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Decisione

91.2011.83

Omettere di esporre all'interno e all'esterno del bar il listino prezzi dei cibi e delle bevande, non mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per

9 settembre 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2011.83

Data decisione, Autorità:

09.09.2011, PRPEN

Titolo:

Omettere di esporre all'interno e all'esterno del bar il listino prezzi dei cibi e delle bevande, non mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economic

GERENTE

art. 66 LESPUBB

Incarto

n.

91.2011.83

41/703

Bellinzona

9

settembre 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 41/703 del

11 marzo 2011;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla Legge

cantonale sugli esercizi pubblici

per avere omesso di esporre,

all’interno e all’esterno dello “__________” a __________, il listino prezzi

dei cibi e delle bevande e non avere messo a disposizione della clientela

almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima

quantità, di quello della bevanda alcolica più economica;

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di

fr. 30.-;

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 66 Les pubb in relazione

con gli art. 51 e 61 Les pubb, 105 e 109 RLes pubb; 80 e segg., 84 e segg., 348

e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla Legge cantonale sugli esercizi pubblici per avere omesso di esporre,

all’interno e all’esterno dello “__________” a __________ il listino prezzi dei

cibi e delle bevande.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 50.-

(cinquanta) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno;

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 50.- (cinquanta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 50.- multa

fr. 30.- tassa di giustizia

fr. 20.- spese

giudiziarie

fr. 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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