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Decisione

91.2013.244

Circolare alla velocità di 66 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 50 Km/h

28 gennaio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.244

Data decisione, Autorità:

28.01.2014, PRPEN

Titolo:

Circolare alla velocità di 66 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 50 Km/h

VELOCITÀ

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 32 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cpv. 1 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. a ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

91.2013.244

26107/308

Bellinzona

28

gennaio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 26107/308

del 23 agosto 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per avere, il __________, alla

guida del veicolo (I) __________, circolato nell’abitato di __________ a

velocità superante i 50 km/h ivi prescritti;

velocità accertata con

apparecchio laser: 69 km/h

velocità punibile dedotta la

tolleranza: 66 km/h;

Considerandi

e propone la condanna alla

multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di

fr. 30.-;

rilevato che l’imputata chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in

relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22

cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere, il __________, alla guida del veicolo

(I) __________, circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti;

velocità accertata con

apparecchio laser: 69 km/h

velocità punibile dedotta la

tolleranza: 66 km/h;

2.

Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1

alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1 via Camparoncino 2

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 250.- multa

fr. 80.- tassa

di giustizia

fr. 20.- spese

giudiziarie

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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