90.2024.1
Legittimazione a ricorrere al TRAM contro l'approvazione di un PR
19 gennaio 2024Italiano6 min
dissodamento volta a permettere la codifica di una piazza di giro in via __________;
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
90.2024.1
Lugano
19
gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistita
dalla cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 4 gennaio 2024 di
RI
1
contro
la risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5392) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato l'adeguamento alla legge sullo
sviluppo territoriale (LST) dei piani regolatori del Comune di Castel San
Pietro, comprensivo di alcune varianti puntuali e di una domanda di
dissodamento volta a permettere la codifica di una piazza di giro in via __________;
ritenuto, in
fatto
che __________ è
proprietario del mapp. __________ di Castel San Pietro, situato nell'omonima
sezione, mentre il padre, RI 1, è proprietario del mapp. __________, pure
situato nell'omonima sezione in zona intensiva per l'abitazione (AbI 2);
che il mapp. __________,
posto in zona di conservazione del nucleo (NV1-Castello-Fontana), è costeggiato
a nord dalla strada cantonale, indicata nel piano del traffico quale strada
di raccolta;
che
durante la seduta del 14 dicembre 2020 il Consiglio comunale di Castel San
Pietro ha adottato l'adeguamento alla legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100) dei piani regolatori delle sezioni di Castel San
Pietro, Campora, Monte e Casima, comprensivo di alcune varianti puntuali e di
una domanda di dissodamento;
che
gli atti informanti l'adeguamento, e segnatamente il piano dell'urbanizzazione,
prevedono l'integrale attribuzione della citata strada cantonale alla categoria
strada di collegamento, conformemente a quanto indicato nella scheda
R/M5, allegato VI, del piano direttore cantonale;
che nell'ambito della pubblicazione dell'adeguamento,
avvenuta dal 15 marzo al 29 aprile 2021 (cfr. FU 38/2021, 13), né __________ né
RI 1 si sono opposti alla suddetta modifica;
che con risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5392) il
Consiglio di Stato ha approvato l'adeguamento;
che avverso tale risoluzione RI 1 insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, in qualità di proprietario assieme a mio
figlio __________ del mapp. __________, postulando che nella gerarchia
stradale di Castel San Pietro la tratta Strada cantonale S160 (ossia il
tratto centrale della strada cantonale che attraversa l'abitato di Castel San
Pietro, n.d.R.) rimanga una strada di raccolta; asserendo di non aver
potuto reagire tempestivamente in sede di pubblicazione a causa del mancato
invio dell'avviso personale ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LST, egli sottolinea
le ripercussioni negative sul nucleo del traffico di transito, lamentando la
mancata valutazione della possibilità di circonvallarlo; la variante si
rivelerebbe pertanto contraria alla pianificazione di ordine superiore e al
principio pianificatorio di promuovere lo sviluppo centripeto degli
insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
che il ricorso non è stato intimato alle
parti per la risposta;
considerato, in
diritto
che nella misura in cui il gravame è rivolto contro la
risoluzione dell'8 novembre 2023 del Consiglio di Stato, la competenza del
Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 LST;
che, non ponendo questioni di principio né di rilevante
importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame, tempestivo (art.
30 cpv. 1 LST), può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti,
senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e all'intimazione
alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm);
che quanto alla legittimazione del ricorrente va
considerato quanto segue;
che, a norma dell'art. 30 cpv. 2 LST, contro la
decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a
ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett.
b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a
dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);
che il privato cittadino è, pertanto, legittimato a
ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato
ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal
legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto
una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore;
che nel caso concreto entrano in considerazione
unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 cpv. 2 LST;
che RI 1 non è insorto davanti all'Esecutivo cantonale
contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale; egli non può dunque
far capo alla lett. b del citato disposto;
che inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad
approvare - senza modifiche - le scelte operate dal Legislativo di Castel San
Pietro in merito all'attribuzione della strada cantonale che attraversa la zona
NV1 alla categoria strada di collegamento (cfr. risoluzione impugnata,
pag. 24-25);
che, pertanto, nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c
dell'art. 30 cpv. 2 LST può qui trovare applicazione;
che di conseguenza RI 1 non dispone della
legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale
la risoluzione di approvazione che conferma l'impostazione sancita dal Legislativo
comunale;
che non può portare a diversa conclusione il dolersi
del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta ex art. 27 cpv.
Considerandi
2.
LST circa la modifica di categoria della strada;
che tale disposto non è infatti in alcun modo atto a
fondare la legittimazione attiva davanti al Tribunale ma concerne semmai una
questione di merito;
che tuttavia non ci si può esimere dal rilevare che RI
1, la cui proprietà (mapp. __________) è situata fuori dal nucleo e confina con
una strada di servizio, non potrebbe in ogni caso prevalersi del citato
disposto, riservato unicamente ai proprietari fondiari direttamente toccati
in maniera incisiva dai provvedimenti;
che d'altro canto il ricorrente, che, contrariamente
alle risultanze catastali, dichiara di essere proprietario assieme a mio
figlio __________ del mapp. __________, non pretende di insorgere (anche) a
nome di quest'ultimo;
che il ricorso inoltrato presso questo Tribunale si
rivela pertanto irricevibile;
che alla luce di quanto appena considerato non occorre
esaminare se l'impugnativa formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale
non possa - rispettivamente debba - essere interpretata e trattata, in realtà,
in primo luogo quale ricorso al Consiglio di Stato contro la pianificazione
adottata dal Consiglio comunale, che il Governo si è semplicemente limitato ad
avallare, trasmettendo il ricorso a quest'ultimo per competenza (cfr. art. 6
cpv. 1 LPAmm);
che, infatti, se da un lato il ricorrente dichiara
espressamente a pag. 1 di insorgere contro l'avviso di approvazione -
revisione del Piano Regolatore (RG n. 5392), dall'altro, non potendo
prevalersi, come visto, dell'art. 27 cpv. 2 LST, non troverebbero in ogni caso applicazione
le regole relative alla notifica difettosa delle decisioni (cfr. art. 68 cpv. 1
LPAmm);
che la tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera