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Decisione

91.2013.212

Omettere, quale gerente di un affittacamere, di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati

13 dicembre 2013Italiano2 min

Omettere, quale gerente di un affittacamere, di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati

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Numero d'incarto:

Fatti

91.2013.212

Data decisione, Autorità:

13.12.2013, PRPEN

Titolo:

Omettere, quale gerente di un affittacamere, di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati

GERENTE

art. 26 LEAR

art. 44 LEAR

Incarto

n.

91.2013.212

5/108

Bellinzona

13

dicembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone

Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 5/108 del

19 aprile 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

violazione dell’obbligo di

notifica

per avere, in qualità di

gerente dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare

elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________;

e propone la condanna alla

multa di fr. 700.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di

fr. 30.-;

Considerandi

rilevato che l’imputato chiede la

riduzione della multa;

richiamati l’art. 44 Lear in relazione con gli

art. 26 Lear, 1, 1a e 5 del Regolamento che disciplina le notifiche degli

ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348

e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. è autore colpevole di

violazione dell’obbligo di notifica per avere, in qualità di gerente

dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare

elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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