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Decisione

91.2011.136

Utilizzazione dannosa in area boschiva senza autorizzazione

3 febbraio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2011.136

Data decisione, Autorità:

03.02.2012, PRPEN

Titolo:

Utilizzazione dannosa in area boschiva senza autorizzazione

BOSCO

art. 14 cpv. 1 LCFO

art. 16 cpv. 1 LFO

Incarto

n.

91.2011.136

1394/902

Bellinzona

3

febbraio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 1394/902 del

26 agosto 2011;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla L

cantonale sulle foreste

per avere, nel corso del 2010,

presumibilmente durante il mese di maggio, eseguito un’utilizzazione dannosa in

area boschiva, sul mappale n. __________ RFD di __________ (di proprietà del

signor __________, Via __________, __________), senza alcuna autorizzazione da

parte dell’Autorità forestale;

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 2'000.- oltre alle spese di fr. 200.-;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 38 LCFo in relazione con

gli art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 LCFo; 21 lett. b e lett. c, 22 cpv. 1 RLCFo;

106.

CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla L cantonale sulle foreste per avere, nel corso del 2010, presumibilmente

durante il mese di maggio, eseguito un’utilizzazione dannosa in area boschiva,

sul mappale n. __________ RFD di __________ (di proprietà del signor __________,

Via __________, __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità

forestale.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 1’500.-

(millecinquecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione

scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 1'500.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 1'900.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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