91.2012.51
Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
28 settembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2012.51
Data decisione, Autorità:
28.09.2012, PRPEN
Titolo:
Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 32 LCP
Incarto
n.
91.2012.51
6/303
Bellinzona
28
settembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: , )
visto il decreto d’accusa n. 6/303 del
20 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
contravvenzione alla Legge
sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
per avere in data 2 - 4 dicembre
2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________, posato una rete da
fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in posa al sabato e
alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio 4 dicembre
2011);
e propone la condanna alla
multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di
Considerandi
fr. 20.-;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 32 LCP in relazione agli
art. 4 cpv. 3, allegato 2 art. 2 cpv. 3 RALCP; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348
e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni per
avere in data 2 - 4 dicembre 2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________,
posato una rete da fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in
posa al sabato e alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio
4.
dicembre 2011).
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione
scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.- multa
fr. 170.- tassa
di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 420.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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