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Decisione

91.2012.67

Infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione; per avere permesso, in qualità di gerente, che nella terrazza dell'esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro, si potess

22 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.67

Data decisione, Autorità:

22.11.2012, PRPEN

Titolo:

Infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione; per avere permesso, in qualità di gerente, che nella terrazza dell'esercizio, chiusa per più del 50% del suo perimetro, si potesse fumare

FUMO

art. 21 LEAR

art. 35 LEAR

art. 44 LEAR

Incarto

n.

91.2012.67

47/206

Bellinzona

22

novembre 2012

Sentenza

con motivazione

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 47/206 del

13 aprile 2012;

preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla Legge sugli

esercizi alberghieri e sulla ristorazione

per avere permesso, quale gerente

del “__________” a __________, che nella terrazza dell’esercizio, chiusa per

più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si potesse

fumare; al momento del controllo su ogni tavolo c’era un posacenere;

e propone la condanna alla multa

di fr. 320.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

considerato in fatto e in diritto

1. L’Ufficio del commercio

e dei passaporti rimprovera a IM 1, nella sua qualità di gerente del “__________”

a __________, di avere permesso che nella terrazza dell’esercizio, chiusa per

più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si potesse

fumare, ritenuto che al momento del controllo su ogni tavolo c’era un posacenere.

Considerandi

2.

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 21, 35 e 44 Lear, nonché degli art. 50, 51, 73

cpv. 1 e 74 lett. e RLear.

3.

Per l’art. 35 cpv. 1

Lear all’interno degli esercizi è vietato fumare. È riservata la facoltà di

creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti

ai fumatori (cpv. 2).

Per quanto riguarda i requisiti

strutturali, l’art. 50 RLear specifica che gli spazi chiusi adibiti ai fumatori

di cui all’art. 35 cpv. 2 della legge: (a) possono avere una capienza massima

pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio

d’alloggio; (b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici

conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di

classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria; e (c) devono

essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una

porta a chiusura automatica.

L’art. 51 RLear sancisce che sono

considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente

verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del

soffitto non è presa in considerazione (cpv. 1). Tende, gazebo, vetrate,

terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se

non rispondono ai requisiti del cpv. 1 (cpv. 2). In ogni caso non possono

essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio

(cpv. 3).

Giusta l’art. 21 Lear il

gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua

presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti; il regolamento fissa le

modalità della sua presenza e reperibilità. In particolare, a norma dell’art.

74.

lett. e) RLear egli è responsabile di vigilare al rispetto dei divieti di:

vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare

il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear).

Le infrazioni alla legge

e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr.

50.

– ad un massimo di fr. 40’000.– (art. 44 cpv. 1 Lear). Sono punibili il

gerente o chi lo sostituisce nel senso dell’art. 22 cpv. 2 (art. 44 cpv. 3

lett. a Lear).

4.

Il difensore ha chiesto

il proscioglimento dell’imputato considerato che “la zona definita

“terrazza” appare come un luogo completamente sprovvisto di copertura, così che

l’evacuazione del fumo, e con essa la protezione della salute degli avventori e

dei lavoratori contro le conseguenze del fumo passivo, appare, a suo dire

ampiamente garantita”. Il difensore sostiene infatti che “il richiamo

del cpv. 1 dell’art. 51 ad una “apertura nel soffitto”, lascia chiaramente

intendere che in caso di presenza di un soffitto, la libera evacuazione del

fumo e l’aerazione dello spazio vengono limitate e tale limitazione viene

ovviata da una semplice apertura nel soffitto medesimo. Al contrario,

laddove, come nel caso concreto, il soffitto è completamente assente, non può

nemmeno tornare applicabile il concetto di apertura, così che la norma non può

essere applicata in modo restrittivo, pena l’arbitrarietà della decisione”.

Egli soggiunge che “le

delimitazioni laterali vetrate, poste ai lati della zona in questione, non sono

in alcun modo congiunte ad altre parti della struttura o dell’edificio adiacente,

con la conseguenza che, nemmeno in questo caso, può essere individuata una

situazione di chiusura e di limitazione dell’aerazione naturale dello spazio” (cfr.

osservazioni 9 marzo 2012 pag. 2/3, richiamate in sedi di arringa). Egli

pretende, in definitiva, che la situazione ambientale della zona esterna

all’esercizio pubblico che si riscontra nel periodo invernale in presenza delle

vetrature laterali, non differisce sostanzialmente dalla situazione estiva,

quando la zona esterna appare priva di tali vetrature, ragion per cui nella

terrazza non può essere fatto divieto di fumare.

A sostegno del proscioglimento

egli si rifà inoltre ad alcune sentenze emesse da questa Pretura in relazione a

fattispecie analoghe, in cui questo giudice, analizzando il Regolamento

concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico ove è vietato

fumare del 27 marzo 2007, ammetteva che uno spazio potrebbe ritenersi aperto

quando presenta un’apertura di almeno la metà del soffitto.

5.

In concreto, si rileva

anzitutto che le sentenze invocate sono state emanate sotto l’egida della

legislazione precedentemente in vigore, ovvero la Les pubb, la quale non

specificava direttamente cosa si intendeva per “spazio chiuso”, di modo che

tale nozione giuridica andava interpretata alla luce della protezione della

salute, e meglio con riferimento all’art. 1 del predetto regolamento (fondato

sulla l’art. 52 cpv. 3 Legge sanitaria) che sanciva che tende e gazebo sono

considerati chiusi se non aperti almeno al 50%. Inoltre è stato preso in

considerazione il rapporto esplicativo all’Ordinanza concernente la protezione

contro il fumo passivo dell’Ufficio federale della sanità pubblica del giugno

2009.

(cfr. pag. 5/16).

Ciò premesso, si osserva che a

mente dell’art. 4 della Legge federale concernente la

protezione contro il fumo passivo, i Cantoni

possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute. È precisamente

quanto fatto dal Canton Ticino, che contestualmente alla revisione della

legislazione sugli esercizi pubblici si è dotato di una nuova legge (la Legge sugli

esercizi alberghieri e la ristorazione, in vigore dal 1° aprile 2011) e del

relativo nuovo regolamento d’applicazione.

Per

quanto riguarda il divieto di fumo negli esercizi pubblici, l’art. 51

RLear prevede che sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano

un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della

struttura, ritenuto che l’apertura del soffitto non è presa in considerazione

(cpv. 1).

Detta norma, entro il quadro legale

fissato dal diritto superiore, è quindi più restrittiva per rapporto a quanto

sancito dalla legislazione precedentemente in vigore, poiché non considera l’eventuale

apertura del soffitto. In ogni caso essa impone un’apertura del 50%

indipendentemente dall’altezza delle pareti.

Scopo della legge è infatti

quello di garantire un sufficiente ricambio d’aria, mediante un’apertura minima

pari alla metà del perimetro negli spazi all’esterno, rispettivamente, nei

locali chiusi, mediante l’installazione di appositi impianti di ventilazione

che devono rispondere a precisi requisiti tecnici che vanno verificati

preventivamente nell’ambito della procedura di rilascio della licenza di

costruzione.

6.

Nella fattispecie, le

pareti (frangivento) installate nel periodo invernale sui quattro lati della

terrazza, seppur di un’altezza di 1.75 m e non a tutt’altezza (come risulta dalle osservazioni 9 marzo 2012), hanno la precisa funzione di proteggere

dall’aria, in specie fredda; in altri termini, si vuole precisamente che non

arrivi troppa aria sugli avventori che siedono ai tavolini.

Ora, a mente di questo giudice,

il legislatore ha ritenuto che in difetto di un’apertura minima laterale non

c’è un ricambio sufficiente di aria per garantire la protezione delle persone

dal fumo, e questo a prescindere dall’eventuale apertura del tetto, donde la

precisazione nel regolamento.

Sebbene sia risaputo che per la

sua densità il fumo abbia tendenza a salire in alto, l’esistenza di un circuito

d’aria laterale appare più efficace al fine di evacuare l’aria fumosa.

Peraltro, come detto, anche l’altezza

della pareti non è decisiva. Ne segue che i requisiti posti dal regolamento per

poter ammettere che ci si trovi in presenza di uno spazio aperto non sono

adempiute. Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso in cui il

telone spiovente che copre l’intera terrazza è abbassato (come si evince dalle

fotografie scattate il 12 gennaio 2012 dalla polizia e annesse al rapporto di

servizio 17 gennaio 2012), con la conseguenza che circola meno aria. L’imputato

non può quindi ragionevolmente pretendere che la situazione sia paragonabile a

quella esistente durante il periodo estivo, laddove le pareti non sono

installate.

Dispositivo

Per questi motivi occorre

concludere che egli è autore colpevole del reato che gli viene rimproverato.

7. La multa proposta

dall’Ufficio del commercio e dei passaporti risulta peraltro correttamente

commisurata al grado di colpa, confacentemente proporzionata al caso concreto e

contenuta nei limiti di legge. La stessa merita conferma.

richiamati gli art. 44 Lear in relazione con

gli art. 21, 35 Lear, 50, 51, 73 cpv. 1, 74 lett. e RLear; 106 CP; 80 e segg.,

84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione per avere permesso,

quale gerente del “__________” a __________, che nella terrazza dell’esercizio,

chiusa per più del 50% del suo perimetro e avente la capacità di 40 posti, si

potesse fumare; al momento del controllo, effettuato il 12 gennaio 2012 alle

09:45, su ogni tavolo c’era un posacenere.

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla multa di fr. 320.-

(trecentoventi);

2.1.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione

scritta e di fr. 310.- (trecentodieci) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4. Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 320.- multa

fr. 630.- tassa di giustizia

fr. 80.- spese

giudiziarie

fr. 1'030.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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