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Decisione

91.2013.77

Esercitare la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno di una zona di divieto

13 settembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.77

Data decisione, Autorità:

13.09.2013, PRPEN

Titolo:

Esercitare la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno di una zona di divieto

CONTRAVVENZIONE LCP

art. 13 LCP

art. 16 LCP

art. 21 let. c LCP

Incarto

n.

91.2013.77

83/301

Bellinzona

13

settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 182/302 del

16 novembre 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla Legge

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

per avere, il 15 giugno 2013

nelle acque del __________, presso la Foce del __________, nel Comune di __________,

esercitato la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente,

all’interno della zona di divieto presso la foce del fiume __________;

e propone la condanna alla

multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-;

che l’autorità inquirente postula

la conferma del decreto d'accusa;

Considerandi

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 13, 16, 21 lett. c LCP; 19

RLCP; 1 lett. b cifra 2 lett. A del Decreto esecutivo concernente le zone di

protezione pesca 2007-2012, concernenti le zone di protezione nei laghi Verbano

e Ceresio; 3 e 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la

Repubblica italiana per la pesca nelle acque Italo-Svizzere del 19 marzo 1986

riguardante la licenza di pesca e le zone di protezione; 106 CP; 80 e segg., 84

e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi

indigeni per avere, il 15 giugno 2013 nelle acque del __________, presso la

Foce del __________, nel Comune di __________, esercitato la pesca, senza

essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno della zona di divieto

presso la foce del fiume __________.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- (cinquecentoventi) con motivazione

scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.- multa

fr. 170.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 420.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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