91.2011.197
Contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca
6 giugno 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2011.197
Data decisione, Autorità:
06.06.2012, PRPEN
Titolo:
Contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 32 LCP
art. 35 LCP
Incarto
n.
91.2011.197
45/805
Bellinzona
6
giugno 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 45/805 del
27 maggio 2011;
preso atto che la AINQ 1, ritiene l’imputato autore colpevole
di
contravvenzione alla Legge
cantonale sulla pesca
per avere in data 12 aprile
2011 nelle acque del lago __________, in territorio del Comune di __________,
esercitato la pesca dalla barca, TI __________, ancorando tre reti da posta
congiunte (tesa), maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale
con profondità inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon;
e propone la condanna alla
multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 20.- e al risarcimento di fr. 30.-;
Considerandi
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 32 LCP in relazione con
gli art. 35 LCP, 6 cpv. 1 RALCP, Allegato 1: art. 1 cpv. 1, art. 3 cpv. 1
Tabella 1 punto 2.4; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.
CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
alla Legge cantonale sulla pesca per avere in data 12 aprile 2011 nelle acque
del lago __________, in territorio del Comune di __________, esercitato la
pesca dalla barca, TI 11988, ancorando tre reti da posta congiunte (tesa),
maglia 35, nel periodo del divieto del luccio, su un fondale con profondità
inferiore a 20 metri (12 metri), catturando 1 trota lacustre (50 cm) e 30 gardon.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 150.-
(centocinquanta);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione
scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.
2.3
al pagamento di fr. 30.-
(trenta) come risarcimento del danno.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 150.- multa
fr. 170.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 30.- risarcimento
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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