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Decisione

91.2013.281

Contravvenzione alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera, esercitare un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza sul territorio svizzero

7 maggio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2013 n. DAI 2013/260-15112013 dell’AINQ 1 che propone la condanna alla

multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

IM 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sui

lavoratori distaccati in Svizzera

per avere, il 1° agosto 2013 in __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la presenza

sul territorio svizzero;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 12

LDist;

perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre

2013 n. DAI 2013/259-15112013 dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del

lavoro, Bellinzona, che propone la condanna alla multa di fr. 2'500.-

oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

rilevato che gli imputati chiedono la

riduzione delle multe;

richiamati gli art. 12 LDist; 80 e segg., 84 e

segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la

presenza sul territorio svizzero.

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla multa di fr. 700.- (settecento);

2.1.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3. IM 2 è autore colpevole di contravvenzione

Considerandi

alla LF sui lavoratori distaccati in Svizzera per avere, il 1° agosto 2013 in via __________ a __________, esercitato un’attività lucrativa senza avere notificato la

presenza sul territorio svizzero.

4.

Di conseguenza IM 2 è

condannato:

4.1

alla multa di fr. 700.- (settecento);

4.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

4.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

/I,

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 700.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 850.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

fr. 700.- multa

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 850.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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