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Decisione

91.2014.11

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

27 marzo 2014Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

2. IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti

descritti nel decreto di accusa n. 39639/302 del 13 dicembre 2013.

3. La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 100.- sono a carico dello Stato.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

Considerandi

IM 2 (per sé e per la moglie IM 1

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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