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Decisione

91.2013.5

Omissione di concedere la precedenza, con conseguente collisione

28 agosto 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.5

Data decisione, Autorità:

28.08.2013, PRPEN

Titolo:

Omissione di concedere la precedenza, con conseguente collisione

PRECEDENZA

art. 3 LCSTR

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 36 cpv. 4 LCSTR

art. 43 cpv. 3 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 14 cpv. 1 ONCS

art. 36 cpv. 4 ONCS

art. 36 cpv. 2 OSSTR

Incarto

n.

91.2013.5

37699/804

Bellinzona

28

agosto 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone

Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 37699/804

del 14 dicembre 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per essersi, l’8 novembre 2012 a __________, alla guida dell’autovettura TI __________, immesso sull’autostrada senza concedere

la precedenza a un autocarro proveniente da tergo, per cui collideva con lo

stesso;

Considerandi

e propone la condanna alla

multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di

fr. 70.-;

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 4, 43 cpv. 3 LCStr, 14 cpv. 1, 36

cpv. 4 ONC, 36 cpv. 2 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e

segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per essersi, l’8 novembre 2012 a __________, alla guida dell’autovettura TI __________, immesso sull’autostrada senza concedere

la precedenza a un autocarro proveniente da tergo, per cui collideva con lo

stesso.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 230.- tassa

di giustizia

fr. 120.- spese

giudiziarie

fr. 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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