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Decisione

91.2011.91

Posteggiare un veicolo su un fondo privato, contravvenendo al divieto debitamente segnalato dall'apposito avviso autorizzato dal giudice di pace

13 settembre 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2011.91

Data decisione, Autorità:

13.09.2011, PRPEN

Titolo:

Posteggiare un veicolo su un fondo privato, contravvenendo al divieto debitamente segnalato dall'apposito avviso autorizzato dal giudice di pace

PARCHEGGIO

SEGNALE O DEMARCAZIONE

art. 375bis CPC-TI

Incarto

n.

91.2011.91

13085/209

Bellinzona

13

settembre 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriele

Fossati in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difeso da: __________, __________,

visto il decreto d’accusa n. 13085/209

del 29 aprile 2011;

preso atto che la Sezione della circolazione, Camorino, ritiene l’imputato autore

colpevole di

uso illecito di un fondo a

scopo di posteggio

per avere il 18 gennaio 2011 a __________ fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un

fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace;

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr.

10.

-

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento del suo assistito;

richiamati gli art. 375bis CPC-TI e 258 e

segg. CPC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. è autore colpevole di uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio per avere il 18 gennaio 2011 a __________ fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un

fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 50.- (cinquanta)

con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva

è fissata in giorni 1 (uno).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- (cinquecentotrenta) con

motivazione scritta e di fr. 230.- (duecentotrenta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 50.- multa

fr. 170.- tassa

di giustizia

fr. 60.- spese

giudiziarie

fr. 280.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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