Lexipedia

Decisione

91.2011.169

Eccesso di velocità

23 maggio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2011.169

Data decisione, Autorità:

23.05.2012, PRPEN

Titolo:

Eccesso di velocità

VELOCITÀ

art. 32 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. a ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

91.2011.169

31689/205

Bellinzona

23

maggio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1,

visto il decreto d’accusa n. 31689/205

del 28 ottobre 2011;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per avere, alla guida del

veicolo TI __________, circolato il 28 maggio 2011 nell’abitato di __________ a

velocità superante i 50 km/h ivi prescritti:

Velocità accertata con

apparecchio radar: 73 km/h.

Velocità punibile dedotta la

tolleranza: 68 km/h.

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 340.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo;

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22

cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere, alla guida del veicolo TI __________,

circolato il 28 maggio 2011 nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti:

Velocità accertata con

apparecchio radar: 73 km/h.

Velocità punibile dedotta la

tolleranza: 68 km/h.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 340.-

(trecentoquaranta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione

scritta e di fr. 410.- (quattrocentodieci) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

Avv. Andrea Domine

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 340.- multa

fr. 330.- tassa

di giustizia

fr. 80.- spese

giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster