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Decisione

91.2013.78

Omettere di adempiere all'ordine di risanamento dell'impianto a combustione entro il termine impartito

4 dicembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2013.78

Data decisione, Autorità:

04.12.2013, PRPEN

Titolo:

Omettere di adempiere all'ordine di risanamento dell'impianto a combustione entro il termine impartito

CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

art. 11 LPAMB

art. 16 LPAMB

art. 18 LPAMB

art. 61 cpv. 1 LPAMB

Incarto

n.

91.2013.78

50/610

Bellinzona

4

dicembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 50/610 del

22 febbraio 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di

contravvenzione alla LF

sulla protezione dell'ambiente,

per avere omesso di adempiere

all’ordine di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________

RFD di __________, di sua proprietà, entro il termine del __________, impartito

dal Municipio di __________ con diffida del __________, dopo che un precedente

termine per il risanamento fissato con risoluzione __________ al __________ era

scaduto infruttuoso;

e propone la condanna alla

Considerandi

multa di fr. 2'486.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 150.-;

rilevato che l’imputata chiede la multa

venga commisurata all’effettiva colpa;

richiamati gli art. 61 cpv. 1 LPAmb, in

relazione con gli art. 11, 16 e 18 LPAmb; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,

422.

e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. è autrice colpevole di contravvenzione

alla LF sulla protezione dell'ambiente per avere omesso di adempiere all’ordine

di risanare l’impianto a combustione n. __________ sito al mapp. __________ RFD

di __________, di sua proprietà, entro il termine del __________, impartito dal

Municipio di __________ con diffida del __________, dopo che un precedente

termine per il risanamento fissato con risoluzione __________ al __________ era

scaduto infruttuoso.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta

e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 600.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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