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Decisione

91.2013.214

Rallentare bruscamente la corsa causando il tamponamento da parte del veicolo che la seguiva

13 marzo 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.214

Data decisione, Autorità:

13.03.2014, PRPEN

Titolo:

Rallentare bruscamente la corsa causando il tamponamento da parte del veicolo che la seguiva

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 26 cpv. 1 LCSTR

art. 37 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cpv. 1 LCSTR

art. 12 cpv. 2 ONCS

Incarto

n.

91.2013.214

23127/308

Bellinzona

13

marzo 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 23127/308

del 19 luglio 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per avere, il __________ a __________,

alla guida della vettura TI __________ rallentato bruscamente la corsa,

causando di conseguenza il tamponamento da parte del veicolo che la seguiva;

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di

fr. 70.-;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 37 cpv. 1 LCStr, 12 cpv. 2 ONC; 106 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere, il __________ a __________, alla guida

della vettura TI __________ rallentato bruscamente la corsa, causando di conseguenza

il tamponamento da parte del veicolo che la seguiva.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla multa di fr. 150.-

(centocinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione

scritta e di fr. 320.- (trecentoventi) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 150.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 120.- spese

giudiziarie

fr. 470.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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