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Taglio d'alberi, senza autorizzazione da parte dell'Autorità forestale
15 febbraio 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2011.137
Data decisione, Autorità:
15.02.2012, PRPEN
Titolo:
Taglio d'alberi, senza autorizzazione da parte dell'Autorità forestale
BOSCO
art. 43 cpv. 1 let. e LFO
Incarto
n.
91.2011.137
1414/904
Bellinzona
15
febbraio 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1414/904 del
24 agosto 2011;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
contravvenzione alla Legge
federale sulle foreste
per avere, nel corso del 2011,
presumibilmente durante il mese di aprile, abbattuto 98 alberi sui fondi n. __________
e __________ RFD di __________ in località “__________” (mappale n. __________
di proprietà del denunciato e n. __________ del Patriziato di __________),
senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale, per un volume
stimato di almeno 42.2 mc di legname;
e propone la condanna alla
Considerandi
multa di fr. 5'064.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 500.-;
rilevato che il difensore chiede un’adeguata
riduzione della multa;
richiamati gli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo, 106
CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
alla LF sulle foreste per avere, nel corso del 2011, presumibilmente durante il
mese di aprile, abbattuto 98 alberi sui fondi n. __________ e __________ RFD di
__________ in località “__________” (mappale n. __________ di proprietà del
denunciato e n. __________ del Patriziato di __________), senza alcuna
autorizzazione da parte dell’Autorità forestale, per un volume stimato di
almeno 42.2 mc di legname.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 3'000.-
(tremila);
2.1.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 30 (trenta) giorni (art.
106.
cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione
scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 3'000.- multa
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 3'500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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