91.2011.199
Permettere, quale gerente di un locale notturno, l'accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a tre persone di età inferiore ai 18 ann
7 maggio 2012Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2011.199
Data decisione, Autorità:
07.05.2012, PRPEN
Titolo:
Permettere, quale gerente di un locale notturno, l'accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a tre persone di età inferiore ai 18 anni
MINORENNI
art. 47 LESPUBB
art. 50 let. b LESPUBB
art. 53 cpv. 1 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
91.2011.199
166/790
Bellinzona
7
maggio 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 166/790 del
20 dicembre 2011;
preso atto che l’AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
contravvenzione alla Legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
per avere il 20 febbraio 2011
permesso, quale gerente del “Locale notturno __________” a __________,
l’accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano
state servite bevande alcoliche a tre persone di età inferiore ai 18 anni;
e propone la condanna alla
multa di fr. 2'000.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 350.- e alle spese di fr. 60.-;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1. L’ufficio del commercio
e dei passaporti rimprovera alla gerente del “Locale notturno __________” a __________
di aver permesso, il 20 febbraio 2011, l’accesso a tre persone di età inferiore
ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a tre
persone di età inferiore ai 18 anni.
2. La risoluzione è stata
resa in applicazione dell’art. 44 Lear in relazione con gli art. 14 cpv. 2 ,
21, 23 cpv. 1 lett. a, 29 Lear, 73 cpv. 1 e 74 lett. e RLear.
Occorre nondimeno
rilevare che all’epoca dei fatti, ovvero febbraio 2011, la Lear non era ancora
in vigore, ciò che è avvenuto il 1° aprile 2011.
Al presente caso torna pertanto
applicabile la Les pubb e il relativo regolamento.
Fatti
3. Giusta l’art. 53 cpv. 1
Les pubb il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e
della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate
vicinanze. Egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento
dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare
l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela e, come detto,
l’ordine, la quiete, l’igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb) ed è la persona
fisica responsabile verso l’Ufficio dei permessi e il gestore del rispetto
delle legge e del regolamento (art. 80 RLes pubb).
L’art. 47 Les pubb sancisce che
l’accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età inferiore agli anni
diciotto.
L’art. 50 lett. b Les pubb
prescrive inoltre al gerente di non fornire bevande alcoliche alle persone di
età inferiore ai diciotto anni. In caso di dubbi circa l’età del cliente egli
deve esigere la presentazione di un documento di identità (art. 53a Les pubb).
Le infrazioni alla Les pubb e
al RLes pubb, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo
di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le
contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 Les pubb). Il minimo per le contravvenzioni
relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 Les pubb è
fissato a fr. 200.-. Sono punibili: il gestore, il gerente, il titolare della
patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).
4. Il difensore ha chiesto
il proscioglimento dell’imputata, mettendo innanzitutto in discussione la sua
punibilità, nella misura in cui sarebbe il marito che avrebbe funto da
rappresentante della gerente per l’intera vicenda. Contesta inoltre la sua
posizione di garante, asserendo che ella si è adoperata per affidare a una
ditta specializzata il compito di verificare se minorenni tentino di violare il
divieto che impone loro di non entrare in discoteca, per un costo mensile di
fr. 6'000.-, ditta che si sarebbe del resto assunta la propria responsabilità
per l’accaduto. Sottolinea inoltre che la violazione intenzionale del divieto
di accesso al locale notturno da parte dei minorenni medesimi, sgraverebbe la
sua posizione. In definitiva l’agire illegale e intenzionale di terzi
(minorenni e i loro rappresentanti), l’assunzione di una ditta specializzata e
le misure prese dalla gerente con le direttive interne, a mente del difensore,
risultano più che sufficienti per scagionare la gerente dalla propria posizione
di garante.
A mente della difesa, il
decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico il 5 ottobre
2011 nei confronti della gerente, escluderebbe l’applicazione dell’art. 50 Les
pubb, nella misura in cui l’accusa non ha ravvisato alcuna violazione della
Legge sull’alcool, neppure per negligenza.
Abbondanzialmente, soggiunge
che non è provato che la gerente possa avere avuto dubbi specifici sull’età
degli avventori e che il divieto di accesso non concerne il gerente essendo
imposto ai clienti.
5. In concreto, i fatti si
inseriscono nel contesto di un controllo della Polizia cantonale, intervenuta
all’esterno della discoteca a seguito di un alterco che ha visto come
protagonista una dei tre minorenni interrogati, la quale si trovava in evidente
stato di ebbrezza (1.22 pro mille). Dal rapporto d’inchiesta emerge altresì che
uno dei ragazzi aveva 13 anni e che alla prova etanografica autorizzata
telefonicamente dal Magistrato dei minorenni è risultato positivo nella misura
dello 0.74 pro mille. Pacifico insomma che la sera in esame vi erano dei
minorenni che hanno trascorso la serata nel locale notturno.
6. Dalle testimonianze
unanimi dei minorenni sentiti dapprima in polizia e quindi in sede di
istruzione dibattimentale, della cui attendibilità non vi è a priori motivo di
dubitare, risulta che i minorenni hanno pure consumato bevande alcoliche
all’interno dell’esercizio. In particolare:
6.1. __________, giunto nel
locale notturno verso le 00:30:
“D3: Ha sorbito bevande
alcoliche, se sì cosa ed in che quantità?
R3: Sì, ho bevuto circa un
paio di cocktail o meglio caipiroska alla fragola, le bevande le ho comandate
io dal cameriere giunto al tavolo. Se non mi sbaglio i bicchieri erano da 3 dl.
D4: All’entrata del locale e
prima di servirle bevande alcoliche, le è stata chiesta l’età e la
presentazione di un documento? In caso affermativo, chi lo ha chiesto?
R4: All’entrata vi erano due
agenti della sicurezza, ma nessuno dei due mi ha chiesto un documento.
D5: Le bevande alcoliche da
chi sono state servite?
R5: Da un cameriere giovane
sulla trentina di cui però non conosco il nome e non so fornire altre
indicazioni.
D6: Sa dirmi se all’interno
del locale vi erano altri minorenni e se agli stessi sono state servite bevande
alcoliche?
R6: Vi erano di sicuro altre
persone minorenni che però conosco solo di vista e non ne conosco il nome, al
di fuori di me e __________”.
Durante l’istruttoria
dibattimentale il teste ha riferito che la prima ordinazione era stata fatta da
un amico maggiorenne e di non averne fatte personalmente, salvo poi dichiarare,
dopo essere stato reso edotto dal giudice sulla risposta data in polizia, che:
“Devo dire che è passato
ormai diverso tempo e che non ricordo più tutti i dettagli. Se tuttavia a suo
tempo, quando la memoria era ancora fresca, avevo detto così è sicuramente
corretto come avevo dichiarato allora”.
6.2. Alle medesime domande
della polizia, __________, all’epoca dei fatti appena tredicenne, giunta in
discoteca in compagnia di __________, ha dal canto suo dichiarato che:
“R3: La prima bevanda l’ha
ordinata uno del tavolo che era seduto con noi, ma non ricordo chi sia, in
quanto non lo conosco e si trattava di una caipiroska alla fragola da 3 dl, in quanto brindavamo per il compleanno. La seconda e la terza bevanda l’ho ordinata io con __________
ed era sempre caipiroska alla fragola. Per un totale di tre bevande. Eravamo
sempre seduti all’interno del locale __________, nelle immediate vicinanze del
deejai.
R4: Assolutamente nessuno ci
ha chiesto nulla. Unicamente all’entrata c’erano due della sicurezza, i quali
non ci hanno chiesto nulla pure loro” (cfr. verbale 27 febbraio 2011, pag.
2/3). Ella ha pure soggiunto che a servire le bevande alcoliche era “un
cameriere maschio di circa 30-35 anni” (ibidem).
6.3. L’altra adolescente
sentita in polizia, __________, protagonista del battibecco scoppiato
all’esterno dell’esercizio pubblico, ha asserito che:
“(…) All’entrata del locale
vi erano due addetti alla sicurezza, ma gli stessi non mi hanno chiesto nessun
tipo di documento di legittimazione per verificare la mia età. Preciso che al
tavolo, oltre a me, vi erano altri due minorenni che io sappia, __________ e __________,
gli altri erano tutti maggiorenni” (cfr. verbale 10 marzo 2011, pag. 2/3).
In sede di dibattimento
ella ha dichiarato quanto segue:
“(…) Siamo giunti in
automobile e dopo avere parcheggiato siamo entrati nel locale passando dalla
porta dove passano tutti. Salvo errore ho dovuto pagare un’entrata. Non ne sono
più sicura perché ero anche in possesso di una tessera fedeltà che mi aveva
dato una mia amica partita per l’estero, che permetteva di accedere
gratuitamente.
In ogni caso ho potuto
accedere al locale senza particolari controlli, benché all’entrata fosse
presente qualcuno che guardava la gente che entrava.
Non era la prima volta che
mi recavo all’__________, vi andavo abbastanza di frequente.
Quella sera partecipavo a
una festa di compleanno e ho bevuto quello che veniva offerto. Non ho ordinato
nulla. Nelle altre volte in cui mi ero recata in precedenza avevo personalmente
ordinato da bere a volte una birra o anche della Caipiroska alla fragola (…)”.
7. L’imputata, gerente del
Considerandi
locale notturno a far tempo dal 6 maggio 2003 e presente la sera dei fatti, ha
dal canto suo dichiarato che:
“Il venerdì arriva 1 addetto
alla sicurezza, mentre il sabato di regola 2 o a dipendenza degli eventi, è
possibile anche 3. La sera in questione ve ne erano 2. Ci affidiamo pure ad un
nostro dipendente all’entrata nella vendita dei biglietti d’entrata ed al
controllo, che comunque quella sera era assente per malattia” (cfr. R3, di
cui al verbale d'interrogatorio 29 marzo 2011, pag. 2/5).
Ella ha quindi concluso
asserendo che: “di minorenni quella sera non ne ho visti, anche perché
quella sera ci saranno state all’incirca 100 persone, che per il locale
risultano poche, dunque anche il controllo all’entrata sarebbe dovuto essere
più accurato. Non posso prendermi le responsabilità di tutti. Io le
disposizioni ai miei collaboratori le ho date. Da parte mia reputo di essere
stata corretta e di aver fatto tutto il possibile per essere a norma di legge” (cfr.
R10, di cui al predetto verbale, pag. 3/5).
8.
Ora, che all’interno del
locale notturno vi fosse un numero imprecisato di minorenni, oltre a quelli
interrogati, emerge non solo dalle dichiarazioni di questi ultimi, ma pure da
quanto asserito dall’agente di sicurezza __________, il quale, senza sapersi
spiegare per quale motivo all’interno dell’esercizio pubblico vi fossero
minorenni, ha asserito che due dei tre accompagnati all’uscita non sono quelli
fermati in seguito dalla pattuglia della polizia. Ha inoltre soggiunto che gli
è capitato diverse volte di dover accompagnare all’esterno ragazzi minorenni,
senza sapersi spiegare come facciano ad entrare, accennando peraltro a episodi
di presunti favoritismi per agevolare l’entrata a taluni minorenni (cfr. ibidem,
pag. 3/5). Anche la minorenne __________ ha affermato di recarsi indisturbata
in discoteca con una certa regolarità. L’imputata medesima ha del resto
affermato quanto segue:
“(..) Siccome già in passato
ho avuto problemi di presenza di minorenni all’interno del locale, ho deciso di
affidare il controllo dell’entrata principale e della sala da ballo alla ditta __________
SA di __________” (cfr. R3, di cui al verbale d'interrogatorio 29 marzo
2011, pag. 2/5). Ma tant’è.
Dal fascicolo processuale,
emerge in modo lampante come vi sia un problema all’entrata, ritenuto che se il
sistema di controllo fosse efficace, all’interno non dovrebbero più esserci
minorenni; ne segue anche che trascurando i dovuti controlli all’entrata, si
corre giocoforza il rischio di servire bevande alcoliche ai minorenni presenti.
In proposito, si rileva che l’eventuale consumo di bevande provenienti da altra
parte all’esterno dell’esercizio pubblico, seppur non contestato e anzi
fenomeno noto, è irrilevante ai fini del giudizio. Pure irrilevante è la
questione di sapere quanto essi abbiano eventualmente consumato altrove prima
di recarsi in discoteca; determinante è il fatto che all’interno del locale
notturno siano state servite bevande alcoliche direttamente dai camerieri.
8.1
È ben vero che l’agente
di sicurezza __________ ha dichiarato di avere disposizioni precise da parte
dei responsabili della discoteca quando prestano servizio all’entrata del
locale, ovvero “non fare entrare gente ubriaca e minorenni”, effettuando
“controlli dei documenti di legittimazione, questo nel 90% dei casi o in
caso di dubbio” (cfr. verbale d'interrogatorio 11 marzo 2011 pag. 3/4).
Anche l’altro agente di sicurezza, __________ ha asserito che oltre
all’osservanza delle normative vigenti, vi sono delle disposizioni emanate dai
proprietari del locale, ossia: “non vogliono minorenni, gente sotto
l’effetto di bevande alcoliche come pure persone in uno stato psicofisico
alterato”; egli ha poi soggiunto che a titolo di controllo “ci
assicuriamo che gli avventori paghino l’entrata, controlliamo i documenti di
identità in caso di dubbio fino ad una perquisizione sommaria di sicurezza allo
scopo di trovare oggetti contundenti” (cfr. cfr. verbale d'interrogatorio
29.
marzo 2011 __________, pag. 2/5).
8.2
Nondimeno, al di là delle
direttive impartite ai collaboratori, la facilità con la quale si poteva
entrare dimostra che il controllo dell’applicazione delle direttive era
nettamente insufficiente. La gerente, forte della sua esperienza e consapevole
della problematica, avrebbe dovuto dare prova di particolare rigore nel
controllare, a sua volta, che le direttive impartite fossero seguite con
severità, ciò che in concreto difetta (basti pensare che una delle minorenni ha
addirittura asserito di essere entrata nel locale con una tessera fedeltà di
un’amica).
Il gerente non può infatti
limitarsi a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in questo
modo discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in virtù
del predetto obbligo legale, egli è tenuto a controllare che le sue istruzioni
vengano eseguite correttamente e, se del caso, a prendere provvedimenti nei
confronti dei collaboratori inadempienti o superficiali (con riferimento al
concetto della cosiddetta “cura in custodiendo”).
A non averne dubbio neppure la
dichiarazione scritta 26 aprile 2012 della __________ SA a cui fa capo la
discoteca, è suscettibile di sminuire la responsabilità della gerente. Invero
dalle dichiarazioni degli agenti di sicurezza sembrerebbe comunque che a
occuparsi del controllo all’entrata, come pure della cassa, sia una sola
persona impiegata del locale notturno, ritenuto per contro che gli agenti
eseguono la ronda all’interno.
Per quanto attiene
all’argomento sollevato in conclusione secondo cui l’art. 53a Les pubb
prescriverebbe l’obbligo di richiedere un documento di legittimazione solo in
caso di dubbio circa l’età dell’avventore, lo stesso non è liberatorio.
L’imputata, infatti, non accenna né adduce elementi più precisi riguardo al
fatto che qualcuno tra gli avventori minorenni possa aver dato adito a pensare
di essere maggiorenne, e dagli atti non emerge nulla in tal senso. Il divieto
di servire bevande alcoliche, che presuppone un obbligo di verifica scrupoloso
e rigido, vale a prescindere. Se il gerente o chi per esso non si pone, a
torto, alcun dubbio circa l’età degli avventori, anziché controllare
sistematicamente, egli accetta il rischio che l’infrazione possa consumarsi.
9.
Di nessun ausilio per la
tesi difensiva risulta essere il decreto di non luogo a procedere, il quale si
limita a escludere la fattispecie riferita all’art. 136 CP, ovvero la
somministrazione di alcool in modo tale da mettere in pericolo la salute dei
minorenni, e a trasmettere gli atti all’Ufficio del commercio e dei permessi
per l’accertamento di eventuali infrazioni alla Lear in virtù del rinvio di cui
all’art. 57 cpv. 3 Legge sull’alcool, che demanda ai Cantoni il procedimento e
il giudizio per le violazioni nel commercio al minuto dei divieti di commercio
di bevande distillate previsti dall’art. 41 Legge alcool.
10.
In conclusione, quanto
precede consta una chiara violazione da parte della gerente dei propri
obblighi, per il fatto di non aver sufficientemente garantito il rispetto del
divieto di accesso da parte di minorenni (uno dei quali, come detto, tredicenne,
per cui non poteva non essere notato), come pure il divieto di fornire bevande
alcoliche a persone di età inferiore ai diciotto anni; quest’ultimo addebito
riguarda invero due minorenni su tre, avendo una delle ragazze consumato quanto
le veniva offerto da un avventore maggiorenne.
11.
Quo alla commisurazione
della pena, questo giudice ritiene che la multa proposta di fr. 2'000.- sia
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. La
stessa appare in ogni caso adeguata a dissuadere l’imputata dal commettere
ulteriori infrazioni in futuro. Il fatto che l’infrazione relativa all’alcool
riguardi due minorenni anziché tre non ha di principio rilevanza sulla gravità
dell’infrazione e non è per sé solo suscettibile di influire sull’ammontare
della multa.
richiamati gli art. 66 Les pubb in relazione
con gli art. 28, 47, 50 lett. b, 53, 53a Les pubb; 80 e 81 RLes pubb; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di
contravvenzione alla Legge sugli esercizi pubblici per avere il 20 febbraio
2011.
permesso, quale gerente del “Locale notturno __________” a __________,
l’accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano
state servite bevande alcoliche a due persone di età inferiore ai 18 anni.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannata:
2.1
alla multa di fr. 2'000.-
(duemila);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'390.- (milletrecentonovanta) e di fr.
890.
- (ottocentonovanta) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 2'000.- multa
fr. 1'100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 140.- testi
fr. 3'390.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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