91.2013.249
Contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera (mancata assunzione di impiego)
29 aprile 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2013.249
Data decisione, Autorità:
29.04.2014, PRPEN
Titolo:
Contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera (mancata assunzione di impiego)
ALTRE INFRAZIONI
art. 12 LDIST
Incarto
n.
91.2013.249
BIL 2013.715
Bellinzona
29
aprile 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. BIL
2013.715 dell’8 ottobre 2013;
preso atto che AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione alla LF sui
lavoratori distaccati in Svizzera
per aver fornito informazioni
false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica
n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di __________
un’attività lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa
dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta
che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ____________________
di __________ (mancata assunzione di impiego);
e propone la condanna alla
Considerandi
multa di fr. 1'500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 150.-;
rilevato che l’imputato chiede la
riduzione della sanzione;
richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per aver fornito informazioni
false e meglio per avere dichiarato a Bellinzona nell’attestato di notifica
n.1'826'063 del 24 giugno 2013 di esercitare sul cantiere di Tenero un’attività
lucrativa indipendente in contrasto con la documentazione trasmessa
dall’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), dalla quale risulta
che deve essere parificato a un lavoratore dipendente della ditta __________ di
__________ (mancata assunzione di impiego).
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 600.- (seicento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
(I)
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 600.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 750.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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