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Decisione

91.2011.129

Utilizzazione dannosa e transito con veicoli a motore in area boschiva senza autorizzazione dell'autorità forestale

1 febbraio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2011.129

Data decisione, Autorità:

01.02.2012, PRPEN

Titolo:

Utilizzazione dannosa e transito con veicoli a motore in area boschiva senza autorizzazione dell'autorità forestale

BOSCO

art. 13 LCFO

art. 14 cpv. 1 LCFO

art. 15 LFO

art. 16 cpv. 1 LFO

art. 43 cpv. 1 let. d LFO

Incarto

n.

91.2011.129

1400/990

Bellinzona

1

febbraio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 1400/990 del

31 agosto 2011;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla LF

sulle foreste

per avere, nel corso della

primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere

transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________

RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________),

senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale;

e propone la condanna alla

multa di fr. 4'880.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 200.-;

rilevato che il difensore chiede la

riduzione della multa, che deve essere commisurata al grado di colpevolezza e

alle condizioni dell’imputato e deve essere inflitta solo per le utilizzazioni

del bosco effettivamente dannose;

richiamati gli art. 43 cpv. 1 lett. d LFo in

relazione con gli art. 15, 16 cpv. 1 LFo, 13, 14 cpv. 1 LCFo, 21 lett. b e

lett. c, 22 cpv. 1 RLCFo; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e

segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sulle foreste per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito

ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area

boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua

proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna

autorizzazione da parte dell’Autorità forestale.

Considerandi

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 2'200.-

(duemiladuecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 22 (ventidue)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione

scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 2'200.- multa

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 2'500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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