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Decisione

91.2012.49

Infrazione alle norme della circolazione

4 ottobre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.49

Data decisione, Autorità:

04.10.2012, PRPEN

Titolo:

Infrazione alle norme della circolazione

CINTURA

PADRONANZA DEL VEICOLO

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 96 ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

91.2012.49

6919/806

Bellinzona

4

ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 6919/806 del

9 marzo 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per avere, il 19 dicembre 2011 in territorio di __________, alla guida del motoveicolo TI __________ circolato a velocità

eccessiva (dichiarata di circa 70 - 75 Km/h nonostante il vigente limite a 50 Km/h), per cui dopo aver oltrepassato un dosso perdeva la padronanza di guida

spostandosi a destra e collidendo con il cordolo del marciapiedi, un muro e

rispettiva ringhiera ivi presenti. Inoltre non indossava in modo corretto il

Considerandi

casco di protezione;

e propone la condanna alla

multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 120.- e alle spese di fr. 80.-.

rilevato che il difensore chiede in via

principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione e in via

subordinata limitatamente alle imputazioni di velocità eccessiva e di perdita

di padronanza;

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32, 57 cpv. 5 lett. b, 103 cpv.

1, 106 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 3b cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 96 ONC,

22.

cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno dibattimento

e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere circolato il 19 dicembre 2011 in territorio di Agno alla guida del motoveicolo TI 53172 senza indossare in modo corretto il

casco di protezione.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 60.-

(sessanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento) con motivazione

scritta e senza né tasse né spese senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 60.- multa

fr. 60.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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