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Decisione

91.2011.199

Permettere, quale gerente di un locale notturno, l'accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a tre persone di età inferiore ai 18 ann

7 maggio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

3. Giusta l’art. 53 cpv. 1

Les pubb il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e

della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate

vicinanze. Egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento

dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare

l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela e, come detto,

l’ordine, la quiete, l’igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb) ed è la persona

fisica responsabile verso l’Ufficio dei permessi e il gestore del rispetto

delle legge e del regolamento (art. 80 RLes pubb).

L’art. 47 Les pubb sancisce che

l’accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età inferiore agli anni

diciotto.

L’art. 50 lett. b Les pubb

prescrive inoltre al gerente di non fornire bevande alcoliche alle persone di

età inferiore ai diciotto anni. In caso di dubbi circa l’età del cliente egli

deve esigere la presentazione di un documento di identità (art. 53a Les pubb).

Le infrazioni alla Les pubb e

al RLes pubb, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo

di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le

contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 Les pubb). Il minimo per le contravvenzioni

relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 Les pubb è

fissato a fr. 200.-. Sono punibili: il gestore, il gerente, il titolare della

patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).

4. Il difensore ha chiesto

il proscioglimento dell’imputata, mettendo innanzitutto in discussione la sua

punibilità, nella misura in cui sarebbe il marito che avrebbe funto da

rappresentante della gerente per l’intera vicenda. Contesta inoltre la sua

posizione di garante, asserendo che ella si è adoperata per affidare a una

ditta specializzata il compito di verificare se minorenni tentino di violare il

divieto che impone loro di non entrare in discoteca, per un costo mensile di

fr. 6'000.-, ditta che si sarebbe del resto assunta la propria responsabilità

per l’accaduto. Sottolinea inoltre che la violazione intenzionale del divieto

di accesso al locale notturno da parte dei minorenni medesimi, sgraverebbe la

sua posizione. In definitiva l’agire illegale e intenzionale di terzi

(minorenni e i loro rappresentanti), l’assunzione di una ditta specializzata e

le misure prese dalla gerente con le direttive interne, a mente del difensore,

risultano più che sufficienti per scagionare la gerente dalla propria posizione

di garante.

A mente della difesa, il

decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico il 5 ottobre

2011 nei confronti della gerente, escluderebbe l’applicazione dell’art. 50 Les

pubb, nella misura in cui l’accusa non ha ravvisato alcuna violazione della

Legge sull’alcool, neppure per negligenza.

Abbondanzialmente, soggiunge

che non è provato che la gerente possa avere avuto dubbi specifici sull’età

degli avventori e che il divieto di accesso non concerne il gerente essendo

imposto ai clienti.

5. In concreto, i fatti si

inseriscono nel contesto di un controllo della Polizia cantonale, intervenuta

all’esterno della discoteca a seguito di un alterco che ha visto come

protagonista una dei tre minorenni interrogati, la quale si trovava in evidente

stato di ebbrezza (1.22 pro mille). Dal rapporto d’inchiesta emerge altresì che

uno dei ragazzi aveva 13 anni e che alla prova etanografica autorizzata

telefonicamente dal Magistrato dei minorenni è risultato positivo nella misura

dello 0.74 pro mille. Pacifico insomma che la sera in esame vi erano dei

minorenni che hanno trascorso la serata nel locale notturno.

6. Dalle testimonianze

unanimi dei minorenni sentiti dapprima in polizia e quindi in sede di

istruzione dibattimentale, della cui attendibilità non vi è a priori motivo di

dubitare, risulta che i minorenni hanno pure consumato bevande alcoliche

all’interno dell’esercizio. In particolare:

6.1. __________, giunto nel

locale notturno verso le 00:30:

“D3: Ha sorbito bevande

alcoliche, se sì cosa ed in che quantità?

R3: Sì, ho bevuto circa un

paio di cocktail o meglio caipiroska alla fragola, le bevande le ho comandate

io dal cameriere giunto al tavolo. Se non mi sbaglio i bicchieri erano da 3 dl.

D4: All’entrata del locale e

prima di servirle bevande alcoliche, le è stata chiesta l’età e la

presentazione di un documento? In caso affermativo, chi lo ha chiesto?

R4: All’entrata vi erano due

agenti della sicurezza, ma nessuno dei due mi ha chiesto un documento.

D5: Le bevande alcoliche da

chi sono state servite?

R5: Da un cameriere giovane

sulla trentina di cui però non conosco il nome e non so fornire altre

indicazioni.

D6: Sa dirmi se all’interno

del locale vi erano altri minorenni e se agli stessi sono state servite bevande

alcoliche?

R6: Vi erano di sicuro altre

persone minorenni che però conosco solo di vista e non ne conosco il nome, al

di fuori di me e __________”.

Durante l’istruttoria

dibattimentale il teste ha riferito che la prima ordinazione era stata fatta da

un amico maggiorenne e di non averne fatte personalmente, salvo poi dichiarare,

dopo essere stato reso edotto dal giudice sulla risposta data in polizia, che:

“Devo dire che è passato

ormai diverso tempo e che non ricordo più tutti i dettagli. Se tuttavia a suo

tempo, quando la memoria era ancora fresca, avevo detto così è sicuramente

corretto come avevo dichiarato allora”.

6.2. Alle medesime domande

della polizia, __________, all’epoca dei fatti appena tredicenne, giunta in

discoteca in compagnia di __________, ha dal canto suo dichiarato che:

“R3: La prima bevanda l’ha

ordinata uno del tavolo che era seduto con noi, ma non ricordo chi sia, in

quanto non lo conosco e si trattava di una caipiroska alla fragola da 3 dl, in quanto brindavamo per il compleanno. La seconda e la terza bevanda l’ho ordinata io con __________

ed era sempre caipiroska alla fragola. Per un totale di tre bevande. Eravamo

sempre seduti all’interno del locale __________, nelle immediate vicinanze del

deejai.

R4: Assolutamente nessuno ci

ha chiesto nulla. Unicamente all’entrata c’erano due della sicurezza, i quali

non ci hanno chiesto nulla pure loro” (cfr. verbale 27 febbraio 2011, pag.

2/3). Ella ha pure soggiunto che a servire le bevande alcoliche era “un

cameriere maschio di circa 30-35 anni” (ibidem).

6.3. L’altra adolescente

sentita in polizia, __________, protagonista del battibecco scoppiato

all’esterno dell’esercizio pubblico, ha asserito che:

“(…) All’entrata del locale

vi erano due addetti alla sicurezza, ma gli stessi non mi hanno chiesto nessun

tipo di documento di legittimazione per verificare la mia età. Preciso che al

tavolo, oltre a me, vi erano altri due minorenni che io sappia, __________ e __________,

gli altri erano tutti maggiorenni” (cfr. verbale 10 marzo 2011, pag. 2/3).

In sede di dibattimento

ella ha dichiarato quanto segue:

“(…) Siamo giunti in

automobile e dopo avere parcheggiato siamo entrati nel locale passando dalla

porta dove passano tutti. Salvo errore ho dovuto pagare un’entrata. Non ne sono

più sicura perché ero anche in possesso di una tessera fedeltà che mi aveva

dato una mia amica partita per l’estero, che permetteva di accedere

gratuitamente.

In ogni caso ho potuto

accedere al locale senza particolari controlli, benché all’entrata fosse

presente qualcuno che guardava la gente che entrava.

Non era la prima volta che

mi recavo all’__________, vi andavo abbastanza di frequente.

Quella sera partecipavo a

una festa di compleanno e ho bevuto quello che veniva offerto. Non ho ordinato

nulla. Nelle altre volte in cui mi ero recata in precedenza avevo personalmente

ordinato da bere a volte una birra o anche della Caipiroska alla fragola (…)”.

7. L’imputata, gerente del

Considerandi

locale notturno a far tempo dal 6 maggio 2003 e presente la sera dei fatti, ha

dal canto suo dichiarato che:

“Il venerdì arriva 1 addetto

alla sicurezza, mentre il sabato di regola 2 o a dipendenza degli eventi, è

possibile anche 3. La sera in questione ve ne erano 2. Ci affidiamo pure ad un

nostro dipendente all’entrata nella vendita dei biglietti d’entrata ed al

controllo, che comunque quella sera era assente per malattia” (cfr. R3, di

cui al verbale d'interrogatorio 29 marzo 2011, pag. 2/5).

Ella ha quindi concluso

asserendo che: “di minorenni quella sera non ne ho visti, anche perché

quella sera ci saranno state all’incirca 100 persone, che per il locale

risultano poche, dunque anche il controllo all’entrata sarebbe dovuto essere

più accurato. Non posso prendermi le responsabilità di tutti. Io le

disposizioni ai miei collaboratori le ho date. Da parte mia reputo di essere

stata corretta e di aver fatto tutto il possibile per essere a norma di legge” (cfr.

R10, di cui al predetto verbale, pag. 3/5).

8.

Ora, che all’interno del

locale notturno vi fosse un numero imprecisato di minorenni, oltre a quelli

interrogati, emerge non solo dalle dichiarazioni di questi ultimi, ma pure da

quanto asserito dall’agente di sicurezza __________, il quale, senza sapersi

spiegare per quale motivo all’interno dell’esercizio pubblico vi fossero

minorenni, ha asserito che due dei tre accompagnati all’uscita non sono quelli

fermati in seguito dalla pattuglia della polizia. Ha inoltre soggiunto che gli

è capitato diverse volte di dover accompagnare all’esterno ragazzi minorenni,

senza sapersi spiegare come facciano ad entrare, accennando peraltro a episodi

di presunti favoritismi per agevolare l’entrata a taluni minorenni (cfr. ibidem,

pag. 3/5). Anche la minorenne __________ ha affermato di recarsi indisturbata

in discoteca con una certa regolarità. L’imputata medesima ha del resto

affermato quanto segue:

“(..) Siccome già in passato

ho avuto problemi di presenza di minorenni all’interno del locale, ho deciso di

affidare il controllo dell’entrata principale e della sala da ballo alla ditta __________

SA di __________” (cfr. R3, di cui al verbale d'interrogatorio 29 marzo

2011, pag. 2/5). Ma tant’è.

Dal fascicolo processuale,

emerge in modo lampante come vi sia un problema all’entrata, ritenuto che se il

sistema di controllo fosse efficace, all’interno non dovrebbero più esserci

minorenni; ne segue anche che trascurando i dovuti controlli all’entrata, si

corre giocoforza il rischio di servire bevande alcoliche ai minorenni presenti.

In proposito, si rileva che l’eventuale consumo di bevande provenienti da altra

parte all’esterno dell’esercizio pubblico, seppur non contestato e anzi

fenomeno noto, è irrilevante ai fini del giudizio. Pure irrilevante è la

questione di sapere quanto essi abbiano eventualmente consumato altrove prima

di recarsi in discoteca; determinante è il fatto che all’interno del locale

notturno siano state servite bevande alcoliche direttamente dai camerieri.

8.1

È ben vero che l’agente

di sicurezza __________ ha dichiarato di avere disposizioni precise da parte

dei responsabili della discoteca quando prestano servizio all’entrata del

locale, ovvero “non fare entrare gente ubriaca e minorenni”, effettuando

“controlli dei documenti di legittimazione, questo nel 90% dei casi o in

caso di dubbio” (cfr. verbale d'interrogatorio 11 marzo 2011 pag. 3/4).

Anche l’altro agente di sicurezza, __________ ha asserito che oltre

all’osservanza delle normative vigenti, vi sono delle disposizioni emanate dai

proprietari del locale, ossia: “non vogliono minorenni, gente sotto

l’effetto di bevande alcoliche come pure persone in uno stato psicofisico

alterato”; egli ha poi soggiunto che a titolo di controllo “ci

assicuriamo che gli avventori paghino l’entrata, controlliamo i documenti di

identità in caso di dubbio fino ad una perquisizione sommaria di sicurezza allo

scopo di trovare oggetti contundenti” (cfr. cfr. verbale d'interrogatorio

29.

marzo 2011 __________, pag. 2/5).

8.2

Nondimeno, al di là delle

direttive impartite ai collaboratori, la facilità con la quale si poteva

entrare dimostra che il controllo dell’applicazione delle direttive era

nettamente insufficiente. La gerente, forte della sua esperienza e consapevole

della problematica, avrebbe dovuto dare prova di particolare rigore nel

controllare, a sua volta, che le direttive impartite fossero seguite con

severità, ciò che in concreto difetta (basti pensare che una delle minorenni ha

addirittura asserito di essere entrata nel locale con una tessera fedeltà di

un’amica).

Il gerente non può infatti

limitarsi a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in questo

modo discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in virtù

del predetto obbligo legale, egli è tenuto a controllare che le sue istruzioni

vengano eseguite correttamente e, se del caso, a prendere provvedimenti nei

confronti dei collaboratori inadempienti o superficiali (con riferimento al

concetto della cosiddetta “cura in custodiendo”).

A non averne dubbio neppure la

dichiarazione scritta 26 aprile 2012 della __________ SA a cui fa capo la

discoteca, è suscettibile di sminuire la responsabilità della gerente. Invero

dalle dichiarazioni degli agenti di sicurezza sembrerebbe comunque che a

occuparsi del controllo all’entrata, come pure della cassa, sia una sola

persona impiegata del locale notturno, ritenuto per contro che gli agenti

eseguono la ronda all’interno.

Per quanto attiene

all’argomento sollevato in conclusione secondo cui l’art. 53a Les pubb

prescriverebbe l’obbligo di richiedere un documento di legittimazione solo in

caso di dubbio circa l’età dell’avventore, lo stesso non è liberatorio.

L’imputata, infatti, non accenna né adduce elementi più precisi riguardo al

fatto che qualcuno tra gli avventori minorenni possa aver dato adito a pensare

di essere maggiorenne, e dagli atti non emerge nulla in tal senso. Il divieto

di servire bevande alcoliche, che presuppone un obbligo di verifica scrupoloso

e rigido, vale a prescindere. Se il gerente o chi per esso non si pone, a

torto, alcun dubbio circa l’età degli avventori, anziché controllare

sistematicamente, egli accetta il rischio che l’infrazione possa consumarsi.

9.

Di nessun ausilio per la

tesi difensiva risulta essere il decreto di non luogo a procedere, il quale si

limita a escludere la fattispecie riferita all’art. 136 CP, ovvero la

somministrazione di alcool in modo tale da mettere in pericolo la salute dei

minorenni, e a trasmettere gli atti all’Ufficio del commercio e dei permessi

per l’accertamento di eventuali infrazioni alla Lear in virtù del rinvio di cui

all’art. 57 cpv. 3 Legge sull’alcool, che demanda ai Cantoni il procedimento e

il giudizio per le violazioni nel commercio al minuto dei divieti di commercio

di bevande distillate previsti dall’art. 41 Legge alcool.

10.

In conclusione, quanto

precede consta una chiara violazione da parte della gerente dei propri

obblighi, per il fatto di non aver sufficientemente garantito il rispetto del

divieto di accesso da parte di minorenni (uno dei quali, come detto, tredicenne,

per cui non poteva non essere notato), come pure il divieto di fornire bevande

alcoliche a persone di età inferiore ai diciotto anni; quest’ultimo addebito

riguarda invero due minorenni su tre, avendo una delle ragazze consumato quanto

le veniva offerto da un avventore maggiorenne.

11.

Quo alla commisurazione

della pena, questo giudice ritiene che la multa proposta di fr. 2'000.- sia

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. La

stessa appare in ogni caso adeguata a dissuadere l’imputata dal commettere

ulteriori infrazioni in futuro. Il fatto che l’infrazione relativa all’alcool

riguardi due minorenni anziché tre non ha di principio rilevanza sulla gravità

dell’infrazione e non è per sé solo suscettibile di influire sull’ammontare

della multa.

richiamati gli art. 66 Les pubb in relazione

con gli art. 28, 47, 50 lett. b, 53, 53a Les pubb; 80 e 81 RLes pubb; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di

contravvenzione alla Legge sugli esercizi pubblici per avere il 20 febbraio

2011.

permesso, quale gerente del “Locale notturno __________” a __________,

l’accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano

state servite bevande alcoliche a due persone di età inferiore ai 18 anni.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla multa di fr. 2'000.-

(duemila);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'390.- (milletrecentonovanta) e di fr.

890.

- (ottocentonovanta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 2'000.- multa

fr. 1'100.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 140.- testi

fr. 3'390.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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