INC.1997.42804
Rifiuto proroga termine per deposito atti
17 gennaio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.1997.42804
Data decisione, Autorità:
17.01.2005, GIAR
Titolo:
Rifiuto proroga termine per deposito atti
DEPOSITO ATTI
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.1997.42804
Lugano
17 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 30 dicembre 2004/3 gennaio 2005 da
__________, __________
(rappr. dall'avv.
__________, __________)
contro
la decisione 23 dicembre
2004 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che rifiuta una proroga
del deposito degli atti (su complemento) ordinato il 6 dicembre 2004
nell'ambito dell'inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (5
gennaio 2005) e della parte civile __________ (14 gennaio 2004);
preso atto che la parte civile __________ non ha
presentato osservazioni nel termine assegnato;
visto l'inc. MP __________, limitatamente agli AI da
70 a 90;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
per quanto concerne i fatti alla
base del procedimento penale si può far capo a quanto detto in precedente
decisione (sentenza 13 febbraio 2003, GIAR 428.1997.2), e meglio:
"A.
Per quanto è stato possibile
ricostruire (visto che né il reclamante né l'osservante si sono dati la pena di
riassumere con chiarezza i fatti essenziali per le varie ipotesi di reato
oggetto dei complementi richiesti, rispettivamente rifiutati, o di indicare gli
atti che le contengono - sfiorando così anche l'irricevibilità, rispettivamente
l'accoglimento, del reclamo per carenza di motivazione), nei confronti di
__________ è stata promossa l'accusa per il reato di truffa con l'intimazione,
Fatti
il 23 giugno 1997, dell'ordine d'arresto emanato il 16 giugno 1997. L'ordine in
questione non contiene alcuna indicazione sui fatti oggetto d'inchiesta; dal
contenuto del verbale reso alla polizia dall'accusato quello stesso 23 giugno,
si desume che l'ipotesi di reato concerne la "ricezione" di una somma
di FRS 30'000.--, nonché di una ulteriore somma di FRS 230'000.-- (pur se con
modalità diverse e coinvolgenti altre persone), da tale ____________________
tra il 1995 ed il 1996 (cfr. verbale PS __________ 23.06.1997).
Il 28 luglio 1997 (Verbale PP
__________ 28.07.1997) all'accusato viene contestata una ulteriore ipotesi di
truffa, ai danni di tale __________ (verosimilmente già oggetto di una
contestazione davanti alla polizia).
In data 8.11.2002 vi sono ulteriori
estensioni dell'accusa nei confronti del qui reclamante.
Per l'episodio relativo ai FRS
30'000.--, di cui si è detto sopra, si formalizza l'ipotesi (alternativa) di
appropriazione indebita; alle ipotesi accusatorie si aggiunge anche quella di
furto, in relazione alla "sottrazione dell'orologio ROLEX ai danni di
__________ " (verbale SG+PP __________ 8.11.2002 ore 15.30, p.5: inc. MP
__________ e 6334/1997). Da ultimo, con ulteriore verbale di identica data
(inc. 1591/2000), Pace viene formalmente accusato d'infrazione alla LFStup e
riciclaggio di denaro (Verbale SG+PP __________ 8.11.2002, p.4).
Come questi verbali si siano
concatenati temporalmente (uno risulta iniziato alle 15.00 e conclusosi alle
17.10, l'altro, rispettivamente, alle 15.30 e alle 17.15) è un piccolo mistero
che può restare tale, vista la presenza del difensore in entrambe le
verbalizzazioni."
-
un primo deposito degli atti ha
avuto luogo il 21.11.2002 e, con sentenza 13 febbraio 2003, il GIAR ha accolto
parzialmente una richiesta di complemento istruttorio (richiesta di audizione
di due persone; cfr. inc. GIAR 428.1997.2);
-
con ulteriore decisione del 29
marzo 2004, sempre il GIAR, constatando evasione solo parziale dei complementi
ammessi il 13 febbraio 2003, ordinava completazione della raccolta di prove
(inc. GIAR 428.1997.3);
-
il relativo verbale
d'interrogatorio (precedentemente mancante) è pervenuto al Ministero pubblico
il 3 dicembre 2004 (AI 82); in data 6 dicembre 2004, il magistrato inquirente
ha proceduto al deposito (ex art. 196 cpv. 4 CPP) fissando il temine, per
eventuali ulteriori richieste di complemento, al 23 dicembre 2004 (AI 83);
-
con scritto 22 dicembre 2004, la
difesa di __________, segnalando di non aver ancora ricevuto i documenti
richiesti e non aver ormai più occasione di incontrare il cliente, ha chiesto
una proroga del termine di scadenza del deposito degli atti fino al 15 gennaio
2004 (AI 85);
-
il Procuratore pubblico ha
respinto la richiesta (ritenendola lesiva del principio di proporzionalità)
dopo aver constatato che gli atti sono stati visionati il 20 dicembre 2004 e la
richiesta di fotocopie concerne un solo documento (AI 82, verbale __________ di
tre pagine, più la documentazione di trasmissione della rogatoria);
-
con il reclamo oggetto della presente,
la difesa ribadisce che non avendo ricevuto i documenti richiesti il 22
dicembre, non era più in grado di organizzare un incontro con il cliente per
valutare la necessità di ulteriore complemento; a suo dire la richiesta non
viola alcun principio di proporzionalità, applicabile agli organi statali e non
ai privati (doc. 1 inc. GIAR 428.1997.4);
-
con le osservazioni del 5 gennaio
2005 (doc. 4, inc. GIAR 428.1997.4), il magistrato inquirente ribadisce (e
precisa) quanto detto nella decisione impugnata, sottolineando che i motivi
addotti a sostegno della richiesta di proroga non meritavano accoglimento in
quanto generici e non pertinenti;
-
posizione analoga è espressa dalla
parte civile osservante (doc. 5, inc. GIAR 428.1997.4);
-
__________, accusato e destinatario
della decisione impugnata è certamente legittimato al reclamo;
-
giusta l'art. 196 CPP, il termine
per il deposito degli atti (anche per quelli oggetto di un complemento) non
deve essere inferiore ai quindici giorni; il termine è prorogabile e il codice
di rito non indica i motivi particolari che giustificano una proroga (o un
termine più lungo), quindi lascia una certa libertà al magistrato inquirente;
questo giudice ritiene, pertanto, di dover intervenire unicamente laddove si
verifica un abuso di diritto manifesto, una violazione della buona fede e/o una
limitazione di fatto dei diritti delle parti;
-
nel caso in esame, non emerge
dagli atti (né è sostenuto nel reclamo) che la decisione impugnata configuri
una delle caratteristiche di cui al considerando che precede;
-
infatti, la scadenza del termine
(23 dicembre 2004) era nota sin dal 7 dicembre 2004 ed è da quel momento che si
poteva prevedere un incontro tra difensore ed accusato; non vi è ragione alcuna
per attendere il 20 o 22 dicembre; in caso contrario basterebbe che difensore o
accusato prendano visione degli atti la mattina del giorno di scadenza del
termine per giustificare una proroga, senza contare che entrambi (accusato e
difensore) hanno diritto a visionare gli atti;
-
non cambia la conclusione di cui
sopra il fatto che le fotocopie richieste non erano ancora pervenute al
difensore il 22 dicembre; non è necessario determinare in questa sede se la
facoltà di ricevere copia degli atti costituisca parte integrante del accesso
agli atti che permette l'esercizio dei diritti (cfr. artt. 58 e 60 CPP; DTF 116 Ia 327; G. Piquerez, Procédure
pénale suisse, n. 777), ritenuto come non risulti (e neppure é sostenuto dal
reclamante) che sia stata rifiutata la consegna immediata delle fotocopie richieste
o di quanto previsto dall'art. 196 cpv. 2 CPP, fermo restando (come detto
sopra) che chi dovesse attendere l'ultimo giorno per formulare richieste di
fotocopie non può pretendere, per questo solo motivo una proroga del termine di
deposito;
-
tenuto conto anche
dell'oggetto del deposito atti (sostanzialmente un verbale di tre pagine) e del
fatto che l'accesso allo stesso è comunque avvenuto (il 20 dicembre), la
decisione del magistrato inquirente non lede il diritto dell'accusato di fruire
delle facilità necessarie per un corretto esercizio del diritto di difesa (cfr.
Piquerez, op. cit., n. 1249 ss);
-
a scanso di equivoci si
precisa che la presente decisione tralascia (per i motivi indicati nei considerandi
che precedono) non si esprime sull'opportunità della decisione né sulla
corretta e/o completa evasione dei complementi precedentemente ammessi; solo ci
si esprime sul fondamento della richiesta di proroga e sul rifiuto della
stessa;
-
in conclusione, il
reclamo deve essere respinto con la presente decisione, definitiva a livello
cantonale; tasse e spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili citate, in
particolare gli artt.196, 280 e 284 e contrario CPP,
decide
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di FRS 200.- e le
spese di FRS 50.- sono a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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