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Decisione

91.2013.249

Contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera (mancata assunzione di impiego)

29 aprile 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.249

Data decisione, Autorità:

29.04.2014, PRPEN

Titolo:

Contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera (mancata assunzione di impiego)

ALTRE INFRAZIONI

art. 12 LDIST

Incarto

n.

91.2013.249

BIL 2013.715

Bellinzona

29

aprile 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. BIL

2013.715 dell’8 ottobre 2013;

preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla LF sui

lavoratori distaccati in Svizzera

per aver fornito informazioni

false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica

n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di __________

un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa

dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta

che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ____________________

di __________ (mancata assunzione di impiego);

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 1'500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 150.-;

rilevato che l’imputato chiede la

riduzione della sanzione;

richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e

segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per aver fornito informazioni

false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica

n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di Tenero un’attività

lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa

dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta

che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ditta __________ di

__________ (mancata assunzione di impiego).

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 600.- (seicento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

(I)

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 600.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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