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Decisione

INC.1997.42805

Prove

18 gennaio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

18.01.2005, GIAR

Titolo:

Prove

DEPOSITO ATTI

art. 19 CPP-TI

art. 281 CPP-TI

Incarto n.

INC.1997.42805

Lugano

18 gennaio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Edy

Meli

sedente per statuire sul

reclamo presentato il 14/17 gennaio 2005 da

__________, __________

(rappr. dall'avv.

__________, __________)

contro

la decisione 3 gennaio 2005

del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti che dichiara intempestiva

l'istanza di complemento istruttorio presentata il 30 dicembre 2004

nell'ambito dell'inc. MP __________;

considerata priva d'utilità la trasmissione del

reclamo al magistrato inquirente ed alle parti civili, per osservazioni, in

virtù di quanto si dirà in seguito;

ritenuto, in fatto ed in diritto, che:

-

con decisione del 23 dicembre

2004, il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta di proroga del termine

di deposito degli atti (su complemento) che giungeva a scadenza a quella stessa

data;

-

contro tale decisione la difesa di

__________ ha inoltrato reclamo (al GIAR) il 30 dicembre 2004 e, contestualmente,

ha presentato un'istanza di complemento istruttorio;

-

il reclamo contro il rifiuto di

concessione di una proroga del termine di deposito degli atti non ha, di per

sé, effetto sospensivo, né tale effetto è stato concesso (art. 281 cpv. 2 CPP);

-

con decisione del 17 gennaio 2005,

questo giudice ha respinto il reclamo contro il rifiuto di concessione della

proroga del termine ex art. 196 CPP;

-

in virtù di quanto sopra esposto,

il termine di deposito degli atti (e di inoltro delle eventuali richieste di complemento

istruttorio) risulta essere giunto a scadenza il 23 dicembre 2004 e non

prorogato;

-

la richiesta del 30 dicembre 2004

è, quindi, intempestiva e non può essere considerata come inoltrata nell'ambito

di una proroga del termine in questione;

- il reclamo, attualmente anche privo d'oggetto, deve

pertanto essere respinto;

-

la tassa di giustizia e le spese,

possono essere poste a carico del reclamante cui era nota la scadenza del

termine ed il fatto che la proroga era sub giudice.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

280 ss. nonché 9 CPP,

decide

1. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia (FRS 100.-) e le spese (FRS

62.

-) sono a carico del reclamante.

3.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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