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Decisione

91.2012.16

Inoltrarsi in un'intersezione, dopo fermata a uno "stop", collidendo con un motociclista sopraggiungente da sinistra

5 giugno 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.16

Data decisione, Autorità:

05.06.2012, PRPEN

Titolo:

Inoltrarsi in un'intersezione, dopo fermata a uno "stop", collidendo con un motociclista sopraggiungente da sinistra

PRECEDENZA

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 36 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 14 cpv. 1 ONCS

art. 36 cpv. 1 OSSTR

art. 75 cpv. 1 e 2 OSSTR

Incarto

n.

91.2012.16

349/806

Bellinzona

5

giugno 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 349/806 del

13 gennaio 2012;

preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della

circolazione

per essersi, il 6 settembre

2011 a__________, alla guida della vettura TI__________, dopo fermata a uno

“stop”, inoltrato in un’intersezione, collidendo con un motociclista

Considerandi

sopraggiungente da sinistra;

e propone la condanna alla

multa di fr. 400.- oltre alla tassa di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 1,

75.

cpv. 1 e 2 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.

CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per essersi, il 6 settembre 2011 a __________, alla guida della vettura TI __________, dopo fermata a uno “stop”, inoltrato in

un’intersezione, collidendo con un motociclista sopraggiungente da sinistra.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 860.- (ottocentosessanta) con

motivazione scritta e di fr. 460.- (quattrocentosessanta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 400.- multa

fr. 330.- tassa

di giustizia

fr. 130.- spese

giudiziarie

fr. 830.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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