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Decisione

91.2013.199

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti venatori e tentato di abbattere una seconda lepre; chiede per

entrambi gli imputati una riduzione della multa, come pure della durata della

privazione del diritto di cacciare, da fissare in un anno sospeso per IM 2 e un

anno da espiare per IM 1; contesta infine il risarcimento dei capi abbattuti;

richiamati gli art. 18 LCP; 11, 16 cpv. 2, 41,

43, 45 LCC; 17, 29 lett. a) e lett. c), 42 cpv. 1 lett. b cifra 1, 43 lett. b e

67 RALCC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LC sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

per avere, in data 21 ottobre 2012 in località __________ in territorio del

Comune di __________, abbattuto un esemplare di lepre comune omettendo

d’iscriverlo sul foglio di controllo. Il selvatico è poi stato consegnato al

compagno di caccia, sig. __________ di __________, senza allegare

l’autorizzazione annuale e il relativo foglio di controllo, allo scopo di

occultare e trafugare la lepre.

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. alla privazione del

diritto di caccia effettivo per 2 (due) anni.

2.3. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 620.- (seicentoventi) con

motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

3. È confermata la confisca della

lepre comune abbattuta da IM 1.

4. IM 2 è autore colpevole di contravvenzione

alla LC sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

per avere, in data 21 ottobre 2012 in località __________ in territorio del

Comune di __________, abbattuto un esemplare di lepre comune omettendo

d’iscriverlo sul foglio di controllo, mettendo successivamente il selvatico in

Considerandi

un sacco dei rifiuti e occultando il tutto sotto la neve. In seguito ha

intenzionalmente sparato ad un altro capo di lepre comune pur non avendone più

il diritto in quanto in precedenza aveva già ucciso una lepre. Inoltre, ha pure

esercitato la caccia (colpo in canna) senza portare con sé la patente e il

relativo foglio di controllo (documenti lasciati nel sacco di montagna in consegna al compagno di caccia sig. IM 2 di __________).

5.

Di conseguenza IM 2 è

condannato:

5.1

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

5.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

5.2

alla privazione del

diritto di caccia effettivo per 2 (due) anni.

5.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 620.- (seicentoventi) con

motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

6.

È confermata la confisca della

lepre comune abbattuta da IM 2

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

8.

Intimazione a:

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1,

fr. 600.- multa

fr. 170.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 820.- totale

Distinta spese a carico di IM 2

fr. 800.- multa

fr. 170.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 1'020.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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