trarre questa conclusione e dichiarare

il ricorso della RI 1 irricevibile;

che, in ogni caso, allo stato attuale, il ricorso dell'8

agosto 2022 risulta inevaso e va trasmesso al Consiglio di Stato per

trattazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm);

che, nella misura in cui la ricorrente impugna la

decisione di approvazione del 28 giugno 2023, va considerato quanto segue;

che secondo l'art. 29 cpv. 1 LST, il Consiglio di

Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano

regolatore, oppure nega l'approvazione;

che la decisione del Governo è intimata al Comune, ai

ricorrenti e ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata

dalla risoluzione ed è pubblicata nella sua parte dispositiva (cfr. art. 29

cpv. 3 LST);

che in concreto RI 1, in quanto ricorrente, poteva

attendersi che, nell'ambito della contestata risoluzione d'approvazione, anche

il suo ricorso dell'8 agosto 2022 venisse evaso e che, a norma dell'art. 29

cpv. 3 LST, la decisione le fosse intimata personalmente;

che, secondo l'art. 20 LPAmm, una notificazione

difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio;

che tale principio è concretizzato all'art. 68 cpv. 1

LPAmm, secondo cui il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità

di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla

conoscenza della decisione impugnata;

che nella fattispecie RI 1 asserisce di aver preso

conoscenza della decisione d'approvazione il 20 settembre 2023 a mezzo stampa,

di modo che il suo ricorso, introdotto il 27 settembre 2023, risulta tempestivo;

che, tuttavia, posto che per i motivi sopra esposti il

suo ricorso dell'8 agosto 2022 risulta a tutt'oggi inevaso, il gravame in

oggetto va dichiarato irricevibile, in quanto prematuro;

che, vista la particolarità della vertenza, non si

preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. 1.1. In quanto

diretto contro la risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) del Consiglio di

Stato, il ricorso è irricevibile.

1.2. In quanto volto ad

ottenere l'evasione del gravame dell'8 agosto 2022, il ricorso è accolto.

Di conseguenza è fatto

ordine al Comune di Bellinzona di trasmetterlo al Consiglio di Stato per

evasione.

Considerandi

2.

Non si

preleva una tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera