91.2014.36
Contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, iniziare un’attività lavorativa senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP
5 giugno 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
91.2014.36
Data decisione, Autorità:
05.06.2014, PRPEN
Titolo:
Contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, iniziare un’attività lavorativa senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP
ALTRE INFRAZIONI
art. 6 cpv. 3 LDIST
art. 9 cpv. 1bis OLCP
Incarto
n.
91.2014.36
DAI 2013/308-07022014
Bellinzona
5
giugno 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. DAI
2013/308-07022014 del 7 febbraio 2014;
preso atto che AINQ 1, ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione
all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone
per avere iniziato un’attività
lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8
giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP, rispettivamente 6 cpv. 3 LDist;
e propone la condanna alla
multa di fr. 1000.- e alla tassa di giustizia di fr. 100.-;
Considerandi
rilevato che l’imputato chiede in via
principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della sanzione;
richiamati gli art. 9 cpv. 1bis, 32a OLCP; 6
cpv. 3 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per
avere iniziato un’attività lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP,
rispettivamente 6 cpv. 3 LDist.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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