91.2012.49
Infrazione alle norme della circolazione
4 ottobre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2012.49
Data decisione, Autorità:
04.10.2012, PRPEN
Titolo:
Infrazione alle norme della circolazione
CINTURA
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 96 ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
91.2012.49
6919/806
Bellinzona
4
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 6919/806 del
9 marzo 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere, il 19 dicembre 2011 in territorio di __________, alla guida del motoveicolo TI __________ circolato a velocità
eccessiva (dichiarata di circa 70 - 75 Km/h nonostante il vigente limite a 50 Km/h), per cui dopo aver oltrepassato un dosso perdeva la padronanza di guida
spostandosi a destra e collidendo con il cordolo del marciapiedi, un muro e
rispettiva ringhiera ivi presenti. Inoltre non indossava in modo corretto il
Considerandi
casco di protezione;
e propone la condanna alla
multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 120.- e alle spese di fr. 80.-.
rilevato che il difensore chiede in via
principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione e in via
subordinata limitatamente alle imputazioni di velocità eccessiva e di perdita
di padronanza;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32, 57 cpv. 5 lett. b, 103 cpv.
1, 106 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 3b cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 96 ONC,
22.
cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno dibattimento
e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione per avere circolato il 19 dicembre 2011 in territorio di Agno alla guida del motoveicolo TI 53172 senza indossare in modo corretto il
casco di protezione.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 60.-
(sessanta);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento) con motivazione
scritta e senza né tasse né spese senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 60.- multa
fr. 60.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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