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Decisione

91.2013.279

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

25 febbraio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti

descritti nel decreto d'accusa n. 35701/301 del 15 novembre 2013.

3. La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.

4. Lo Stato rifonderà a IM 1 e IM

2 un’indennità di fr. 500.- (cinquecento) ciascuno in applicazione dell’art.

429 CPP.

5. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6. Intimazione a:

Considerandi

- seduta stante

IM 1 __________ __________,

IM 2

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 180.- tassa di giustizia

fr. 60.- spese

giudiziarie

fr. 240.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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