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Decisione

91.2012.66

Circolare senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che precede, urtandolo posteriormente

21 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.66

Data decisione, Autorità:

21.11.2012, PRPEN

Titolo:

Circolare senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che precede, urtandolo posteriormente

PRECEDENZA

art. 31 cpv. 1 LCSTR

art. 34 cpv. 4 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 3 cpv. 1 ONCS

art. 12 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

91.2012.66

8675/805

Bellinzona

21

novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 8675/805 del

30 marzo 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per avere, il 16 gennaio 2012 in territorio di __________, alla guida della vettura TI __________ circolato senza prestare la

dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente

da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente;

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di

fr. 70.-;

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 106

CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione, per avere, il 16 gennaio 2012 in territorio di __________, alla guida della vettura TI __________ circolato senza prestare la

dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente

da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 720.- (settecentoventi) con motivazione

scritta e di fr. 320.- (trecentoventi) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 120.- spese

giudiziarie

fr. 520.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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