91.2012.12
Circolare sull'autostrada A2, omettendo di prestare le dovuta attenzione alla circolazione; cambio di corsia da sinistra verso destra malgrado la presenza di una vettura con conseguente collisione
19 giugno 2012Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2012.12
Data decisione, Autorità:
19.06.2012, PRPEN
Titolo:
Circolare sull'autostrada A2, omettendo di prestare le dovuta attenzione alla circolazione; cambio di corsia da sinistra verso destra malgrado la presenza di una vettura con conseguente collisione
PRECEDENZA
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 3 e 4 LCSTR
art. 44 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
91.2012.12
1701/805
Bellinzona
19
giugno 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1701/805 del
13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere, il 10 settembre 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale __________ circolato sull’autostrada A2,
omettendo di prestare le dovuta attenzione alla circolazione, per cui, eseguiva
un cambio di corsia da sinistra verso destra malgrado la presenza di una
vettura con la quale conseguentemente collideva;
e propone la condanna alla
multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 80.- e alle spese di fr. 70.-;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1. La Sezione della
circolazione rimprovera a IM 1 di avere il 10 settembre 2011, alla guida del
convoglio stradale __________, mentre circolava sull’autostrada A2 in
territorio di __________, omesso di prestare la dovuta attenzione alla
circolazione, per cui eseguiva un cambio di corsia da sinistra verso destra
malgrado la presenza di una vettura con la quale conseguentemente collideva.
2. Durante il suo
interrogatorio in polizia l’imputato ha così descritto la sua manovra:
“(…) Circolavo
sull’autostrada A2 in direzione nord regolarmente allacciato con la cintura di
sicurezza e, dopo lo svincolo di __________, il convoglio si trovava sulla
corsia di destra.
Dopo lo svincolo
l’autostrada presenta una corsia in più, in effetti da destra si aggiunge la
corsia di accelerazione per i veicoli in entrata.
Era mia intenzione spostarmi
sula corsia più a destra, avevo già inserito l’indicatore di direzione. Alla
mia destra vi era ancora la doppia linea di sicurezza per cui attendevo il
giusto momento per procedere alla manovra di rientro sulla corsia di destra. Mi
ricordo che alla mia destra vi era un’automobile di colore bianco portante
targhe BE. Ho leggermente decelerato al fine di lasciar proseguire l’auto
citata e poter spostarmi alla mia destra.
Improvvisamente ho sentito
un rumore di frenata e sulle prime avevo pensato ad un problema al mio impianto
frenante. Qualche attimo più tardi ho potuto vedere, sullo specchietto
retrovisore centrale del mio trattore (diretto sull’angolo morto),
un’automobile di colore grigio che aveva appena colliso contro lo spigolo
destro anteriore del trattore stesso.
Preciso che non avevo ancora
iniziato la manovra di spostamento verso destra.
L’automobile, a causa del
sinistro, ha praticamente attraversato l’autostrada da destra verso sinistra passando
davanti al mio trattore. Dopo aver colliso contro il serbatoio del mio trattore
(che si trova sul lato sinistro), è andata a collidere contro lo spartitraffico
fermandosi infine a cavallo tra la seconda e la terza corsia (…)” (cfr.
verbale 29 ottobre 2010, pag.2/3).
A domanda dell’agente egli ha
negato che il veicolo del co-protagonista si trovasse al suo fianco da tempo,
precisando che: “No. Non ho visto arrivare l’automobile in questione. È
impossibile che si trovasse nel mio angolo morto in quanto il mio veicolo è
munito di quattro specchietti (tre sul lato ed uno frontalmente) ed ho la
completa visuale” (cfr. R1). Egli ha tra l’altro negato categoricamente di
essersi spostato dalla corsia centrale (cfr. R2).
3. In sede di dibattimento
egli ha poi completato le sue dichiarazioni affermando che:
“Confermo di avere inserito
l’indicatore di direzione destro per segnalare la mia intenzione di spostarmi
sulla corsia più a destra quando alla mia destra vi era ancora la doppia linea
di sicurezza.
A quel momento non potevo
ancora spostarmi a destra sia perché c’era ancora la doppia linea di sicurezza
sia perché all’altezza dello spigolo anteriore destro del mio trattore vi era
un veicolo bianco targato Berna.
Guardando negli specchietti
ho notato che in lontananza, ancora sotto il ponte dove c’è la curva circolare
che permette di accedere all’autostrada, vi erano cinque veicoli che si stavano
immettendo sulla stessa. Quando è terminata la doppia linea di sicurezza due di
questi veicoli si sono spostati sulla corsia centrale e poi su quella di
sinistra e mi hanno sorpassato. In seguito altri due di questi cinque veicoli
mi hanno sorpassato a sinistra.
La quinta di queste auto
deve avere cominciato a superarmi sulla destra nonostante avessi inserito
l’indicatore di direzione destro. Dico “deve avere” cercato di superarmi a
destra perché non l’ho più vista.
Nel frattempo il veicolo
bianco targato Berna si era allontanato poiché avevo lasciato leggermente il
gas per rallentare la mia corsa.
A mio modo di vedere la
doppia linea di sicurezza è di alcune centinaia di metri.
Questo quinto veicolo di cui
ho detto, nonostante io guardi spesso negli specchietti, l’ho visto ricomparire
solo quando me lo sono trovato davanti al frontale del trattore. In questo
momento la doppia linea di sicurezza era finita, più precisamente mi trovavo
già sul viadotto che attraversa il fiume Ticino.
Il mio autoarticolato si
trovava ancora completamente sulla corsia centrale. Il veicolo che si trovava a
destra deve essersi spostato verso di me e avere colliso con la mia cabina
dietro alla ruota anteriore destra, perché in quel punto ho riscontrato dei
graffi. A mio modo di vedere l’automobile ha toccato il mio veicolo con il suo
specchietto sinistro e in seguito ha fatto una brusca sterzata verso destra
perdendo poi il controllo. Dico questo perché lo specchietto è stato trovato
all’incirca 30 cm dalla linea di direzione a destra della corsia centrale,
all’interno della stessa”.
4. Il co-protagonista, dal
canto suo, ha così descritto l’accaduto:
“Provenienti da__________
siamo entrati in autostrada allo svincolo di __________ e siamo rimasti sulla
corsia di destra. Appena siamo entrati in autostrada abbiamo notato che di
fianco a noi c’era un veicolo pesante il quale stava già circolando proveniente
da Lugano. Noi abbiamo quindi continuato a circolare sulla corsia di destra e
lui sulla corsia centrale. Dopo circa 500 metri dallo svincolo mi trovavo leggermente più avanti rispetto al veicolo pesante. Improvvisamente ho notato che lui
aveva inserito l’indicatore di direzione destro e voleva spostarsi sulla mia
corsia. Ho quindi pensato che avrebbe aspettato che io gli passavo davanti
prima di cambiare corsia e invece lui si è spostato verso destra. Il tutto si è
svolto molto velocemente e non ho potuto fare niente in quanto comunque alla
mia destra c’era la barriera. L’urto è avvenuto con la parte laterale destra
del suo trattore a sella contro la parte posteriore della mia fiancata
sinistra. A seguito della collisione il mio veicolo ha cominciato a ruotare in
senso antiorario strisciando con la fiancata sinistra contro la parte anteriore
del veicolo pesante” (cfr. verbale __________ 10 settembre 2011, pag. 2/4).
L’automobilista ha inoltre
dichiarato che “sono convinto che non mi ha visto, a mio modo di vedere ci
trovavamo nel suo angolo morto. Comunque davanti a noi c’erano altri veicoli.
Era però da diversi metri che mi trovavo a circolare di fianco a lui
all’altezza della sua cabina” (cfr. R3).
5. La difesa ha evidenziato
come l’imputato deve essere prosciolto dall’addebito mossogli, ritenuto che la
descrizione dei fatti contenuta nel decreto d'accusa non è verificabile o
accertabile.
In concreto, si è in
effetti in presenza di versioni contrapposte che non risultano a priori
inverosimili.
Fatti
5.1. Nondimeno a una più
attenta valutazione delle dichiarazioni dei protagonisti, la versione
dell’imputato non risulta credibile.
Anzitutto, la spiegazione da
lui fornita sulla dinamica della collisione non appare per nulla plausibile.
Pacifico è – sulla base dei
segni riscontrati sulla carrozzeria dell’autoarticolato e sulle dichiarazioni
almeno su questo punto convergenti – che dopo la collisione con la cabina
dietro alla ruota anteriore destra del trattore, il veicolo del co-protagonista
ha iniziato a ruotare in senso antiorario strisciando dapprima con la fiancata
sinistra contro la parte anteriore del trattore, toccando quindi il serbatoio
del diesel che si trova sulla parte sinistra dello stesso, per poi essere proiettata
con la parte posteriore contro il guidovia centrale, terminando la sua corsa
sulla corsia di sinistra nella posizione finale indicata dalla foto 5 di cui al
rapporto di polizia.
L’imputato sostiene che la
vettura si sarebbe spostata a sinistra e avrebbe toccato il suo mezzo con lo
specchietto sinistro e in seguito fatto una brusca sterzata verso destra
perdendo poi il controllo e attraversando la carreggiata da destra a sinistra
davanti a lui. Tale spiegazione tuttavia non convince, ove appena si consideri
come il contraccolpo dopo l’impatto e la brusca sterzata verso destra avrebbero
avuto per effetto di rallentare sensibilmente la velocità della vettura, che
nei frangenti precedenti la collisione procedeva a velocità leggermente
superiore o pari a quella dell’autoarticolato, circostanza di cui non vi è
motivo di dubitare. Considerato che il camion ha proseguito alla stessa
andatura, mal si vede come la vettura che avrebbe invece subito un’importante
decelerazione dovuta alla sterzata, abbia potuto superarlo e ruotargli davanti.
La versione del protagonista __________,
secondo cui il convoglio, che circolava in posizione leggermente arretrata
rispetto alla sua, lo avrebbe urtato sulla parte posteriore nella fase di
spostamento a destra, è per contro perfettamente compatibile con la sequenza di
movimenti compiuta dalla sua vettura e appare pertanto logica e credibile.
5.2. Talune dichiarazioni
dell’imputato destano poi qualche perplessità.
In primo luogo appare
sintomatico che egli abbia ammesso di aver scorto in lontananza il veicolo
condotto dal co-protagonista e di non averlo più visto sino al momento
dell’infortunio, quando è improvvisamente riapparso.
Tale “comparizione”,
sulla quale nemmeno l’imputato ha saputo darsi spiegazioni, non depone a suo
favore. In realtà il motivo principale dell’infortunio è da ricercare proprio
nel fatto che il conducente dell’autoarticolato non aveva visto che alla sua
destra stava circolando un veicolo. Egli era convinto che non c’era più nessuno
e si è accorto della presenza solo quando l’ha visto comparire davanti al suo
automezzo dopo avere sentito uno stridere di copertoni che ha ritenuto essere
dovuto a una frenata, ma che molto più verosimilmente era da ascrivere al
movimento laterale e rotatorio del veicolo __________ a seguito della
collisione.
Peraltro vi è da notare che per
spostare un veicolo piccolo e leggero come una Toyota Yaris un autoarticolato
delle dimensioni e del peso di quello condotto dall’imputato non deve neppure
dare un colpo molto forte. Potrebbe quindi darsi che Beat Meier non abbia
neppure sentito il colpo dovuto alla collisione.
In secondo luogo, risulta pure
incomprensibile e del tutto illogico il fatto che nonostante la proclamata
intenzione di rientrare sulla corsia di destra (manifestata almeno 500 metri prima, considerato che l’indicatore di direzione è stato esposto per almeno un minuto),
l’imputato sia rimasto sulla corsia centrale dopo che l’unico ostacolo da lui
visto a destra, il veicolo bianco con targhe bernesi, si era, per suo stesso
dire, allontanato. Ciò che porta giocoforza a concludere che anche su questo
aspetto la versione di IM 1 non è credibile. Diversamente, la versione di __________,
peraltro più precisa, è compatibile con il movimento compiuto dalla sua vettura
ed è pertanto da ritenere più credibile e da preferire a quella dell’imputato.
5.3. Si noti, infine, che a
Considerandi
sostegno della sua versione, l’imputato durante l’istruttoria dibattimentale ha
pure specificato che “mi preme ancora rilevare che sono stato io stesso a
chiamare la polizia utilizzando il telefono che mi era stato gentilmente
prestato da un automobilista tedesco che seguiva il mio autoarticolato e che
dopo avere assistito ai fatti si era pure fermato. L’agente Nodari che è
intervenuto ha interrogato questo automobilista e ho sentito che egli ha avuto
modo di segnalare all’agente di non avere visto alcun spostamento a destra da
parte mia, ma che ho sempre proseguito in modo rettilineo sulla corsia
centrale. Purtroppo questa persona non è stata verbalizzata; l’agente dopo
averla interrogata l’ha lasciata ripartire”.
Interrogato in aula a questo
proposito, l’agente non ha tuttavia saputo confermare quanto addotto
dall’imputato, anzi ha dichiarato che:
“Sinceramente non mi ricordo
ora il fatto; devo rilevare che non è da escludere che ci sia qualcuno che si
sia fermato e che io abbia anche potuto parlargli insieme, tuttavia se questa
persona non è stata verbalizzata è perché dal colloquio è emerso che non poteva
fornire elementi utili per stabilire la dinamica dell’incidente.
Proprio perché non ricordo
quanto sostiene l’imputato non posso neppure dire se è corretto quanto da lui
affermato in merito a quello che avrebbe sentito dire dal conducente tedesco.
Osservo che se questo conducente avesse detto quello che mi ha detto il giudice
lo stesso sarebbe stato verbalizzato perché il fatto è da ritenere importante
per stabilire la dinamica”.
6.
In definitiva, dopo aver
vagliato gli atti istruttori, questo giudice non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli nel decreto d'accusa.
7.
La multa proposta dalla
Sezione della circolazione risulta peraltro correttamente commisurata al grado
di colpa, confacentemente proporzionata al caso concreto, tenendo adeguatamente
conto del pericolo causato dal comportamento dell’imputato, e contenuta nei
limiti di legge. La stessa merita conferma.
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1 LCStr, 3
cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione per avere, il 10 settembre 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale __________ circolato sull’autostrada A2,
omettendo di prestare le dovuta attenzione alla circolazione, per cui, eseguiva
un cambio di corsia da sinistra verso destra malgrado la presenza di una
vettura con la quale conseguentemente collideva.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 630.- tassa di giustizia
fr. 20.- spese giudiziarie
fr. 1'050.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster