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Decisione

INC.1997.42804

Rifiuto proroga termine per deposito atti

17 gennaio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 23 giugno 1997, dell'ordine d'arresto emanato il 16 giugno 1997. L'ordine in

questione non contiene alcuna indicazione sui fatti oggetto d'inchiesta; dal

contenuto del verbale reso alla polizia dall'accusato quello stesso 23 giugno,

si desume che l'ipotesi di reato concerne la "ricezione" di una somma

di FRS 30'000.--, nonché di una ulteriore somma di FRS 230'000.-- (pur se con

modalità diverse e coinvolgenti altre persone), da tale ____________________

tra il 1995 ed il 1996 (cfr. verbale PS __________ 23.06.1997).

Il 28 luglio 1997 (Verbale PP

__________ 28.07.1997) all'accusato viene contestata una ulteriore ipotesi di

truffa, ai danni di tale __________ (verosimilmente già oggetto di una

contestazione davanti alla polizia).

In data 8.11.2002 vi sono ulteriori

estensioni dell'accusa nei confronti del qui reclamante.

Per l'episodio relativo ai FRS

30'000.--, di cui si è detto sopra, si formalizza l'ipotesi (alternativa) di

appropriazione indebita; alle ipotesi accusatorie si aggiunge anche quella di

furto, in relazione alla "sottrazione dell'orologio ROLEX ai danni di

__________ " (verbale SG+PP __________ 8.11.2002 ore 15.30, p.5: inc. MP

__________ e 6334/1997). Da ultimo, con ulteriore verbale di identica data

(inc. 1591/2000), Pace viene formalmente accusato d'infrazione alla LFStup e

riciclaggio di denaro (Verbale SG+PP __________ 8.11.2002, p.4).

Come questi verbali si siano

concatenati temporalmente (uno risulta iniziato alle 15.00 e conclusosi alle

17.10, l'altro, rispettivamente, alle 15.30 e alle 17.15) è un piccolo mistero

che può restare tale, vista la presenza del difensore in entrambe le

verbalizzazioni."

-

un primo deposito degli atti ha

avuto luogo il 21.11.2002 e, con sentenza 13 febbraio 2003, il GIAR ha accolto

parzialmente una richiesta di complemento istruttorio (richiesta di audizione

di due persone; cfr. inc. GIAR 428.1997.2);

-

con ulteriore decisione del 29

marzo 2004, sempre il GIAR, constatando evasione solo parziale dei complementi

ammessi il 13 febbraio 2003, ordinava completazione della raccolta di prove

(inc. GIAR 428.1997.3);

-

il relativo verbale

d'interrogatorio (precedentemente mancante) è pervenuto al Ministero pubblico

il 3 dicembre 2004 (AI 82); in data 6 dicembre 2004, il magistrato inquirente

ha proceduto al deposito (ex art. 196 cpv. 4 CPP) fissando il temine, per

eventuali ulteriori richieste di complemento, al 23 dicembre 2004 (AI 83);

-

con scritto 22 dicembre 2004, la

difesa di __________, segnalando di non aver ancora ricevuto i documenti

richiesti e non aver ormai più occasione di incontrare il cliente, ha chiesto

una proroga del termine di scadenza del deposito degli atti fino al 15 gennaio

2004 (AI 85);

-

il Procuratore pubblico ha

respinto la richiesta (ritenendola lesiva del principio di proporzionalità)

dopo aver constatato che gli atti sono stati visionati il 20 dicembre 2004 e la

richiesta di fotocopie concerne un solo documento (AI 82, verbale __________ di

tre pagine, più la documentazione di trasmissione della rogatoria);

-

con il reclamo oggetto della presente,

la difesa ribadisce che non avendo ricevuto i documenti richiesti il 22

dicembre, non era più in grado di organizzare un incontro con il cliente per

valutare la necessità di ulteriore complemento; a suo dire la richiesta non

viola alcun principio di proporzionalità, applicabile agli organi statali e non

ai privati (doc. 1 inc. GIAR 428.1997.4);

-

con le osservazioni del 5 gennaio

2005 (doc. 4, inc. GIAR 428.1997.4), il magistrato inquirente ribadisce (e

precisa) quanto detto nella decisione impugnata, sottolineando che i motivi

addotti a sostegno della richiesta di proroga non meritavano accoglimento in

quanto generici e non pertinenti;

-

posizione analoga è espressa dalla

parte civile osservante (doc. 5, inc. GIAR 428.1997.4);

-

__________, accusato e destinatario

della decisione impugnata è certamente legittimato al reclamo;

-

giusta l'art. 196 CPP, il termine

per il deposito degli atti (anche per quelli oggetto di un complemento) non

deve essere inferiore ai quindici giorni; il termine è prorogabile e il codice

di rito non indica i motivi particolari che giustificano una proroga (o un

termine più lungo), quindi lascia una certa libertà al magistrato inquirente;

questo giudice ritiene, pertanto, di dover intervenire unicamente laddove si

verifica un abuso di diritto manifesto, una violazione della buona fede e/o una

limitazione di fatto dei diritti delle parti;

-

nel caso in esame, non emerge

dagli atti (né è sostenuto nel reclamo) che la decisione impugnata configuri

una delle caratteristiche di cui al considerando che precede;

-

infatti, la scadenza del termine

(23 dicembre 2004) era nota sin dal 7 dicembre 2004 ed è da quel momento che si

poteva prevedere un incontro tra difensore ed accusato; non vi è ragione alcuna

per attendere il 20 o 22 dicembre; in caso contrario basterebbe che difensore o

accusato prendano visione degli atti la mattina del giorno di scadenza del

termine per giustificare una proroga, senza contare che entrambi (accusato e

difensore) hanno diritto a visionare gli atti;

-

non cambia la conclusione di cui

sopra il fatto che le fotocopie richieste non erano ancora pervenute al

difensore il 22 dicembre; non è necessario determinare in questa sede se la

facoltà di ricevere copia degli atti costituisca parte integrante del accesso

agli atti che permette l'esercizio dei diritti (cfr. artt. 58 e 60 CPP; DTF 116 Ia 327; G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, n. 777), ritenuto come non risulti (e neppure é sostenuto dal

reclamante) che sia stata rifiutata la consegna immediata delle fotocopie richieste

o di quanto previsto dall'art. 196 cpv. 2 CPP, fermo restando (come detto

sopra) che chi dovesse attendere l'ultimo giorno per formulare richieste di

fotocopie non può pretendere, per questo solo motivo una proroga del termine di

deposito;

-

tenuto conto anche

dell'oggetto del deposito atti (sostanzialmente un verbale di tre pagine) e del

fatto che l'accesso allo stesso è comunque avvenuto (il 20 dicembre), la

decisione del magistrato inquirente non lede il diritto dell'accusato di fruire

delle facilità necessarie per un corretto esercizio del diritto di difesa (cfr.

Piquerez, op. cit., n. 1249 ss);

-

a scanso di equivoci si

precisa che la presente decisione tralascia (per i motivi indicati nei considerandi

che precedono) non si esprime sull'opportunità della decisione né sulla

corretta e/o completa evasione dei complementi precedentemente ammessi; solo ci

si esprime sul fondamento della richiesta di proroga e sul rifiuto della

stessa;

-

in conclusione, il

reclamo deve essere respinto con la presente decisione, definitiva a livello

cantonale; tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in

particolare gli artt.196, 280 e 284 e contrario CPP,

decide

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di FRS 200.- e le

spese di FRS 50.- sono a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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