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Decisione

91.2013.275

Perdita della padronanza di guida nell'immettersi nel flusso della circolazione

13 febbraio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.275

Data decisione, Autorità:

13.02.2014, PRPEN

Titolo:

Perdita della padronanza di guida nell'immettersi nel flusso della circolazione

PADRONANZA DEL VEICOLO

art. 31 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cpv. 1 LCSTR

art. 3 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

91.2013.275

34106/306

Bellinzona

13

febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 34106/306

del 25 ottobre 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione,

per avere il __________ a __________,

alla guida del motoveicolo TI __________, nell’immettersi nel flusso della

circolazione, perso la padronanza di guida, cadendo;

e propone la condanna alla

multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di

Considerandi

fr. 50.- e alle spese di fr. 70.-;

rilevato che l’imputato chiede in via

principale che le tasse e le spese di giustizia siano poste a carico dello

Stato e in via subordinata che la tassa di giustizia di ridotta al minimo di

fr. 20.- e le spese condonate o ridotte drasticamente;

richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in

relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 segg.; 84

segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione, per avere il __________ a __________, alla guida

del motoveicolo TI __________, nell’immettersi nel flusso della circolazione,

perso la padronanza di guida, cadendo.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 150.-

(centocinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 150.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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