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Decisione

91.2012.12

Circolare sull'autostrada A2, omettendo di prestare le dovuta attenzione alla circolazione; cambio di corsia da sinistra verso destra malgrado la presenza di una vettura con conseguente collisione

19 giugno 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

5.1. Nondimeno a una più

attenta valutazione delle dichiarazioni dei protagonisti, la versione

dell’imputato non risulta credibile.

Anzitutto, la spiegazione da

lui fornita sulla dinamica della collisione non appare per nulla plausibile.

Pacifico è – sulla base dei

segni riscontrati sulla carrozzeria dell’autoarticolato e sulle dichiarazioni

almeno su questo punto convergenti – che dopo la collisione con la cabina

dietro alla ruota anteriore destra del trattore, il veicolo del co-protagonista

ha iniziato a ruotare in senso antiorario strisciando dapprima con la fiancata

sinistra contro la parte anteriore del trattore, toccando quindi il serbatoio

del diesel che si trova sulla parte sinistra dello stesso, per poi essere proiettata

con la parte posteriore contro il guidovia centrale, terminando la sua corsa

sulla corsia di sinistra nella posizione finale indicata dalla foto 5 di cui al

rapporto di polizia.

L’imputato sostiene che la

vettura si sarebbe spostata a sinistra e avrebbe toccato il suo mezzo con lo

specchietto sinistro e in seguito fatto una brusca sterzata verso destra

perdendo poi il controllo e attraversando la carreggiata da destra a sinistra

davanti a lui. Tale spiegazione tuttavia non convince, ove appena si consideri

come il contraccolpo dopo l’impatto e la brusca sterzata verso destra avrebbero

avuto per effetto di rallentare sensibilmente la velocità della vettura, che

nei frangenti precedenti la collisione procedeva a velocità leggermente

superiore o pari a quella dell’autoarticolato, circostanza di cui non vi è

motivo di dubitare. Considerato che il camion ha proseguito alla stessa

andatura, mal si vede come la vettura che avrebbe invece subito un’importante

decelerazione dovuta alla sterzata, abbia potuto superarlo e ruotargli davanti.

La versione del protagonista __________,

secondo cui il convoglio, che circolava in posizione leggermente arretrata

rispetto alla sua, lo avrebbe urtato sulla parte posteriore nella fase di

spostamento a destra, è per contro perfettamente compatibile con la sequenza di

movimenti compiuta dalla sua vettura e appare pertanto logica e credibile.

5.2. Talune dichiarazioni

dell’imputato destano poi qualche perplessità.

In primo luogo appare

sintomatico che egli abbia ammesso di aver scorto in lontananza il veicolo

condotto dal co-protagonista e di non averlo più visto sino al momento

dell’infortunio, quando è improvvisamente riapparso.

Tale “comparizione”,

sulla quale nemmeno l’imputato ha saputo darsi spiegazioni, non depone a suo

favore. In realtà il motivo principale dell’infortunio è da ricercare proprio

nel fatto che il conducente dell’autoarticolato non aveva visto che alla sua

destra stava circolando un veicolo. Egli era convinto che non c’era più nessuno

e si è accorto della presenza solo quando l’ha visto comparire davanti al suo

automezzo dopo avere sentito uno stridere di copertoni che ha ritenuto essere

dovuto a una frenata, ma che molto più verosimilmente era da ascrivere al

movimento laterale e rotatorio del veicolo __________ a seguito della

collisione.

Peraltro vi è da notare che per

spostare un veicolo piccolo e leggero come una Toyota Yaris un autoarticolato

delle dimensioni e del peso di quello condotto dall’imputato non deve neppure

dare un colpo molto forte. Potrebbe quindi darsi che Beat Meier non abbia

neppure sentito il colpo dovuto alla collisione.

In secondo luogo, risulta pure

incomprensibile e del tutto illogico il fatto che nonostante la proclamata

intenzione di rientrare sulla corsia di destra (manifestata almeno 500 metri prima, considerato che l’indicatore di direzione è stato esposto per almeno un minuto),

l’imputato sia rimasto sulla corsia centrale dopo che l’unico ostacolo da lui

visto a destra, il veicolo bianco con targhe bernesi, si era, per suo stesso

dire, allontanato. Ciò che porta giocoforza a concludere che anche su questo

aspetto la versione di IM 1 non è credibile. Diversamente, la versione di __________,

peraltro più precisa, è compatibile con il movimento compiuto dalla sua vettura

ed è pertanto da ritenere più credibile e da preferire a quella dell’imputato.

5.3. Si noti, infine, che a

Considerandi

sostegno della sua versione, l’imputato durante l’istruttoria dibattimentale ha

pure specificato che “mi preme ancora rilevare che sono stato io stesso a

chiamare la polizia utilizzando il telefono che mi era stato gentilmente

prestato da un automobilista tedesco che seguiva il mio autoarticolato e che

dopo avere assistito ai fatti si era pure fermato. L’agente Nodari che è

intervenuto ha interrogato questo automobilista e ho sentito che egli ha avuto

modo di segnalare all’agente di non avere visto alcun spostamento a destra da

parte mia, ma che ho sempre proseguito in modo rettilineo sulla corsia

centrale. Purtroppo questa persona non è stata verbalizzata; l’agente dopo

averla interrogata l’ha lasciata ripartire”.

Interrogato in aula a questo

proposito, l’agente non ha tuttavia saputo confermare quanto addotto

dall’imputato, anzi ha dichiarato che:

“Sinceramente non mi ricordo

ora il fatto; devo rilevare che non è da escludere che ci sia qualcuno che si

sia fermato e che io abbia anche potuto parlargli insieme, tuttavia se questa

persona non è stata verbalizzata è perché dal colloquio è emerso che non poteva

fornire elementi utili per stabilire la dinamica dell’incidente.

Proprio perché non ricordo

quanto sostiene l’imputato non posso neppure dire se è corretto quanto da lui

affermato in merito a quello che avrebbe sentito dire dal conducente tedesco.

Osservo che se questo conducente avesse detto quello che mi ha detto il giudice

lo stesso sarebbe stato verbalizzato perché il fatto è da ritenere importante

per stabilire la dinamica”.

6.

In definitiva, dopo aver

vagliato gli atti istruttori, questo giudice non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli nel decreto d'accusa.

7.

La multa proposta dalla

Sezione della circolazione risulta peraltro correttamente commisurata al grado

di colpa, confacentemente proporzionata al caso concreto, tenendo adeguatamente

conto del pericolo causato dal comportamento dell’imputato, e contenuta nei

limiti di legge. La stessa merita conferma.

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1 LCStr, 3

cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione per avere, il 10 settembre 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale __________ circolato sull’autostrada A2,

omettendo di prestare le dovuta attenzione alla circolazione, per cui, eseguiva

un cambio di corsia da sinistra verso destra malgrado la presenza di una

vettura con la quale conseguentemente collideva.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 630.- tassa di giustizia

fr. 20.- spese giudiziarie

fr. 1'050.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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