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Decisione

91.2013.223

Infrazione alle norme della circolazione

18 dicembre 2013Italiano3 min

alle norme della circolazione per avere, in data __________, in territorio di __________,

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Numero d'incarto:

91.2013.223

Data decisione, Autorità:

18.12.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione alle norme della circolazione

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 26 cpv. 1 LCSTR

art. 31 cpv. 1 LCSTR

art. 51 cpv. 1 LCSTR

art. 51 cpv. 3 LCSTR

art. 90 cpv. 1 LCSTR

art. 92 cpv. 1 LCSTR

art. 3 cpv. 1 ONCS

art. 17 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

91.2013.223

28110/390

Bellinzona

18

dicembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Luca

Cattaneo in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 28110/390

del 13 settembre 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per avere, in data __________,

in territorio di __________, alla guida della vettura ZG __________,

nell’uscire da un parcheggio in fase di retromarcia urtato un retrostante

veicolo posteggiato e per essersi in seguito allontanata omettendo di osservare

Fatti

i doveri imposti dalla legge in caso di incidente;

e propone la condanna alla

multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di

fr. 70.-;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;

art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 80 e segg.,

84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere, in data __________, in territorio di __________,

alla guida della vettura ZG __________, nell’uscire da un parcheggio in fase di

retromarcia urtato un retrostante veicolo posteggiato e per essersi in seguito

allontanata omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di

incidente.

2. Di conseguenza IM 1IM 1 è

condannata:

2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

Considerandi

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

(per sé e per IM 1),

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 300.- multa

fr. 230.- tassa di giustizia

fr. 120.- spese

giudiziarie

fr. 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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