91.2013.77
Esercitare la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno di una zona di divieto
13 settembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2013.77
Data decisione, Autorità:
13.09.2013, PRPEN
Titolo:
Esercitare la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno di una zona di divieto
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 13 LCP
art. 16 LCP
art. 21 let. c LCP
Incarto
n.
91.2013.77
83/301
Bellinzona
13
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 182/302 del
16 novembre 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
contravvenzione alla Legge
cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
per avere, il 15 giugno 2013
nelle acque del __________, presso la Foce del __________, nel Comune di __________,
esercitato la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente,
all’interno della zona di divieto presso la foce del fiume __________;
e propone la condanna alla
multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-;
che l’autorità inquirente postula
la conferma del decreto d'accusa;
Considerandi
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 13, 16, 21 lett. c LCP; 19
RLCP; 1 lett. b cifra 2 lett. A del Decreto esecutivo concernente le zone di
protezione pesca 2007-2012, concernenti le zone di protezione nei laghi Verbano
e Ceresio; 3 e 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica italiana per la pesca nelle acque Italo-Svizzere del 19 marzo 1986
riguardante la licenza di pesca e le zone di protezione; 106 CP; 80 e segg., 84
e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi
indigeni per avere, il 15 giugno 2013 nelle acque del __________, presso la
Foce del __________, nel Comune di __________, esercitato la pesca, senza
essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno della zona di divieto
presso la foce del fiume __________.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- (cinquecentoventi) con motivazione
scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.- multa
fr. 170.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 420.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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