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Decisione

91.2011.197

Contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca

6 giugno 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2011.197

Data decisione, Autorità:

06.06.2012, PRPEN

Titolo:

Contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca

CONTRAVVENZIONE LCP

art. 32 LCP

art. 35 LCP

Incarto

n.

91.2011.197

45/805

Bellinzona

6

giugno 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 45/805 del

27 maggio 2011;

preso atto che la AINQ 1, ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla Legge

cantonale sulla pesca

per avere in data 12 aprile

2011 nelle acque del lago __________, in territorio del Comune di __________,

esercitato la pesca dalla barca, TI __________, ancorando tre reti da posta

congiunte (tesa), maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale

con profondità inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon;

e propone la condanna alla

multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 20.- e al risarcimento di fr. 30.-;

Considerandi

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 32 LCP in relazione con

gli art. 35 LCP, 6 cpv. 1 RALCP, Allegato 1: art. 1 cpv. 1, art. 3 cpv. 1

Tabella 1 punto 2.4; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.

CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla Legge cantonale sulla pesca per avere in data 12 aprile 2011 nelle acque

del lago __________, in territorio del Comune di __________, esercitato la

pesca dalla barca, TI 11988, ancorando tre reti da posta congiunte (tesa),

maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale con profondità

inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 150.-

(centocinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione

scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

2.3

al pagamento di fr. 30.-

(trenta) come risarcimento del danno.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 150.- multa

fr. 170.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 30.- risarcimento

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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