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Decisione

91.2012.30

Uso illecito di uno fondo a scopo di posteggio

26 settembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.30

Data decisione, Autorità:

26.09.2012, PRPEN

Titolo:

Uso illecito di uno fondo a scopo di posteggio

PARCHEGGIO

art. 375bis CPC

Incarto

n.

91.2012.30

1304/806

Bellinzona

26

settembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 1304/806 del

13 gennaio 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

uso illecito di uno fondo a

scopo di posteggio

per avere illecitamente fatto

uso, il 2 novembre 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente Giudice di pace;

e propone la condanna alla

multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr.

10.-;

Considerandi

rilevato che il l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 375 bis CPC-TI; 258

CPC-CH; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio per avere illecitamente fatto uso, il

2.

novembre 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente Giudice di pace.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 50.-

(cinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.- (cinquecentoquaranta) con

motivazione scritta e di fr. 240.- (duecentoquaranta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 50.- multa

fr. 180.- tassa

di giustizia

fr. 60.- spese

giudiziarie

fr. 290.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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