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Decisione

91.2011.137

Taglio d'alberi, senza autorizzazione da parte dell'Autorità forestale

15 febbraio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2011.137

Data decisione, Autorità:

15.02.2012, PRPEN

Titolo:

Taglio d'alberi, senza autorizzazione da parte dell'Autorità forestale

BOSCO

art. 43 cpv. 1 let. e LFO

Incarto

n.

91.2011.137

1414/904

Bellinzona

15

febbraio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 1414/904 del

24 agosto 2011;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla Legge

federale sulle foreste

per avere, nel corso del 2011,

presumibilmente durante il mese di aprile, abbattuto 98 alberi sui fondi n. __________

e __________ RFD di __________ in località “__________” (mappale n. __________

di proprietà del denunciato e n. __________ del Patriziato di __________),

senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale, per un volume

stimato di almeno 42.2 mc di legname;

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 5'064.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 500.-;

rilevato che il difensore chiede un’adeguata

riduzione della multa;

richiamati gli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo, 106

CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sulle foreste per avere, nel corso del 2011, presumibilmente durante il

mese di aprile, abbattuto 98 alberi sui fondi n. __________ e __________ RFD di

__________ in località “__________” (mappale n. __________ di proprietà del

denunciato e n. __________ del Patriziato di __________), senza alcuna

autorizzazione da parte dell’Autorità forestale, per un volume stimato di

almeno 42.2 mc di legname.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 3'000.-

(tremila);

2.1.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 30 (trenta) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione

scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 3'000.- multa

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 3'500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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