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Decisione

91.2012.51

Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

28 settembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.51

Data decisione, Autorità:

28.09.2012, PRPEN

Titolo:

Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

CONTRAVVENZIONE LCP

art. 32 LCP

Incarto

n.

91.2012.51

6/303

Bellinzona

28

settembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: , )

visto il decreto d’accusa n. 6/303 del

20 gennaio 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla Legge

sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

per avere in data 2 - 4 dicembre

2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________, posato una rete da

fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in posa al sabato e

alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio 4 dicembre

2011);

e propone la condanna alla

multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di

Considerandi

fr. 20.-;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 32 LCP in relazione agli

art. 4 cpv. 3, allegato 2 art. 2 cpv. 3 RALCP; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348

e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni per

avere in data 2 - 4 dicembre 2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________,

posato una rete da fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in

posa al sabato e alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio

4.

dicembre 2011).

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione

scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.- multa

fr. 170.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 420.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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