Lexipedia

Decisione

91.2013.109

Omettere di adempiere all'ordine di risanare l'impianto a combustione

15 novembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.109

Data decisione, Autorità:

15.11.2013, PRPEN

Titolo:

Omettere di adempiere all'ordine di risanare l'impianto a combustione

CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

art. 11 LPAMB

art. 16 LPAMB

art. 18 LPAMB

art. 61 cpv. 1 LPAMB

Incarto

n.

91.2013.109

03/607

Bellinzona

15

novembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 03/607 del

22 febbraio 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla LF

sulla protezione dell'ambiente,

per avere omesso di adempiere

all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________

RFD di __________, di sua proprietà, entro il __________ emesso dal Municipio

Considerandi

di __________ con risoluzione 22 maggio 2006;

e propone la condanna alla

multa di fr. 4'863.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 150.-;

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 11, 16, 18 e 61 cpv. 1

LPAmb; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sulla protezione dell'ambiente per avere omesso di adempiere all’ordine

di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD

di __________, di sua proprietà, entro il __________ emesso dal Municipio di __________

con decisione 22 maggio 2006.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 800.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 1'000.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster