91.2013.94
Infrazione alle norme sulla circolazione; guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo; contravvenzione all'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
30 ottobre 2013Italiano3 min
2. La tassa e le spese giudiziarie
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2013.94
Data decisione, Autorità:
30.10.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione alle norme sulla circolazione; guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo; contravvenzione all'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
art. 9 cpv. 1 LCSTR
art. 38 cpv. 2 LCSTR
art. 38 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 103 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 12 OAV
art. 67 ONCS
art. 4 cpv. 1 SDR
art. 7 SDR
art. 8 SDR
art. 9 SDR
art. 10 cpv. 1 SDR
art. 14 SDR
art. 15 SDR
art. 19 let. b SDR
art. 19 let. c SDR
art. 19 let. d SDR
Incarto
n.
91.2013.94
7642/309
Bellinzona
30
ottobre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 7642/309 del
15 marzo 2013;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione, guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo e
contravvenzione all'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su
strada
per avere, l’__________ a __________,
quale responsabile della ditta __________ SA, autorizzato il proprio
collaboratore __________ a circolare con l’autofurgone TI __________ con un
carico di merce pericolosa senza adeguata formazione; inoltre era sprovvisto
dell’assicurazione RC maggiorata, dei pannelli arancioni, dell’estintore e del
documento di trasporto e i contenitori non erano conformi alle prescrizioni;
ometteva pure di nominare un addetto alla sicurezza; il veicolo era pure
sovraccarico;
e propone la condanna alla
multa di fr. 2'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di
fr. 40.-;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 9 cpv. 1, 30 cpv. 2 e 4 LCStr, 67 ONC; dall’art. 96
cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 12 OAV; dall’art. 19 lett. B-D SDR in
relazione con gli art. 4 cpv. 1, 7, 8, 9, 10 cpv. 1, 14, 15 SDR, 103, 106 cpv.
1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di
circolazione o targhe di controllo e contravvenzione all'Ordinanza concernente
il trasporto di merci pericolose su strada per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. 7642/309 del 15 marzo 2013.
Fatti
2. La tassa e le spese giudiziarie
di complessivi fr. 290.- (duecentonovanta) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
Considerandi
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 90.- spese
giudiziarie
fr. 290.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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