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Decisione

91.2012.83

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

28 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2012.83

Data decisione, Autorità:

28.11.2012, PRPEN

Titolo:

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

PARCHEGGIO

art. 375bis CPC-TI

Incarto

n.

91.2012.83

15751/805

Bellinzona

28

novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 15751/805

del 8 giugno 2012;

preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

uso illecito di un fondo a

scopo di posteggio

per avere il 22 febbraio 2012 in territorio di __________ illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________,

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace;

e propone la condanna alla

multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr.

10.-;

Considerandi

rilevato che il l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 375bis CPC-TI; 106 CP; 80

e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio per avere il 22 febbraio 2012 in territorio di__________ illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________,

di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 50.-

(cinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 420.- (quattrocentoventi) con

motivazione scritta e di fr. 120.- (centoventi) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere impugnato

mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni

dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 50.- multa

fr. 80.- tassa

di giustizia

fr. 40.- spese

giudiziarie

fr. 170.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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