INC.1997.63705
Prove
7 luglio 2005Italiano32 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.1997.63705
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.1997.63705
INC.1997.63905
Lugano
7 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato
il 30 luglio 2004 da
__________, __________
e
__________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
la decisione 28 luglio 2004 del Procuratore
pubblico Mario Branda, che ha respinto complementi d’inchiesta;
viste le
osservazioni 10 agosto 2004 del magistrato inquirente e 11 agosto 2004 delle
parti civili rappresentate dall’avv. __________, __________, che postulano la
reiezione del reclamo;
letti ed esaminati
gli atti;
ritenuto e
considerato
in
fatto:
A.
La fattispecie ora
in esame è già stata oggetto delle decisioni 20 febbraio e 7 maggio 2004
dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli, che così
riassumevano i fatti che le hanno precedute:
“Il 1 ottobre 1997 contro __________ e __________ è
stata promossa accusa per titolo di truffa per mestiere, subordinatamente truffa,
falsità in documenti e infrazioni alla LADI, ciò a seguito della denuncia 25
settembre 1997 dell’__________, che addebitava loro di avere, nel periodo dal
settembre 1993 al settembre 1997, indebitamente lucrato personalmente di
prestazioni sociali dell’ordine di fr. 1,6 mio. e per terzi di circa fr.
300’000.- producendo a cinque __________ falsi contratti di lavoro e relative
disdette e false notifiche di riduzione del lavoro (AI 5 e AI 6). Con decisione
2 settembre 2003, l’accusa è stata estesa ad altri titoli di reato per ulteriori
procedimenti nel frattempo aperti nei confronti dei due accusati e congiunti,
con decisione di medesima data, a quello soprammenzionato (AI 166).
In data 23 settembre 2003 il Procuratore pubblico ha
disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP (AI 168). Con
allegato 25 settembre 2003, entro i termini fissati per il deposito atti, la
difesa di __________ e __________ ha postulato una richiesta di complemento
dell’istruzione formale “sostanzialmente fondata su un chiarimento
(rispettivamente completazione) della perizia effettuata dalla DDC” (AI 169).
Sotto il titolo “oggetto del complemento peritale”, la difesa ha esplicitato la
sua richiesta in sette punti e meglio ha chiesto accertamenti in relazione ad
ognuna delle cinque __________ danneggiate (punti 1-5), “per tutti i casi”
l’audizione testimoniale dei funzionari e degli impiegati preposti ai controlli
e alle verifiche “onde precisare le risultanze della completazione peritale e
stabilire le verifiche concretamente effettuate” (punto 6), come pure la “completazione
della perizia”, con richiesta ai periti di elencare “la procedura di controllo
delle domande di indennità prevista nella prassi usuale e corretta”, “gli
elementi che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande” e “i controlli
e le verifiche omessi in sede di esame delle domande” (punto 7).
Il 17 novembre 2003 il magistrato inquirente ha scritto
al __________ (__________, già __________), parte lesa, chiedendo se da parte
sua, nel periodo 1992-1997, erano “state impartite istruzioni o direttive agli __________
o alle __________ erogatrici delle prestazioni, in merito ai controlli che
avrebbero dovuto eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità
per lavoro ridotto” e, nell’affermativa, la trasmissione di copia di dette
istruzioni o direttive e degli eventuali aggiornamenti (AI 170).
Con lettera 24 novembre 2003 il __________ ha trasmesso
al Procuratore pubblico la “Circolare ILR del 1992 (in originale), completata a
seguito della modifica della legge al 1 gennaio 1996 con quattro direttive
pubblicate nei fascicoli Prassi AD del 1996 (in copia)”. Questa documentazione
è stata acquisita agli atti quale AI 171.
In data 27 novembre 2003 il magistrato inquirente ha
scritto alla difesa di __________ e __________ (AI 172) e, con riferimento agli
accertamenti richiesti ai punti da 1 a 5 dell’istanza di complemento, ha
fornito sue spiegazioni, facendo anche rimandi ai documenti e agli interrogatori
già in atti. In relazione alla richiesta di audizione testimoniale di
funzionari e impiegati preposti alle __________ (punto 6 dell’istanza di
complemento), il Procuratore pubblico ha rilevato trattarsi di atto istruttorio
già eseguito, rinviando la difesa ai verbali già in atti. Per quanto concerne
la richiesta completazione di perizia (punto 7 dell’istanza di complemento), il
magistrato inquirente ha rilevato che “non era compito dei periti stabilire le
procedure di controllo applicabili”, in quanto “ad essi è stato unicamente dato
incarico di verificare i flussi finanziari e la loro pertinenza con il
procedimento in oggetto”; ha fatto poi rimando alle deposizioni in atti e alle
norme di legge applicabili alla materia (LADI e OADI). Il Procuratore pubblico,
in merito a quest’ultimo punto dell’istanza di complemento, ha inoltre
informato la difesa di avere “preso contatto con il __________, chiedendo di
voler trasmettere loro eventuali direttive in merito alla concessione di
prestazioni ILR e alle corrette prassi di controllo” ed ha allegato alla sua
risposta la documentazione ricevuta dal __________, rinviando “in particolare
alla circolare ILR del 1992 pagg. 22 e 25)”. In conclusione il magistrato
inquirente ha fissato alla difesa un termine di 15 giorni per comunicare se manteneva le richieste di complemento
istruttorio o se le riteneva evase con lo scritto in oggetto.
Con lettera 8 gennaio 2004 (AI 175) la difesa (entro il
termine prorogato fino al 15 gennaio 2004) ha formulato al Procuratore pubblico
una sua interpretazione dello scritto del 27 novembre 2003 e meglio di “poter
considerare acquisito che i funzionari dell’__________ e delle __________ non
hanno eseguito alcuna verifica a seguito delle domande, in aperto contrasto con
le disposizioni e le direttive vigenti”. La difesa ha tuttavia rilevato che,
qualora il magistrato inquirente divergesse da tale interpretazione, si sarebbe
comunque reso necessario “estendere le verifiche peritali all’accertamento
della prassi esistente al momento dei fatti in materia di controllo e
all’analisi delle procedure concretamente adottate” e quindi “completare le
audizioni testimoniali dei funzionari e degli impiegati, nonchè la perizia,
come richiesto ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento”.
Con lettera 12 gennaio 2004 (AI 176) il magistrato
inquirente ha chiesto alla __________, parte lesa, se istruzioni o direttive
analoghe a quelle già trasmesse dal __________ erano state emanate anche a
livello cantonale, “per esempio dall’__________ per i propri collaboratori o
all’intenzione delle __________ preposte all’erogazione delle indennità”. La
risposta 14 gennaio 2004 della __________ (attestante la non esistenza a
livello cantonale di “istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a
quelle federali”) è stata acquisita agli atti quale AI 178.
Con lettera 16 gennaio 2004 (AI 179) il Procuratore
pubblico ha trasmesso alla difesa la suddetta richiesta 12 gennaio 2004 alla __________
e la risposta 14 gennaio 2004 di quest’ultima. Dichiarando “richiamate per intero
le motivazioni” di cui alla sua precedente lettera del 27 novembre 2003, il
magistrato inquirente ha inoltre comunicato alla difesa la propria decisione di
considerare “completata l’istruttoria formale” e di ritenere “in tal senso ...
respinte le ulteriori richieste di perizia e assunzione testi” formulate con
l’istanza di complemento d’inchiesta.”
Con decisione 20
febbraio 2004, l’allora giudice Franco Lardelli, a seguito del reclamo 28
gennaio 2004 presentato da __________ e __________, ha annullato la suddetta
decisione 16 gennaio 2004 del Procuratore pubblico, con invito al medesimo a
determinarsi nuovamente sulle richieste di complemento istruttorio ancora
pendenti, previa estromissione dall’incarto degli atti acquisiti spontaneamente
dopo il deposito degli atti, senza il consenso delle parti.
Ottenuto il
consenso delle parti all’assunzione agli atti di quanto acquisito
spontaneamente (AI 185 e 186), il magistrato inquirente, con decisione 3 marzo
2004 (AI 187), ha respinto nuovamente sia la completazione della perizia, sia
l’interrogatorio di testimoni. Con riferimento alla perizia, il Procuratore
pubblico ha rilevato che “il lavoro presentato dai funzionari della __________
e __________ va tecnicamente qualificato quale rapporto contabile e non come
perizia, non essendo in origine stato conferito un incarico formale specifico
in questo senso”; nella misura in cui la difesa chiede ora l’allestimento di
“una vera e propria perizia giusta gli art. 142 segg. CPP”, la richiesta va,
secondo il magistrato inquirente, respinta “poichè non è atta ad apportare
nuovi, rilevanti elementi di conoscenza”. Il Procuratore pubblico sostiene
inoltre che l’interrogatorio dei testimoni è “un atto istruttorio già eseguito”
e che “eventualmente si potrà procedere ad una nuova audizione delle medesime
persone in sede dibattimentale”.
Contro la decisione
3 marzo 2004 (AI 187) si sono nuovamente aggravati __________ e __________ con
reclamo 15 marzo 2004. La rilevanza giuridica degli accertamenti richiesti (completazione
della perizia e interrogatorio di testimoni) sarebbe stata a loro dire data,
come pure la novità dei mezzi di prova offerti e la necessità di “assumere
informazioni precise circa la normativa e la prassi vigente , nonchè circa le
concrete verifiche effettuate nei singoli casi”.
Il lavoro degli __________
della __________ rappresenterebbe “materialmente, (anche se non formalmente)
una vera e propria perizia” con “esplicite valutazioni circa la conformità dei
controlli rispetto alle disposizioni e alla prassi” e sarebbe “quindi contradditorio
(e ai limiti della buona fede) dapprima ordinare l’esecuzione di un rapporto di
natura sostanzialmente peritale e, in seguito, rifiutarne la completazione con
l’espediente che il rapporto non rispettava le norme processuali”. I ricorrenti
hanno dunque chiesto che in accoglimento del reclamo la decisione 15 marzo 2004
del Procuratore pubblico fosse annullata con conseguente accoglimento delle “istanze
di complemento 25 settembre 2003 e successive”.
Con decisione 7
maggio 2004 l’allora giudice Franco Lardelli ha parzialmente accolto il reclamo
sostenendo che “appare necessario che i signori __________ e __________, con
riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiariscano, nella forma
di resoconto a verbale, se e in quali casi da loro esaminati hanno riscontrato
che le indennità sono state pagate pure in presenza di domande irricevibili e
senza effettuare i controlli previsti dalle normative e direttive in
vigore nel periodo 1992-1997. Entro questi limiti, la richiesta di cui al punto
7 dell’istanza di complemento istruttorio del 25 settembre 2003, merita dunque
di essere accolta”.
Il magistrato
inquirente ha quindi proceduto in data 25 giugno 2004 all’audizione
testimoniale di __________ e __________ in presenza delle parti (AI 194) e, lo
stesso giorno, ha proceduto con un nuovo deposito degli atti acquisiti su
complemento (AI 195).
B.
In data 6 luglio
2004 i qui reclamanti hanno inoltrato una nuova istanza di complemento
istruttorio (AI 196) sostenendo che si tratterebbe della “logica conseguenza
dell’audizione del 25 giugno 2004 e delle risultanze che ne derivano” e che già
il GIAR, con decisione 7 maggio 2004 “aveva riconosciuto la rilevanza degli
accertamenti relativi alla ricevibilità delle domande di indennità nonché alla
procedura di controllo, alla prassi usuale e corretta e alle omissioni avvenute
in sede di esame (pag. 6 cons. 3) ordinando pertanto l’audizione dei signori __________
e __________, in merito alle verifiche effettuate nell’ambito del loro rapporto”.
Con tale istanza i
reclamanti chiedono la nomina di periti (non opponendosi alla designazione di __________
e __________) che dovranno stabilire: quali verifiche, controlli ed
informazioni dovevano essere assunti dalle autorità ed enti preposti all’esame
delle domande di indennità per disoccupazione parziale secondo la prassi
vigente al momento dei fatti oggetto dell’inchiesta – raccogliendo direttamente
o tramite il PP le necessarie informazioni se necessario tramite interrogatori
o sequestri di documenti e precisando se la prassi applicata era conforme alle
indicazioni e prescrizioni delle autorità federali di sorveglianza ricercando,
se del caso, altre direttive cantonali o federali – ; quali verifiche o
controlli sono stati fatti nei singoli casi oggetto dell’inchiesta; se i
controlli fatti e le informazioni assunte nei singoli casi hanno rispettato le
direttive rispettivamente la prassi usuale (precisando le eventuali omissioni)
e se le singole domande erano ricevibili in base alla prassi usuale e corretta
o se avrebbero dovuto essere respinte. I qui reclamanti hanno pure chiesto che vengano
interrogati quali testimoni i funzionari che si sono concretamente occupati dei
singoli casi, tra i quali i signori __________, __________, __________ e __________,
accertando quali verifiche sono state effettuate per ciascuno di essi.
C.
Con decisione 28
luglio 2004 (AI 198) il magistrato inquirente ha respinto integralmente l’istanza
testè menzionata.
In primo luogo, per
quanto riguarda la perizia, osserva che non è atta ad apportare nuovi e
rilevanti elementi di conoscenza e che gli elementi d’informazione per i quali
è chiesta la perizia non richiedono cognizioni specialistiche proprie di un
perito.
Il Procuratore
pubblico aggiunge poi che l’attività dell’__________ ed in particolare il
versamento di ILR è retta dal diritto pubblico e che per acquisire ed
interpretare ordinanze, regolamenti d’applicazione, direttive non vi è la
necessità di fare ricorso a periti e che peraltro le leggi e le direttive federali
sono accessibili tramite la RU federale e cantonale, mentre che le direttive __________
sono state versate agli atti (AI 171), e il competente ufficio federale ha
risposto che non vi sono altre norme o direttive particolari che reggono e
disciplinano la materia.
La prassi applicata
dall’__________ e dalle __________ per il versamento di indennità di lavoro
ridotto è poi chiaramente deducibile dalle deposizioni dei relativi
responsabili e dai collaboratori che si sono direttamente ed indirettamente occupati
della questione e che sono stati interrogati come testimoni.
Per quanto riguarda
Fatti
i controlli, verifiche ed informazioni effettuati nei singoli casi oggetto del
procedimento, gli stessi sono riscontrabili dalla documentazione agli atti con
riferimento ai “classificatori casse disoccupazione”.
D.
Contro la decisione
28 luglio 2004 (AI 198) di rifiuto dei complementi istruttori richiesti __________
e __________ hanno presentato il reclamo che qui ci occupa sostenendo che la
decisione impugnata è contraria alla buona fede processuale (“venire contra
factum proprio”), non rispetta le indicazioni sostanziali della decisione del
GIAR ed è infondata nel merito. A mente dei reclamanti “il rapporto __________
è, dal profilo sostanziale, una perizia pur se ordinata senza rispettarne le
forme. Rifiutare la richiesta di perizia sollevata dalla difesa equivale quindi
(in realtà) a respingere i quesiti sostanziali della difesa, ossia quelli che
essa avrebbe posto se le formalità peritali fossero state rispettate sin
dall’inizio”. Inoltre il rifiuto dei complementi richiesti non rispetterebbe lo
spirito della decisione del GIAR che ha ordinato l’audizione di __________ e __________
“in merito alle verifiche effettuate nell’ambito del loro rapporto, allo scopo
di accertare quali controlli, rispettivamente omissioni, fossero intervenuti
nell’esame delle domande ed ha già riconosciuto la rilevanza giuridica di
questi accertamenti ai fini dei reati prospettati”. Dal momento che i due testi
hanno dichiarato di non avere verificato quali controlli siano stati fatti dai
collaboratori dell’__________ nei singoli casi e se tali controlli fossero
legalmente possibili e se siano stati fatti o meno, l’audizione dei due testi
non ha consentito di compiere quegli accertamenti che il GIAR ha già
considerato rilevanti, di conseguenza, per compiere tali accertamenti,
sarebbero necessarie ulteriori verifiche testimoniali e peritali. I reclamanti
chiedono quindi “l’esecuzione di quegli accertamenti menzionati dai due testi e
che essi non avevano potuto eseguire ma, giustamente, consideravano utili (a
tal punto da averli segnalati agli “inquirenti”).
Il magistrato
inquirente, con le osservazioni 10 agosto 2004, di cui se del caso si farà
riferimento nel dettaglio, chiede che il reclamo venga respinto.
Considerato
in
diritto:
1.
I reclamanti,
formalmente accusati, sono parte del procedimento penale alla base del reclamo,
nonché destinatari del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la loro
legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
La decisione
impugnata è stata intimata ai reclamanti il 28 luglio 2004 e ritirata il 29
luglio, per cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP
scadeva l’8 agosto 2004. Venendo però a cadere di domenica, tale termine è stato
riportato al 9 (art. 20 cpv. 3 CPP).
Il reclamo,
formulato dagli accusati il 30 luglio 2004, entro il termine previsto dalla
legge, è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In termini generali
per l'assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell'inchiesta valgono
i seguenti principi.
a)
Gli
art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile),
stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di
pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è
tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel
contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo
concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo
1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio
del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e
all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in
re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata
decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie
stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più
trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv.
1.
CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti,
per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15
luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91;
decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve
nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I
principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere
assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia
che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli
atti).
"Per meritare di essere
assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art.
196.
CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1
CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono
essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al
dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra
l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in
re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di
proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi
dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da
ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del
“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.
Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito
(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali
corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen
entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con
riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la
prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien
Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert,
loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid
(Strafprozessrecht, 3. Aufl.
Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn
sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art.
6.
CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato
la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con
rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F.,
inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR
21.
giugno 2001 in re C.)".
c)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si
colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è
quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica
accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se
deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del
procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.
1.
CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale
utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è
elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale
unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia
impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
3.
Per quanto riguarda
la richiesta di allestimento di una perizia giova ricordare che lo scopo di
tale atto istruttorio è quello di elaborare fatti e circostanze nell’ottica
degli incombenti che spettano al magistrato penale che l’ha commissionata. Il
perito, tuttavia, è semplice ausiliario del giudice: unico suo compito è quello
di ampliare le conoscenze del magistrato integrandole con le proprie, maturate
in un campo specifico, accertando un determinato fatto oppure traendo da fatti
dati, con metodo scientifico, le conclusioni che si impongono. Non spetta al
perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati.
Così, la perizia richiesta al fine di determinare se il magistrato inquirente possa
legittimamente affermare, sulla scorta di incontestata documentazione bancaria
e contabile a sua disposizione, che l’accusato ha occultato un determinato
importo è inammissibile, poiché verte non su fatti, bensì sulla loro
interpretazione. Verte invece su fatti, ed è allora ammissibile, una perizia
che abbia a determinare se l’importo rinvenuto su un preciso conto bancario
rappresenti un attivo dell’accusato (Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria
penale predibattimentale, 4.1., p. 56 e 57).
I reclamanti con l’istanza
di complemento istruttorio 6 luglio 2004 (AI 196) chiedono la nomina di periti
(senza specificare perché più d’uno?) incaricati di stabilire quali verifiche,
controlli ed informazioni dovevano essere assunti dalle autorità e enti
preposti all’esame delle domande di indennità per lavoro ridotto secondo la
prassi vigente al momento dei fatti oggetto d’inchiesta e precisare se la
prassi adottata era conforme alle indicazioni e prescrizioni delle Autorità
federali di sorveglianza, indicando se, oltre alla documentazione in atti, vi
erano altre direttive cantonali o federali applicabili, quali verifiche sono
state assunte nei singoli casi e se hanno rispettato le direttive, rispettivamente
la prassi usuale e se le singole domande erano ricevibili in base alla prassi
usuale e corretta oppure avrebbero dovuto essere respinte, non opponendosi alla
designazione in tale veste di __________ e __________ (AI 196, p. 2 e 3).
Orbene, __________
e __________ si sono occupati, su richiesta dei due magistrati inquirenti che
si sono succeduti nella conduzione del procedimento penale, di allestire un
rapporto che servisse da appendice e da supporto al rapporto di Polizia
giudiziaria. __________ si è così espresso davanti al Procuratore pubblico ed in
presenza del difensore degli accusati: “il nostro lavoro è essenzialmente
costituito dalla ricostruzione dei movimenti finanziari tra chi erogava i
sussidi e chi, finalmente, li ha ricevuti. Per quanto riguarda il lavoro di ricostruzione
ci erano state messe a disposizione delle mappette, rispettivamente i fascicoli
pertinenti alle società richiedenti il sussidio. ... A nostra volta abbiamo poi
verificato presso gli uffici di tassazione i nominativi di queste società,
esaminandone le partite fiscali. Abbiamo quindi cercato di inquadrare meglio la
società, di capire l’attività che svolgeva e le persone che collaboravano con esse”
(verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 2), e sia __________ che __________
hanno dichiarato che “noi abbiamo dato l’informazione secondo cui gli
accertamenti avrebbero potuto essere effettuati presso il servizio tassazione,
rispettivamente presso gli uffici della società affinché poi gli inquirenti
potessero verificare se questi accertamenti erano legalmente possibili,
rispettivamente se erano stati fatti” (verbale 25 giugno 2005 di __________,
p. 3).
Appare evidente,
anche perché in tal senso si sono espressi i due testi summenzionati, che le
osservazioni dei due ispettori fiscali sono delle semplici “indicazioni
all’intenzione dell’autorità inquirente che poi evidentemente avrebbe valutato
e interpretato questo tipo di informazione” e non già un accertamento dei
fatti che invece non è avvenuto “Noi non abbiamo effettuato accertamenti
presso l’__________, non abbiamo cioè verificato quali controlli abbiano
effettuato nel caso concreto. Non abbiamo neppure parlato dei singoli casi con
i collaboratori del medesimo __________” (verbale 25 giugno 2005 di __________,
p. 2, risposta Gianini).
Per quanto riguarda
l’accertamento delle verifiche effettuate o meno nei singoli incarti si tratta
di un accertamento di fatto, che non necessita comunque dell’ausilio di un
perito con cognizioni speciali per essere effettuato. Tali informazioni sono
contenute nei singoli incarti relativi ad ogni domanda di ILR agli atti e per
quanto riguarda la tipologia di verifica effettuata di ogni caso concreto e il
suo ossequio alla prassi in vigore all’epoca potranno essere facilmente desunti
dall’interrogatorio dei testi, lo stesso dicasi per la prassi in vigore a quel
tempo per l’evasione di singole pratiche; chi altri, al di fuori delle persone
che nel periodo in questione erano attive negli uffici preposti alla
trattazione delle pratiche di indennità per lavoro ridotto può specificare come
venivano trattate le migliaia di domande presentate in un anno e in che la
trattazione delle richieste delle società riconducibili agli accusati differiva
da quelle delle migliaia di altre pratiche. Sapere invece se le verifiche, i
controlli o le informazioni assunte nei singoli casi hanno rispettato le
direttive in vigore è una valutazione giuridica, e come tale di stretta
competenza del magistrato, inquirente e giudicante, perché non verte sui fatti
ma sulla loro interpretazione nella valutazione giuridica della fattispecie
imputata ai due accusati, valutazione giuridica che non può essere demandata ad
un ausiliario del magistrato inquirente o giudicante, e per di più, come
proposto dai reclamanti, a __________ e __________ che in quanto ispettori
fiscali, non hanno nessuna conoscenza specifica in materia.
A ragione il
Procuratore pubblico osserva poi a questo proposito che i reclamanti non hanno
fornito il benché minimo indizio di prassi o direttive attestanti procedure
diverse da quella emersa negli interrogatori dei responsabili, dalle norme di
legge (LADI, OADI, Direttive) o dalla documentazione agli atti (GIAR inc.
1997.639
, 1997.637.5, doc. 4, osservazioni 10 agosto 2004 del PP, p. 5).
La prova richiesta
non riveste quindi, per i motivi suesposti, i requisiti della pertinenza e
neppure quelli della novità avendo __________ e __________, con riferimento al
loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiarito, nella forma di resoconto a
verbale, di non avere effettuato accertamenti presso l’__________ per
verificare quali controlli fossero stati fatti nel casi concreti ribadendo di
non avere gli elementi per asserire se tali controlli fossero stati fatti e
peraltro se fossero legalmente possibili.
4.
Diverso il discorso
per quanto riguarda l’audizione dei testimoni richiesti.
a)
L'accusato e/o il
suo difensore hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di
procedura, in generale, ed in particolare all'assunzione di prove,
interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in
particolare).
Questi diritti
possono anche essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie
disposizioni di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque
riservato il diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).
Il diritto di
partecipare all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di
presenziare gli interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di
essere sentito, nonché da quello di un "processo equo", entrambi di
rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29
e 32 CF; DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.).
Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura
penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni
(motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere
sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase
istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il
GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34).
b)
Nel caso in esame risulta
che tutti i testi, sono stati sentiti dal magistrato inquirente (quindi non
dalla polizia - art. 61 cpv. 3 CPP) senza la presenza degli accusati e/o del
loro patrocinatore.
Non risulta, né è
sostenuto dal magistrato inquirente nella decisione impugnata o nelle
osservazioni, che ciò sia avvenuto per specifiche esigenze d'inchiesta (non vi
è alcuna decisione in merito) né che accusato o difensore abbiano rinunciato
alla partecipazione (DTF105 Ia 396). Per quanto concerne i testi, in
particolare, non risulta che le relative citazioni siano state rese note anche
al reclamante o al suo difensore.
Tra l’altro la
mancata partecipazione della difesa alle audizioni, quantomeno a quelle dei
testi di cui la difesa chiede l’audizione con il complemento d’inchiesta, è
avvenuta dopo la promozione dell'accusa del 1° ottobre 1997. Il CPP, con
riferimento alla fase predibattimentale, distingue tra informazioni preliminari
ed istruttoria formale (arrt. 178 ss. e 188 ss. CPP) e "limita"
l'esercizio di taluni diritti, come quelli indicati al paragrafo precedente,
all'accusato, cioè a chi é parte all'istruttoria formale (art. 47 cpv. 1 e
ss.). Nella fase delle informazioni preliminari, non essendovi
"accusato" non vi è, di principio, soggetto titolare di tali garanzie
(sul termine di indiziato, non reperibile nel testo di legge, si veda sentenza
23.
ottobre 2000 in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n. 92).
Da tutto quanto
sopra, si può, e si deve, concludere che i diritti della difesa (di partecipare
all'amministrazione delle prove, segnatamente di partecipare all'interrogatorio
di testi, cioè di fruire del contraddittorio) non sono stati rispettati, ovvero
ne è stato impedito l'esercizio, senza giustificati motivi benché la difesa,
con lettera 28 novembre 1997, AI 72, avesse espressamente chiesto di potere
esercitare il diritto al contraddittorio ed il magistrato inquirente, con
lettera 2 dicembre 1997, avesse comunicato al difensore dei due accusati qui
reclamanti che dopo il 23 dicembre la difesa avrebbe potuto esercitare tutti i
diritti del CPP, senza che ciò sia effettivamente avvenuto almeno per quanto
riguarda tutti i verbali dei testimoni.
Questa
constatazione, che potrebbe anche condurre all'annullamento degli atti cosi
effettuati (sentenza 5 agosto 1999 in re B.A., GIAR 368.1999.2; G. Piquerez, op.
cit. n. 1218), conseguenza non richiesta dai reclamanti, di certo conduce
all'ammissione della riassunzione delle prove richieste e amministrate in
violazione di tali diritti, al fine di sanare la violazione stessa e non "semplicemente
in quanto complemento d'inchiesta meritevole di essere accolto (anche se
all'atto pratico, l'esito è il medesimo)" (sentenza 23 settembre 1998,
GIAR 692.1998.1). Ciò a maggior ragione se si pensa che i testi nominati
dovranno essere interrogati, in presenza degli accusati e/o del loro difensore
(senza dimenticare la parte civile), per accertare, a mano del rapporto __________,
quali concrete verifiche venivano o meno effettuate all’epoca dei fatti sulle
richieste di indennità per lavoro ridotto specificando in base a quale prassi o
normativa o direttiva in vigore nel periodo 1992-1997 ciò sarebbe avvenuto, nonché per quale motivo le verifiche “di prassi”
o quelle realmente effettuate non avrebbero o non hanno permesso di smascherare
l’agire degli accusati.
E ciò nel solco
della decisione 7 maggio 2004 di questo ufficio che così stabiliva:
“A
giusta ragione, la difesa, con istanza di complemento dell’istruzione formale
del 25 settembre 2003 (pag. 1), ha dunque chiesto “un chiarimento
(rispettivamente completazione)” dell’AI 153, segnatamente in merito alla
“procedura di controllo delle domande di indennità prevista dalla prassi usuale
e corretta” e alle omissioni di controlli e verifiche in sede di esame delle
domande. Del resto, la necessità di procedere ad un simile chiarimento è stata
ammessa per atti concludenti dallo stesso magistrato inquirente, quando,
rivolgendosi per iscritto in data 17 novembre 2003 (v. AI 170) al __________,
Berna (parte lesa) e in data 12 gennaio 2004 (v. AI 176) alla __________ (parte
lesa), ha chiesto informazioni ai due suddetti enti sulle istruzioni e direttive
vigenti negli anni 1992-1997 in merito ai controlli che si sarebbero “dovuti
eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro
ridotto”, ciò con esplicito riferimento alla richiesta formulata dalla difesa
quale complemento istruttorio di “fornire indicazioni in merito alla corretta
procedura di controllo”. Le risposte fornite dal __________ (che ha trasmesso
la circolare ILR del 1992 e quattro direttive AD del 1996: v. AI 171) e dalla __________
(che si è limitata a dire che “non risulta che l’allora __________, durante il
periodo 1992-1997, abbia emanato istruzioni o direttive ulteriori o diverse
rispetto a quelle federali”: v. AI 178), non permettono però di dare immediata
e chiara risposta agli interrogativi sollevati, in casi concreti, dalle
valutazioni dagli estensori dell’AI 153. Appare dunque necessario che i signori
__________ e __________ con riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI
153), chiariscano, nella forma di resoconto a verbale, se e in quali casi da
loro esaminati hanno riscontrato che le indennità sono state pagate pure in
presenza di domande irricevibili e senza effettuare i controlli previsti dalle
normative e direttive in vigore nel periodo 1992-1997. Entro questi limiti, la
richiesta di cui al punto 7 dell’istanza di complemento istruttorio del 25
settembre 2003, merita dunque di essere accolta.”
(GIAR 1997.63704 e 1997.63904, decisione 7
maggio 2004, ad 2, p. 6)
Il teste __________,
estensore del rapporto contabile unitamente a __________, al magistrato
inquirente che chiedeva spiegazioni sul senso e la finalità delle osservazioni
contenute nel rapporto relative a determinati accertamenti che si sarebbero
potuti effettuare presso l’ufficio tassazioni delle persone giuridiche come
pure attraverso un sopralluogo presso gli uffici della società, ha risposto che
“avevamo constatato che questa società, come d’altronde le altre dove
avevamo fatto un’osservazione di questo tipo, non avevano più svolto alcuna
attività commerciale e ciò non di meno la ditta aveva chiesto il versamento di
indennità per lavoro ridotto. Con quell’osservazione noi volevamo semplicemente
indicare che ove l’__________ avesse eseguito questo tipo di accertamento
avrebbe potuto constatare che effettivamente la società non svolgeva più attività,
rispettivamente che non aveva dipendenti. Si trattava di un’indicazione
all’intenzione dell’autorità inquirente che poi evidentemente avrebbe valutato
e interpretato questo tipo di informazione. Noi non abbiamo effettuato
accertamenti presso l’__________, non abbiamo cioè verificato quali controlli
abbiano effettuato nel caso concreto. Non abbiamo neppure parlato dei singoli
casi con i collaboratori del medesimo __________. Questo peraltro non rientrava
nel nostro compito. Evidentemente non sappiamo se
gli accertamenti in questione, ovvero le verifiche presso il servizio
tassazioni, rispettivamente il sopralluogo presso gli uffici della società,
siano stati fatti o meno dall’__________” ed entrambi
i testi hanno precisato che “alcune delle informazioni a nostro avviso
necessarie per giudicare dei casi potevano essere rilevate già da un esame
dell’estratto del registro di commercio, per esempio a sapere se una società si
trovava in stato di liquidazione” (Inc. MP __________, verbale 25 giugno
2004.
dei testi __________ e __________).
Ora ed in
particolare, i testi __________ – dal 1° gennaio 1993 e sino alla fine del 1998
attivo come segretario presso l’__________ con compiti in materia di decisioni
per indennità per lavoro ridotto e il solo ad occuparsi di questa problematica
– e __________ – capo dell’__________ presso la __________ dal 1994 al 31
dicembre 1998 – nonché la teste __________ e il teste __________ – capo dell’__________
dal 1981 – sono stati interrogati (senza la presenza delle parti) in data 18
febbraio 2002 rispettivamente in data 30 gennaio 2002 e 19 aprile 2002 mentre
che il rapporto __________ è stato consegnato al Ministero pubblico il 30
aprile 2002, successivamente agli interrogatori dei testi citati. Appare quindi
più che giustificata la richiesta dei qui reclamanti di volerli interrogare e
ciò al fine di precisare finalmente, a mano del rapporto __________ quali
“controlli, rispettivamente omissioni, fossero intervenuti nell’esame delle
domande” (reclamo, p. 3, ad 7), precisazioni che non sono state apportate né da
__________ né da __________ ma che hanno comunque ricondotto l’eventuale
mancanza di controlli da loro segnalata nel rapporto all’__________ (cfr. Inc.
MP __________, verbale 25 giugno 2004 dei testi __________ e __________, p. 2).
Per quanto riguarda
le richieste di audizione dei singoli funzionari che si sono concretamente
occupati dei singoli casi, a parte il teste __________ (a suo dire unico
funzionario all’interno dell’__________ ad occuparsi della fattispecie) l’istanza
di complemento istruttorio non ne menziona altri, come d’altronde anche il
reclamo in oggetto, ciò benché tali funzionari siano già stati interrogati dal
Procuratore pubblico e siano identificabili (cfr. ad esempio la lettera 27
marzo 2002 dell’avv. __________ che comunica al Procuratore pubblico i
nominativi dei responsabili delle __________ che a suo tempo si sono occupate
del versamento delle indennità di lavoro ridotto alle società di __________ e __________,
AI 150), ne discende che la richiesta di ulteriori interrogatori deve essere
respinta poiché irricevibile per carenza di novità e motivazione mancando la
definizione dell’oggetto e meglio il nominativo dei testi che si intende
sentire (che sarebbe invece desumibile dalla documentazione agli atti) nonché
l’argomento specifico che si intenderebbe chiarire con ognuno di loro.
5.
Il reclamo è
conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente
decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito
del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese
di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli
articoli di legge menzionati,
decide:
1.
Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.
1.1. Di conseguenza si procederà all’audizione dei signori __________, __________,
__________ e __________, come indicato al considerando 4.
1.2. Gli altri complementi di prova sono respinti.
2.
Non si percepiscono nè tasse nè spese di giustizia,
nè si attribuiscono ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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