91.2012.67
Infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione; per avere permesso, in qualità di gerente, che nella terrazza dell'esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro, si potess
22 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2012.67
Data decisione, Autorità:
22.11.2012, PRPEN
Titolo:
Infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione; per avere permesso, in qualità di gerente, che nella terrazza dell'esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro, si potesse fumare
FUMO
art. 21 LEAR
art. 35 LEAR
art. 44 LEAR
Incarto
n.
91.2012.67
47/206
Bellinzona
22
novembre 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 47/206 del
13 aprile 2012;
preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla Legge sugli
esercizi alberghieri e sulla ristorazione
per avere permesso, quale gerente
del “__________” a __________, che nella terrazza dell’esercizio, chiusa per
più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si potesse
fumare; al momento del controllo su ogni tavolo c’era un posacenere;
e propone la condanna alla multa
di fr. 320.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1. L’Ufficio del commercio
e dei passaporti rimprovera a IM 1, nella sua qualità di gerente del “__________”
a __________, di avere permesso che nella terrazza dell’esercizio, chiusa per
più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si potesse
fumare, ritenuto che al momento del controllo su ogni tavolo c’era un posacenere.
Considerandi
2.
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 21, 35 e 44 Lear, nonché degli art. 50, 51, 73
cpv. 1 e 74 lett. e RLear.
3.
Per l’art. 35 cpv. 1
Lear all’interno degli esercizi è vietato fumare. È riservata la facoltà di
creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti
ai fumatori (cpv. 2).
Per quanto riguarda i requisiti
strutturali, l’art. 50 RLear specifica che gli spazi chiusi adibiti ai fumatori
di cui all’art. 35 cpv. 2 della legge: (a) possono avere una capienza massima
pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio
d’alloggio; (b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici
conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di
classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria; e (c) devono
essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una
porta a chiusura automatica.
L’art. 51 RLear sancisce che sono
considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente
verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del
soffitto non è presa in considerazione (cpv. 1). Tende, gazebo, vetrate,
terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se
non rispondono ai requisiti del cpv. 1 (cpv. 2). In ogni caso non possono
essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio
(cpv. 3).
Giusta l’art. 21 Lear il
gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua
presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti; il regolamento fissa le
modalità della sua presenza e reperibilità. In particolare, a norma dell’art.
74.
lett. e) RLear egli è responsabile di vigilare al rispetto dei divieti di:
vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare
il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear).
Le infrazioni alla legge
e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr.
50.
– ad un massimo di fr. 40’000.– (art. 44 cpv. 1 Lear). Sono punibili il
gerente o chi lo sostituisce nel senso dell’art. 22 cpv. 2 (art. 44 cpv. 3
lett. a Lear).
4.
Il difensore ha chiesto
il proscioglimento dell’imputato considerato che “la zona definita
“terrazza” appare come un luogo completamente sprovvisto di copertura, così che
l’evacuazione del fumo, e con essa la protezione della salute degli avventori e
dei lavoratori contro le conseguenze del fumo passivo, appare, a suo dire
ampiamente garantita”. Il difensore sostiene infatti che “il richiamo
del cpv. 1 dell’art. 51 ad una “apertura nel soffitto”, lascia chiaramente
intendere che in caso di presenza di un soffitto, la libera evacuazione del
fumo e l’aerazione dello spazio vengono limitate e tale limitazione viene
ovviata da una semplice apertura nel soffitto medesimo. Al contrario,
laddove, come nel caso concreto, il soffitto è completamente assente, non può
nemmeno tornare applicabile il concetto di apertura, così che la norma non può
essere applicata in modo restrittivo, pena l’arbitrarietà della decisione”.
Egli soggiunge che “le
delimitazioni laterali vetrate, poste ai lati della zona in questione, non sono
in alcun modo congiunte ad altre parti della struttura o dell’edificio adiacente,
con la conseguenza che, nemmeno in questo caso, può essere individuata una
situazione di chiusura e di limitazione dell’aerazione naturale dello spazio” (cfr.
osservazioni 9 marzo 2012 pag. 2/3, richiamate in sedi di arringa). Egli
pretende, in definitiva, che la situazione ambientale della zona esterna
all’esercizio pubblico che si riscontra nel periodo invernale in presenza delle
vetrature laterali, non differisce sostanzialmente dalla situazione estiva,
quando la zona esterna appare priva di tali vetrature, ragion per cui nella
terrazza non può essere fatto divieto di fumare.
A sostegno del proscioglimento
egli si rifà inoltre ad alcune sentenze emesse da questa Pretura in relazione a
fattispecie analoghe, in cui questo giudice, analizzando il Regolamento
concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico ove è vietato
fumare del 27 marzo 2007, ammetteva che uno spazio potrebbe ritenersi aperto
quando presenta un’apertura di almeno la metà del soffitto.
5.
In concreto, si rileva
anzitutto che le sentenze invocate sono state emanate sotto l’egida della
legislazione precedentemente in vigore, ovvero la Les pubb, la quale non
specificava direttamente cosa si intendeva per “spazio chiuso”, di modo che
tale nozione giuridica andava interpretata alla luce della protezione della
salute, e meglio con riferimento all’art. 1 del predetto regolamento (fondato
sulla l’art. 52 cpv. 3 Legge sanitaria) che sanciva che tende e gazebo sono
considerati chiusi se non aperti almeno al 50%. Inoltre è stato preso in
considerazione il rapporto esplicativo all’Ordinanza concernente la protezione
contro il fumo passivo dell’Ufficio federale della sanità pubblica del giugno
2009.
(cfr. pag. 5/16).
Ciò premesso, si osserva che a
mente dell’art. 4 della Legge federale concernente la
protezione contro il fumo passivo, i Cantoni
possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute. È precisamente
quanto fatto dal Canton Ticino, che contestualmente alla revisione della
legislazione sugli esercizi pubblici si è dotato di una nuova legge (la Legge sugli
esercizi alberghieri e la ristorazione, in vigore dal 1° aprile 2011) e del
relativo nuovo regolamento d’applicazione.
Per
quanto riguarda il divieto di fumo negli esercizi pubblici, l’art. 51
RLear prevede che sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano
un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della
struttura, ritenuto che l’apertura del soffitto non è presa in considerazione
(cpv. 1).
Detta norma, entro il quadro legale
fissato dal diritto superiore, è quindi più restrittiva per rapporto a quanto
sancito dalla legislazione precedentemente in vigore, poiché non considera l’eventuale
apertura del soffitto. In ogni caso essa impone un’apertura del 50%
indipendentemente dall’altezza delle pareti.
Scopo della legge è infatti
quello di garantire un sufficiente ricambio d’aria, mediante un’apertura minima
pari alla metà del perimetro negli spazi all’esterno, rispettivamente, nei
locali chiusi, mediante l’installazione di appositi impianti di ventilazione
che devono rispondere a precisi requisiti tecnici che vanno verificati
preventivamente nell’ambito della procedura di rilascio della licenza di
costruzione.
6.
Nella fattispecie, le
pareti (frangivento) installate nel periodo invernale sui quattro lati della
terrazza, seppur di un’altezza di 1.75 m e non a tutt’altezza (come risulta dalle osservazioni 9 marzo 2012), hanno la precisa funzione di proteggere
dall’aria, in specie fredda; in altri termini, si vuole precisamente che non
arrivi troppa aria sugli avventori che siedono ai tavolini.
Ora, a mente di questo giudice,
il legislatore ha ritenuto che in difetto di un’apertura minima laterale non
c’è un ricambio sufficiente di aria per garantire la protezione delle persone
dal fumo, e questo a prescindere dall’eventuale apertura del tetto, donde la
precisazione nel regolamento.
Sebbene sia risaputo che per la
sua densità il fumo abbia tendenza a salire in alto, l’esistenza di un circuito
d’aria laterale appare più efficace al fine di evacuare l’aria fumosa.
Peraltro, come detto, anche l’altezza
della pareti non è decisiva. Ne segue che i requisiti posti dal regolamento per
poter ammettere che ci si trovi in presenza di uno spazio aperto non sono
adempiute. Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso in cui il
telone spiovente che copre l’intera terrazza è abbassato (come si evince dalle
fotografie scattate il 12 gennaio 2012 dalla polizia e annesse al rapporto di
servizio 17 gennaio 2012), con la conseguenza che circola meno aria. L’imputato
non può quindi ragionevolmente pretendere che la situazione sia paragonabile a
quella esistente durante il periodo estivo, laddove le pareti non sono
installate.
Dispositivo
Per questi motivi occorre
concludere che egli è autore colpevole del reato che gli viene rimproverato.
7. La multa proposta
dall’Ufficio del commercio e dei passaporti risulta peraltro correttamente
commisurata al grado di colpa, confacentemente proporzionata al caso concreto e
contenuta nei limiti di legge. La stessa merita conferma.
richiamati gli art. 44 Lear in relazione con
gli art. 21, 35 Lear, 50, 51, 73 cpv. 1, 74 lett. e RLear; 106 CP; 80 e segg.,
84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione per avere permesso,
quale gerente del “__________” a __________, che nella terrazza dell’esercizio,
chiusa per più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si
potesse fumare; al momento del controllo, effettuato il 12 gennaio 2012 alle
09:45, su ogni tavolo c’era un posacenere.
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla multa di fr. 320.-
(trecentoventi);
2.1.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione
scritta e di fr. 310.- (trecentodieci) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 320.- multa
fr. 630.- tassa di giustizia
fr. 80.- spese
giudiziarie
fr. 1'030.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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