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Decisione

90.2024.1

Legittimazione a ricorrere al TRAM contro l'approvazione di un PR

19 gennaio 2024Italiano6 min

dissodamento volta a permettere la codifica di una piazza di giro in via __________;

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

90.2024.1

Lugano

19

gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Matea Pessina

assistita

dalla cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 4 gennaio 2024 di

RI

1

contro

la risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5392) con

cui il Consiglio di Stato ha approvato l'adeguamento alla legge sullo

sviluppo territoriale (LST) dei piani regolatori del Comune di Castel San

Pietro, comprensivo di alcune varianti puntuali e di una domanda di

dissodamento volta a permettere la codifica di una piazza di giro in via __________;

ritenuto, in

fatto

che __________ è

proprietario del mapp. __________ di Castel San Pietro, situato nell'omonima

sezione, mentre il padre, RI 1, è proprietario del mapp. __________, pure

situato nell'omonima sezione in zona intensiva per l'abitazione (AbI 2);

che il mapp. __________,

posto in zona di conservazione del nucleo (NV1-Castello-Fontana), è costeggiato

a nord dalla strada cantonale, indicata nel piano del traffico quale strada

di raccolta;

che

durante la seduta del 14 dicembre 2020 il Consiglio comunale di Castel San

Pietro ha adottato l'adeguamento alla legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100) dei piani regolatori delle sezioni di Castel San

Pietro, Campora, Monte e Casima, comprensivo di alcune varianti puntuali e di

una domanda di dissodamento;

che

gli atti informanti l'adeguamento, e segnatamente il piano dell'urbanizzazione,

prevedono l'integrale attribuzione della citata strada cantonale alla categoria

strada di collegamento, conformemente a quanto indicato nella scheda

R/M5, allegato VI, del piano direttore cantonale;

che nell'ambito della pubblicazione dell'adeguamento,

avvenuta dal 15 marzo al 29 aprile 2021 (cfr. FU 38/2021, 13), né __________ né

RI 1 si sono opposti alla suddetta modifica;

che con risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5392) il

Consiglio di Stato ha approvato l'adeguamento;

che avverso tale risoluzione RI 1 insorge davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, in qualità di proprietario assieme a mio

figlio __________ del mapp. __________, postulando che nella gerarchia

stradale di Castel San Pietro la tratta Strada cantonale S160 (ossia il

tratto centrale della strada cantonale che attraversa l'abitato di Castel San

Pietro, n.d.R.) rimanga una strada di raccolta; asserendo di non aver

potuto reagire tempestivamente in sede di pubblicazione a causa del mancato

invio dell'avviso personale ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LST, egli sottolinea

le ripercussioni negative sul nucleo del traffico di transito, lamentando la

mancata valutazione della possibilità di circonvallarlo; la variante si

rivelerebbe pertanto contraria alla pianificazione di ordine superiore e al

principio pianificatorio di promuovere lo sviluppo centripeto degli

insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;

che il ricorso non è stato intimato alle

parti per la risposta;

considerato, in

diritto

che nella misura in cui il gravame è rivolto contro la

risoluzione dell'8 novembre 2023 del Consiglio di Stato, la competenza del

Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 LST;

che, non ponendo questioni di principio né di rilevante

importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame, tempestivo (art.

30 cpv. 1 LST), può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti,

senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e all'intimazione

alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm);

che quanto alla legittimazione del ricorrente va

considerato quanto segue;

che, a norma dell'art. 30 cpv. 2 LST, contro la

decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a

ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett.

b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a

dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);

che il privato cittadino è, pertanto, legittimato a

ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato

ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal

legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto

una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi

un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore;

che nel caso concreto entrano in considerazione

unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 cpv. 2 LST;

che RI 1 non è insorto davanti all'Esecutivo cantonale

contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale; egli non può dunque

far capo alla lett. b del citato disposto;

che inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad

approvare - senza modifiche - le scelte operate dal Legislativo di Castel San

Pietro in merito all'attribuzione della strada cantonale che attraversa la zona

NV1 alla categoria strada di collegamento (cfr. risoluzione impugnata,

pag. 24-25);

che, pertanto, nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c

dell'art. 30 cpv. 2 LST può qui trovare applicazione;

che di conseguenza RI 1 non dispone della

legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale

la risoluzione di approvazione che conferma l'impostazione sancita dal Legislativo

comunale;

che non può portare a diversa conclusione il dolersi

del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta ex art. 27 cpv.

Considerandi

2.

LST circa la modifica di categoria della strada;

che tale disposto non è infatti in alcun modo atto a

fondare la legittimazione attiva davanti al Tribunale ma concerne semmai una

questione di merito;

che tuttavia non ci si può esimere dal rilevare che RI

1, la cui proprietà (mapp. __________) è situata fuori dal nucleo e confina con

una strada di servizio, non potrebbe in ogni caso prevalersi del citato

disposto, riservato unicamente ai proprietari fondiari direttamente toccati

in maniera incisiva dai provvedimenti;

che d'altro canto il ricorrente, che, contrariamente

alle risultanze catastali, dichiara di essere proprietario assieme a mio

figlio __________ del mapp. __________, non pretende di insorgere (anche) a

nome di quest'ultimo;

che il ricorso inoltrato presso questo Tribunale si

rivela pertanto irricevibile;

che alla luce di quanto appena considerato non occorre

esaminare se l'impugnativa formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale

non possa - rispettivamente debba - essere interpretata e trattata, in realtà,

in primo luogo quale ricorso al Consiglio di Stato contro la pianificazione

adottata dal Consiglio comunale, che il Governo si è semplicemente limitato ad

avallare, trasmettendo il ricorso a quest'ultimo per competenza (cfr. art. 6

cpv. 1 LPAmm);

che, infatti, se da un lato il ricorrente dichiara

espressamente a pag. 1 di insorgere contro l'avviso di approvazione -

revisione del Piano Regolatore (RG n. 5392), dall'altro, non potendo

prevalersi, come visto, dell'art. 27 cpv. 2 LST, non troverebbero in ogni caso applicazione

le regole relative alla notifica difettosa delle decisioni (cfr. art. 68 cpv. 1

LPAmm);

che la tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera