91.2011.91
Posteggiare un veicolo su un fondo privato, contravvenendo al divieto debitamente segnalato dall'apposito avviso autorizzato dal giudice di pace
13 settembre 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2011.91
Data decisione, Autorità:
13.09.2011, PRPEN
Titolo:
Posteggiare un veicolo su un fondo privato, contravvenendo al divieto debitamente segnalato dall'apposito avviso autorizzato dal giudice di pace
PARCHEGGIO
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 375bis CPC-TI
Incarto
n.
91.2011.91
13085/209
Bellinzona
13
settembre 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di segretario per giudicare
IM 1
difeso da: __________, __________,
visto il decreto d’accusa n. 13085/209
del 29 aprile 2011;
preso atto che la Sezione della circolazione, Camorino, ritiene l’imputato autore
colpevole di
uso illecito di un fondo a
scopo di posteggio
per avere il 18 gennaio 2011 a __________ fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace;
e propone la condanna alla
Considerandi
multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr.
10.
-
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito;
richiamati gli art. 375bis CPC-TI e 258 e
segg. CPC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. è autore colpevole di uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio per avere il 18 gennaio 2011 a __________ fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 50.- (cinquanta)
con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva
è fissata in giorni 1 (uno).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- (cinquecentotrenta) con
motivazione scritta e di fr. 230.- (duecentotrenta) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 50.- multa
fr. 170.- tassa
di giustizia
fr. 60.- spese
giudiziarie
fr. 280.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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