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Decisione

INC.1997.63705

Prove

7 luglio 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i controlli, verifiche ed informazioni effettuati nei singoli casi oggetto del

procedimento, gli stessi sono riscontrabili dalla documentazione agli atti con

riferimento ai “classificatori casse disoccupazione”.

D.

Contro la decisione

28 luglio 2004 (AI 198) di rifiuto dei complementi istruttori richiesti __________

e __________ hanno presentato il reclamo che qui ci occupa sostenendo che la

decisione impugnata è contraria alla buona fede processuale (“venire contra

factum proprio”), non rispetta le indicazioni sostanziali della decisione del

GIAR ed è infondata nel merito. A mente dei reclamanti “il rapporto __________

è, dal profilo sostanziale, una perizia pur se ordinata senza rispettarne le

forme. Rifiutare la richiesta di perizia sollevata dalla difesa equivale quindi

(in realtà) a respingere i quesiti sostanziali della difesa, ossia quelli che

essa avrebbe posto se le formalità peritali fossero state rispettate sin

dall’inizio”. Inoltre il rifiuto dei complementi richiesti non rispetterebbe lo

spirito della decisione del GIAR che ha ordinato l’audizione di __________ e __________

“in merito alle verifiche effettuate nell’ambito del loro rapporto, allo scopo

di accertare quali controlli, rispettivamente omissioni, fossero intervenuti

nell’esame delle domande ed ha già riconosciuto la rilevanza giuridica di

questi accertamenti ai fini dei reati prospettati”. Dal momento che i due testi

hanno dichiarato di non avere verificato quali controlli siano stati fatti dai

collaboratori dell’__________ nei singoli casi e se tali controlli fossero

legalmente possibili e se siano stati fatti o meno, l’audizione dei due testi

non ha consentito di compiere quegli accertamenti che il GIAR ha già

considerato rilevanti, di conseguenza, per compiere tali accertamenti,

sarebbero necessarie ulteriori verifiche testimoniali e peritali. I reclamanti

chiedono quindi “l’esecuzione di quegli accertamenti menzionati dai due testi e

che essi non avevano potuto eseguire ma, giustamente, consideravano utili (a

tal punto da averli segnalati agli “inquirenti”).

Il magistrato

inquirente, con le osservazioni 10 agosto 2004, di cui se del caso si farà

riferimento nel dettaglio, chiede che il reclamo venga respinto.

Considerato

in

diritto:

1.

I reclamanti,

formalmente accusati, sono parte del procedimento penale alla base del reclamo,

nonché destinatari del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la loro

legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

La decisione

impugnata è stata intimata ai reclamanti il 28 luglio 2004 e ritirata il 29

luglio, per cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP

scadeva l’8 agosto 2004. Venendo però a cadere di domenica, tale termine è stato

riportato al 9 (art. 20 cpv. 3 CPP).

Il reclamo,

formulato dagli accusati il 30 luglio 2004, entro il termine previsto dalla

legge, è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In termini generali

per l'assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell'inchiesta valgono

i seguenti principi.

a)

Gli

art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile),

stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di

pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è

tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel

contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo

concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo

1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio

del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e

all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in

re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata

decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie

stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più

trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv.

1.

CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti,

per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15

luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91;

decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve

nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I

principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere

assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia

che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli

atti).

"Per meritare di essere

assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art.

196.

CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1

CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono

essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra

l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in

re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di

proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi

dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da

ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del

“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.

Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito

(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali

corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen

entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con

riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la

prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien

Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert,

loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid

(Strafprozessrecht, 3. Aufl.

Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn

sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art.

6.

CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato

la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con

rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F.,

inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR

21.

giugno 2001 in re C.)".

c)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si

colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è

quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica

accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se

deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del

procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.

1.

CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale

utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è

elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale

unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia

impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

3.

Per quanto riguarda

la richiesta di allestimento di una perizia giova ricordare che lo scopo di

tale atto istruttorio è quello di elaborare fatti e circostanze nell’ottica

degli incombenti che spettano al magistrato penale che l’ha commissionata. Il

perito, tuttavia, è semplice ausiliario del giudice: unico suo compito è quello

di ampliare le conoscenze del magistrato integrandole con le proprie, maturate

in un campo specifico, accertando un determinato fatto oppure traendo da fatti

dati, con metodo scientifico, le conclusioni che si impongono. Non spetta al

perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati.

Così, la perizia richiesta al fine di determinare se il magistrato inquirente possa

legittimamente affermare, sulla scorta di incontestata documentazione bancaria

e contabile a sua disposizione, che l’accusato ha occultato un determinato

importo è inammissibile, poiché verte non su fatti, bensì sulla loro

interpretazione. Verte invece su fatti, ed è allora ammissibile, una perizia

che abbia a determinare se l’importo rinvenuto su un preciso conto bancario

rappresenti un attivo dell’accusato (Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria

penale predibattimentale, 4.1., p. 56 e 57).

I reclamanti con l’istanza

di complemento istruttorio 6 luglio 2004 (AI 196) chiedono la nomina di periti

(senza specificare perché più d’uno?) incaricati di stabilire quali verifiche,

controlli ed informazioni dovevano essere assunti dalle autorità e enti

preposti all’esame delle domande di indennità per lavoro ridotto secondo la

prassi vigente al momento dei fatti oggetto d’inchiesta e precisare se la

prassi adottata era conforme alle indicazioni e prescrizioni delle Autorità

federali di sorveglianza, indicando se, oltre alla documentazione in atti, vi

erano altre direttive cantonali o federali applicabili, quali verifiche sono

state assunte nei singoli casi e se hanno rispettato le direttive, rispettivamente

la prassi usuale e se le singole domande erano ricevibili in base alla prassi

usuale e corretta oppure avrebbero dovuto essere respinte, non opponendosi alla

designazione in tale veste di __________ e __________ (AI 196, p. 2 e 3).

Orbene, __________

e __________ si sono occupati, su richiesta dei due magistrati inquirenti che

si sono succeduti nella conduzione del procedimento penale, di allestire un

rapporto che servisse da appendice e da supporto al rapporto di Polizia

giudiziaria. __________ si è così espresso davanti al Procuratore pubblico ed in

presenza del difensore degli accusati: “il nostro lavoro è essenzialmente

costituito dalla ricostruzione dei movimenti finanziari tra chi erogava i

sussidi e chi, finalmente, li ha ricevuti. Per quanto riguarda il lavoro di ricostruzione

ci erano state messe a disposizione delle mappette, rispettivamente i fascicoli

pertinenti alle società richiedenti il sussidio. ... A nostra volta abbiamo poi

verificato presso gli uffici di tassazione i nominativi di queste società,

esaminandone le partite fiscali. Abbiamo quindi cercato di inquadrare meglio la

società, di capire l’attività che svolgeva e le persone che collaboravano con esse”

(verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 2), e sia __________ che __________

hanno dichiarato che “noi abbiamo dato l’informazione secondo cui gli

accertamenti avrebbero potuto essere effettuati presso il servizio tassazione,

rispettivamente presso gli uffici della società affinché poi gli inquirenti

potessero verificare se questi accertamenti erano legalmente possibili,

rispettivamente se erano stati fatti” (verbale 25 giugno 2005 di __________,

p. 3).

Appare evidente,

anche perché in tal senso si sono espressi i due testi summenzionati, che le

osservazioni dei due ispettori fiscali sono delle semplici “indicazioni

all’intenzione dell’autorità inquirente che poi evidentemente avrebbe valutato

e interpretato questo tipo di informazione” e non già un accertamento dei

fatti che invece non è avvenuto “Noi non abbiamo effettuato accertamenti

presso l’__________, non abbiamo cioè verificato quali controlli abbiano

effettuato nel caso concreto. Non abbiamo neppure parlato dei singoli casi con

i collaboratori del medesimo __________” (verbale 25 giugno 2005 di __________,

p. 2, risposta Gianini).

Per quanto riguarda

l’accertamento delle verifiche effettuate o meno nei singoli incarti si tratta

di un accertamento di fatto, che non necessita comunque dell’ausilio di un

perito con cognizioni speciali per essere effettuato. Tali informazioni sono

contenute nei singoli incarti relativi ad ogni domanda di ILR agli atti e per

quanto riguarda la tipologia di verifica effettuata di ogni caso concreto e il

suo ossequio alla prassi in vigore all’epoca potranno essere facilmente desunti

dall’interrogatorio dei testi, lo stesso dicasi per la prassi in vigore a quel

tempo per l’evasione di singole pratiche; chi altri, al di fuori delle persone

che nel periodo in questione erano attive negli uffici preposti alla

trattazione delle pratiche di indennità per lavoro ridotto può specificare come

venivano trattate le migliaia di domande presentate in un anno e in che la

trattazione delle richieste delle società riconducibili agli accusati differiva

da quelle delle migliaia di altre pratiche. Sapere invece se le verifiche, i

controlli o le informazioni assunte nei singoli casi hanno rispettato le

direttive in vigore è una valutazione giuridica, e come tale di stretta

competenza del magistrato, inquirente e giudicante, perché non verte sui fatti

ma sulla loro interpretazione nella valutazione giuridica della fattispecie

imputata ai due accusati, valutazione giuridica che non può essere demandata ad

un ausiliario del magistrato inquirente o giudicante, e per di più, come

proposto dai reclamanti, a __________ e __________ che in quanto ispettori

fiscali, non hanno nessuna conoscenza specifica in materia.

A ragione il

Procuratore pubblico osserva poi a questo proposito che i reclamanti non hanno

fornito il benché minimo indizio di prassi o direttive attestanti procedure

diverse da quella emersa negli interrogatori dei responsabili, dalle norme di

legge (LADI, OADI, Direttive) o dalla documentazione agli atti (GIAR inc.

1997.639

, 1997.637.5, doc. 4, osservazioni 10 agosto 2004 del PP, p. 5).

La prova richiesta

non riveste quindi, per i motivi suesposti, i requisiti della pertinenza e

neppure quelli della novità avendo __________ e __________, con riferimento al

loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiarito, nella forma di resoconto a

verbale, di non avere effettuato accertamenti presso l’__________ per

verificare quali controlli fossero stati fatti nel casi concreti ribadendo di

non avere gli elementi per asserire se tali controlli fossero stati fatti e

peraltro se fossero legalmente possibili.

4.

Diverso il discorso

per quanto riguarda l’audizione dei testimoni richiesti.

a)

L'accusato e/o il

suo difensore hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di

procedura, in generale, ed in particolare all'assunzione di prove,

interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in

particolare).

Questi diritti

possono anche essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie

disposizioni di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque

riservato il diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).

Il diritto di

partecipare all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di

presenziare gli interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di

essere sentito, nonché da quello di un "processo equo", entrambi di

rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29

e 32 CF; DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.).

Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura

penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni

(motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere

sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase

istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il

GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34).

b)

Nel caso in esame risulta

che tutti i testi, sono stati sentiti dal magistrato inquirente (quindi non

dalla polizia - art. 61 cpv. 3 CPP) senza la presenza degli accusati e/o del

loro patrocinatore.

Non risulta, né è

sostenuto dal magistrato inquirente nella decisione impugnata o nelle

osservazioni, che ciò sia avvenuto per specifiche esigenze d'inchiesta (non vi

è alcuna decisione in merito) né che accusato o difensore abbiano rinunciato

alla partecipazione (DTF105 Ia 396). Per quanto concerne i testi, in

particolare, non risulta che le relative citazioni siano state rese note anche

al reclamante o al suo difensore.

Tra l’altro la

mancata partecipazione della difesa alle audizioni, quantomeno a quelle dei

testi di cui la difesa chiede l’audizione con il complemento d’inchiesta, è

avvenuta dopo la promozione dell'accusa del 1° ottobre 1997. Il CPP, con

riferimento alla fase predibattimentale, distingue tra informazioni preliminari

ed istruttoria formale (arrt. 178 ss. e 188 ss. CPP) e "limita"

l'esercizio di taluni diritti, come quelli indicati al paragrafo precedente,

all'accusato, cioè a chi é parte all'istruttoria formale (art. 47 cpv. 1 e

ss.). Nella fase delle informazioni preliminari, non essendovi

"accusato" non vi è, di principio, soggetto titolare di tali garanzie

(sul termine di indiziato, non reperibile nel testo di legge, si veda sentenza

23.

ottobre 2000 in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n. 92).

Da tutto quanto

sopra, si può, e si deve, concludere che i diritti della difesa (di partecipare

all'amministrazione delle prove, segnatamente di partecipare all'interrogatorio

di testi, cioè di fruire del contraddittorio) non sono stati rispettati, ovvero

ne è stato impedito l'esercizio, senza giustificati motivi benché la difesa,

con lettera 28 novembre 1997, AI 72, avesse espressamente chiesto di potere

esercitare il diritto al contraddittorio ed il magistrato inquirente, con

lettera 2 dicembre 1997, avesse comunicato al difensore dei due accusati qui

reclamanti che dopo il 23 dicembre la difesa avrebbe potuto esercitare tutti i

diritti del CPP, senza che ciò sia effettivamente avvenuto almeno per quanto

riguarda tutti i verbali dei testimoni.

Questa

constatazione, che potrebbe anche condurre all'annullamento degli atti cosi

effettuati (sentenza 5 agosto 1999 in re B.A., GIAR 368.1999.2; G. Piquerez, op.

cit. n. 1218), conseguenza non richiesta dai reclamanti, di certo conduce

all'ammissione della riassunzione delle prove richieste e amministrate in

violazione di tali diritti, al fine di sanare la violazione stessa e non "semplicemente

in quanto complemento d'inchiesta meritevole di essere accolto (anche se

all'atto pratico, l'esito è il medesimo)" (sentenza 23 settembre 1998,

GIAR 692.1998.1). Ciò a maggior ragione se si pensa che i testi nominati

dovranno essere interrogati, in presenza degli accusati e/o del loro difensore

(senza dimenticare la parte civile), per accertare, a mano del rapporto __________,

quali concrete verifiche venivano o meno effettuate all’epoca dei fatti sulle

richieste di indennità per lavoro ridotto specificando in base a quale prassi o

normativa o direttiva in vigore nel periodo 1992-1997 ciò sarebbe avvenuto, nonché per quale motivo le verifiche “di prassi”

o quelle realmente effettuate non avrebbero o non hanno permesso di smascherare

l’agire degli accusati.

E ciò nel solco

della decisione 7 maggio 2004 di questo ufficio che così stabiliva:

“A

giusta ragione, la difesa, con istanza di complemento dell’istruzione formale

del 25 settembre 2003 (pag. 1), ha dunque chiesto “un chiarimento

(rispettivamente completazione)” dell’AI 153, segnatamente in merito alla

“procedura di controllo delle domande di indennità prevista dalla prassi usuale

e corretta” e alle omissioni di controlli e verifiche in sede di esame delle

domande. Del resto, la necessità di procedere ad un simile chiarimento è stata

ammessa per atti concludenti dallo stesso magistrato inquirente, quando,

rivolgendosi per iscritto in data 17 novembre 2003 (v. AI 170) al __________,

Berna (parte lesa) e in data 12 gennaio 2004 (v. AI 176) alla __________ (parte

lesa), ha chiesto informazioni ai due suddetti enti sulle istruzioni e direttive

vigenti negli anni 1992-1997 in merito ai controlli che si sarebbero “dovuti

eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro

ridotto”, ciò con esplicito riferimento alla richiesta formulata dalla difesa

quale complemento istruttorio di “fornire indicazioni in merito alla corretta

procedura di controllo”. Le risposte fornite dal __________ (che ha trasmesso

la circolare ILR del 1992 e quattro direttive AD del 1996: v. AI 171) e dalla __________

(che si è limitata a dire che “non risulta che l’allora __________, durante il

periodo 1992-1997, abbia emanato istruzioni o direttive ulteriori o diverse

rispetto a quelle federali”: v. AI 178), non permettono però di dare immediata

e chiara risposta agli interrogativi sollevati, in casi concreti, dalle

valutazioni dagli estensori dell’AI 153. Appare dunque necessario che i signori

__________ e __________ con riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI

153), chiariscano, nella forma di resoconto a verbale, se e in quali casi da

loro esaminati hanno riscontrato che le indennità sono state pagate pure in

presenza di domande irricevibili e senza effettuare i controlli previsti dalle

normative e direttive in vigore nel periodo 1992-1997. Entro questi limiti, la

richiesta di cui al punto 7 dell’istanza di complemento istruttorio del 25

settembre 2003, merita dunque di essere accolta.”

(GIAR 1997.63704 e 1997.63904, decisione 7

maggio 2004, ad 2, p. 6)

Il teste __________,

estensore del rapporto contabile unitamente a __________, al magistrato

inquirente che chiedeva spiegazioni sul senso e la finalità delle osservazioni

contenute nel rapporto relative a determinati accertamenti che si sarebbero

potuti effettuare presso l’ufficio tassazioni delle persone giuridiche come

pure attraverso un sopralluogo presso gli uffici della società, ha risposto che

“avevamo constatato che questa società, come d’altronde le altre dove

avevamo fatto un’osservazione di questo tipo, non avevano più svolto alcuna

attività commerciale e ciò non di meno la ditta aveva chiesto il versamento di

indennità per lavoro ridotto. Con quell’osservazione noi volevamo semplicemente

indicare che ove l’__________ avesse eseguito questo tipo di accertamento

avrebbe potuto constatare che effettivamente la società non svolgeva più attività,

rispettivamente che non aveva dipendenti. Si trattava di un’indicazione

all’intenzione dell’autorità inquirente che poi evidentemente avrebbe valutato

e interpretato questo tipo di informazione. Noi non abbiamo effettuato

accertamenti presso l’__________, non abbiamo cioè verificato quali controlli

abbiano effettuato nel caso concreto. Non abbiamo neppure parlato dei singoli

casi con i collaboratori del medesimo __________. Questo peraltro non rientrava

nel nostro compito. Evidentemente non sappiamo se

gli accertamenti in questione, ovvero le verifiche presso il servizio

tassazioni, rispettivamente il sopralluogo presso gli uffici della società,

siano stati fatti o meno dall’__________” ed entrambi

i testi hanno precisato che “alcune delle informazioni a nostro avviso

necessarie per giudicare dei casi potevano essere rilevate già da un esame

dell’estratto del registro di commercio, per esempio a sapere se una società si

trovava in stato di liquidazione” (Inc. MP __________, verbale 25 giugno

2004.

dei testi __________ e __________).

Ora ed in

particolare, i testi __________ – dal 1° gennaio 1993 e sino alla fine del 1998

attivo come segretario presso l’__________ con compiti in materia di decisioni

per indennità per lavoro ridotto e il solo ad occuparsi di questa problematica

– e __________ – capo dell’__________ presso la __________ dal 1994 al 31

dicembre 1998 – nonché la teste __________ e il teste __________ – capo dell’__________

dal 1981 – sono stati interrogati (senza la presenza delle parti) in data 18

febbraio 2002 rispettivamente in data 30 gennaio 2002 e 19 aprile 2002 mentre

che il rapporto __________ è stato consegnato al Ministero pubblico il 30

aprile 2002, successivamente agli interrogatori dei testi citati. Appare quindi

più che giustificata la richiesta dei qui reclamanti di volerli interrogare e

ciò al fine di precisare finalmente, a mano del rapporto __________ quali

“controlli, rispettivamente omissioni, fossero intervenuti nell’esame delle

domande” (reclamo, p. 3, ad 7), precisazioni che non sono state apportate né da

__________ né da __________ ma che hanno comunque ricondotto l’eventuale

mancanza di controlli da loro segnalata nel rapporto all’__________ (cfr. Inc.

MP __________, verbale 25 giugno 2004 dei testi __________ e __________, p. 2).

Per quanto riguarda

le richieste di audizione dei singoli funzionari che si sono concretamente

occupati dei singoli casi, a parte il teste __________ (a suo dire unico

funzionario all’interno dell’__________ ad occuparsi della fattispecie) l’istanza

di complemento istruttorio non ne menziona altri, come d’altronde anche il

reclamo in oggetto, ciò benché tali funzionari siano già stati interrogati dal

Procuratore pubblico e siano identificabili (cfr. ad esempio la lettera 27

marzo 2002 dell’avv. __________ che comunica al Procuratore pubblico i

nominativi dei responsabili delle __________ che a suo tempo si sono occupate

del versamento delle indennità di lavoro ridotto alle società di __________ e __________,

AI 150), ne discende che la richiesta di ulteriori interrogatori deve essere

respinta poiché irricevibile per carenza di novità e motivazione mancando la

definizione dell’oggetto e meglio il nominativo dei testi che si intende

sentire (che sarebbe invece desumibile dalla documentazione agli atti) nonché

l’argomento specifico che si intenderebbe chiarire con ognuno di loro.

5.

Il reclamo è

conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente

decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito

del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese

di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli

articoli di legge menzionati,

decide:

1.

Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.

1.1. Di conseguenza si procederà all’audizione dei signori __________, __________,

__________ e __________, come indicato al considerando 4.

1.2. Gli altri complementi di prova sono respinti.

2.

Non si percepiscono nè tasse nè spese di giustizia,

nè si attribuiscono ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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