91.2013.279
Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio
25 febbraio 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
91.2013.279
Data decisione, Autorità:
25.02.2014, PRPEN
Titolo:
Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
Incarto
n.
91.2013.279, 91.2013.280
35684/306
35701/301
Bellinzona
25
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
IM 2IM 2
entrambi difesi da: DI 1
visti i decreti d’accusa n. 35684/306
e n. 35701/301 del 15 novembre 2013;
preso atto che la AINQ 1 ritiene:
IM 1
autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di
posteggio
per avere, il __________ a __________,
fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace;
e propone la condanna alla
multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr.
10.-;
IM 2
autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di
posteggio
per avere, il __________ a __________,
fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace;
e propone la condanna alla
multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr.
10.-;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento e il versamento di un’indennità;
richiamati gli art. 375bis CPC-TI; 80 e segg.,
84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 35684/306 del 15 novembre 2013.
Fatti
2. IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 35701/301 del 15 novembre 2013.
3. La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.
4. Lo Stato rifonderà a IM 1 e IM
2 un’indennità di fr. 500.- (cinquecento) ciascuno in applicazione dell’art.
429 CPP.
5. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6. Intimazione a:
Considerandi
- seduta stante
IM 1 __________ __________,
IM 2
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 180.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese
giudiziarie
fr. 240.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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