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Decisione

91.2012.54

Contravvenzione della LF contro il lavoro nero

26 ottobre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.54

Data decisione, Autorità:

26.10.2012, PRPEN

Titolo:

Contravvenzione della LF contro il lavoro nero

ALTRE INFRAZIONI

art. 18 LLN

Incarto

n.

91.2012.54

LLN-2012-008

Bellinzona

26

ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carolina

Brusco in qualità di segertaria per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. LLN-2012-008

del 15 marzo 2012;

preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

contravvenzione della LF

contro il lavoro nero

per aver violato l’obbligo di

fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino

l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al

diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte;

e propone la condanna alla

multa di fr. 3'300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

Considerandi

rilevato che il difensore chiede in via

principale il proscioglimento e in via subordinata una massiccia riduzione

della multa ;

richiamati gli art. 18 LLN; 106 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di contravvenzione

della LF contro il lavoro nero per avere violato ad __________ tra gennaio e

febbraio 2012 l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i

documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di

autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali,

stranieri e imposte alla fonte.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 800.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 950.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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