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Decisione

91.2014.36

Contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, iniziare un’attività lavorativa senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP

5 giugno 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

91.2014.36

Data decisione, Autorità:

05.06.2014, PRPEN

Titolo:

Contravvenzione all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, iniziare un’attività lavorativa senza rispettare il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP

ALTRE INFRAZIONI

art. 6 cpv. 3 LDIST

art. 9 cpv. 1bis OLCP

Incarto

n.

91.2014.36

DAI 2013/308-07022014

Bellinzona

5

giugno 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. DAI

2013/308-07022014 del 7 febbraio 2014;

preso atto che AINQ 1, ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione

all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone

per avere iniziato un’attività

lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8

giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP, rispettivamente 6 cpv. 3 LDist;

e propone la condanna alla

multa di fr. 1000.- e alla tassa di giustizia di fr. 100.-;

Considerandi

rilevato che l’imputato chiede in via

principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della sanzione;

richiamati gli art. 9 cpv. 1bis, 32a OLCP; 6

cpv. 3 LDist; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

all'ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per

avere iniziato un’attività lavorativa il 12 agosto 2013 a __________ senza rispettate il termine di 8 giorni previsto dall’art. 9 cpv. 1bis OLCP,

rispettivamente 6 cpv. 3 LDist.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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