91.2011.129
Utilizzazione dannosa e transito con veicoli a motore in area boschiva senza autorizzazione dell'autorità forestale
1 febbraio 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2011.129
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, PRPEN
Titolo:
Utilizzazione dannosa e transito con veicoli a motore in area boschiva senza autorizzazione dell'autorità forestale
BOSCO
art. 13 LCFO
art. 14 cpv. 1 LCFO
art. 15 LFO
art. 16 cpv. 1 LFO
art. 43 cpv. 1 let. d LFO
Incarto
n.
91.2011.129
1400/990
Bellinzona
1
febbraio 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1400/990 del
31 agosto 2011;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
contravvenzione alla LF
sulle foreste
per avere, nel corso della
primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere
transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________
RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________),
senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale;
e propone la condanna alla
multa di fr. 4'880.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 200.-;
rilevato che il difensore chiede la
riduzione della multa, che deve essere commisurata al grado di colpevolezza e
alle condizioni dell’imputato e deve essere inflitta solo per le utilizzazioni
del bosco effettivamente dannose;
richiamati gli art. 43 cpv. 1 lett. d LFo in
relazione con gli art. 15, 16 cpv. 1 LFo, 13, 14 cpv. 1 LCFo, 21 lett. b e
lett. c, 22 cpv. 1 RLCFo; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e
segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
alla LF sulle foreste per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito
ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area
boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua
proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna
autorizzazione da parte dell’Autorità forestale.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 2'200.-
(duemiladuecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 22 (ventidue)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione
scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 2'200.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 2'500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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