INC.1998.99121
Istanza di dissequestro Dissequestro dopo atto d'accusa
25 febbraio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.1998.99121
Data decisione, Autorità:
25.02.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro
Dissequestro dopo atto d'accusa
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.1998.99121
Lugano
25 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza presentata con lettera 4
ottobre 2004 al Tribunale penale
cantonale (ricevuta il 30 novembre 2004) girata a questo
ufficio per competenza con lettera 10/14 dicembre 2004 della Presidente della
Corte delle Assise criminali da
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
intesa ad ottenere – nell’ambito del procedimento penale
contro __________ per titolo di truffa e falsità in documenti di cui all’ACC
n° __________ del 10 marzo 2004 dell'allora Procuratore pubblico Emanuele
Stauffer – lo sblocco (dissequestro) della particella n° __________ RFD di __________
(originariamente n° __________);
viste le osservazioni 23/27
dicembre 2004 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti
dell’inc. MP __________ messi a disposizione di questo giudice;
ritenuto e considerato
in fatto e in
diritto:
che:
- nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ per
titolo di truffa e falsità in documenti l’allora Procuratore pubblico Marco
Bertoli ha sequestrato tutti gli immobili di proprietà del __________, dei suoi
famigliari e delle società a lui facenti capo, tra i quali anche la particella
n° __________ RFD di __________ di proprietà del figlio dell’accusato e qui
istante (cfr. AI 52 inc. MP __________ del 21 agosto 2000);
- con decisione 3 marzo 2004 l’allora Procuratore pubblico
Emanuele Stauffer, su istanza di __________, ha proceduto al dissequestro
provvisorio della particella n° __________ RFD di __________ al fine di
procedere al suo frazionamento in due particelle, una di m2 3'220 (che a sua
volta è stata frazionata dando luogo alle nuove particelle n° __________, __________
e __________ RFD di __________) e l’altra di m2 1825, divenuta la numero __________
RFD di __________ (cfr. DG n° __________, Istanza d’iscrizione a RF di
lottizzazione inviata all’Ufficio dei registri di __________ dal notaio __________
in data 19 luglio 2004) sulla quale grava tuttora la menzione del divieto di
disporre ordinata dal Ministero pubblico (Cfr. DG __________) e al fine di
procedere alla vendita della particella di m2 3'220 al prezzo di CHF
1'368'500.- (importo da utilizzarsi per pagare la __________, la commissione
degli intermediari, per coprire l’esposizione ipotecaria gravante il fondo
venduto e per diminuire il credito quadro concesso a __________ presso il __________)
mentre che la nuova particella n° __________ doveva rimanere bloccata (cfr. allegati
al doc. 5, inc. GIAR 991.1998.21 e AI 386 inc. MP __________);
- il 10 marzo 2004 l’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer
firmava il rinvio a giudizio di __________ davanti alla Corte delle Assise
criminali di Lugano;
- con lettera 4 ottobre/30 novembre 2004 l’avv. __________, su
richiesta di __________, ha inoltrato alla Presidente della Corte delle Assise
criminali la richiesta di sblocco della particella n° __________ RFD si __________
comunicando che “si sta perfezionando il secondo tratto della cessione del
terreno di __________, dopo che nel corso di quest’anno è stato possibile
vendere la prima parte, ad altri acquirenti. La cessione avviene, esattamente
come per la precedente, a saldo dei debiti ipotecari e, per la differenza, a
riduzione del debito ipotecario complessivo gravante tutte le altre proprietà
sequestrate con credito quadro concesso dal __________.” All’istanza è
allegata l’offerta 26 ottobre 2004 inoltrata dagli acquirenti interessati (per
un prezzo di CHF 700'000.-) nonché lo scritto 8 novembre 2004 della __________,
consulenza immobiliare, che attesta che il prezzo offerto dagli interessati
all’acquisto “è da ritenersi senza dubbio in linea con domanda e offerta
attualmente presenti sul mercato dei terreni edificabili nella regione del __________”
(doc. 2, inc. GIAR 991.1998.21);
- __________, attuale proprietario della particella in questione,
ha dichiarato nella sua lettera 12 novembre 2004 inviata all’avv. __________
affinché intervenga presso le Autorità per richiedere lo sblocco del fondo, che
quanto incassato dalla vendita verrebbe utilizzato per pagare l’imposta sugli
utili immobiliari (per CHF 17'715.-), saldare gli oneri ipotecari (per CHF
500'000.-) e la differenza, come già fatto con la vendita dell’altra parte del
fondo n° __________ RFD di __________, per diminuire il debito ipotecario
complessivo gravante le altre proprietà bloccate al fine di ridurre
l’esposizione ipotecaria complessiva e “addirittura di utilizzare il maggior
valore per ridurre ulteriormente il debito bancario garantito da tutte le
proprietà sequestrate dal Ministero pubblico” (allegato 1 al doc. 2, inc.
GIAR 991.1998.21);
- il 10 dicembre 2004 la Presidente della Corte delle Assise
criminali ha inviato la richiesta summenzionata a questo ufficio per competenza
(doc. 1 inc. GIAR 991.1998.21);
- con osservazioni 23 dicembre 2004 (doc. 5 inc. GIAR 991.1998.21)
il Procuratore pubblico Arturo Garzoni non si oppone allo sblocco della
particella n° __________ RFD di __________ per la sua vendita a terzi “considerato
che il tutto rientra in un progetto di cui alla precedente istanza 15 dicembre
2003 e decisione 3 marzo 2004 dell’ex collega PP E. Stauffer (agli atti sub. AI
358, rispett, 368)”, il Procuratore pubblico ritiene che “nell’eventualità
dell’accoglimento dell’istanza, il ricavato della vendita debba essere
destinato- come proposto dallo stesso istante e come già per la precedente
cessione – al pagamento della __________ e delle varie spese e tasse notarili,
nonché a copertura dell’esposizione ipotecaria gravante il fondo venduto e a
diminuzione del credito quadro in essere presso il __________ e concesso a __________”;
- non vi sono più parti civili o parti lese nel procedimento
penale in corso – e peraltro l’atto d’accusa n° __________ del 10 marzo 2004
dell’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer non menziona né parti civili
né parti lese – essendosi le parti civili (22 __________ tutte rappresentate
dalla __________ che si erano costituite parte civile il 22 dicembre 1998 a
seguito dell’apertura, il 1° dicembre 1998 del procedimento penale contro __________)
disinteressate del procedimento con la sottoscrizione della convenzione 22
dicembre 1999 (cfr. AI 204 in atti diversi, scatola 1/17 dell’Inc. MP __________)
conclusa tra __________ la __________, ed essendo stato respinto un loro tentativo
di reintrodursi nel procedimento penale con la decisione GIAR 24 ottobre 2000
(inc. GIAR 991.98.13L);
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP
(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e
l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto
detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.
Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque
e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;
cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 4 ottobre/14
dicembre 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto
d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;
-
nel caso in esame è pacifico che il blocco del fondo di cui alla
particella n° __________ RFD di __________ è di natura puramente
confiscatoria/risarcitoria avendo lo stesso Procuratore pubblico che lo ha
ordinato fatto esplicito riferimento all’art. 59 cifra 2 CP (cfr. AI 52 inc. MP
__________), di conseguenza lo sblocco della particella n° __________ RFD di __________
in questo stadio non può nuocere alla celebrazione del processo ed in
particolare alla disamina di prove ed indizi in sede dibattimentale;
-
in concreto appare chiaro che la presente richiesta di dissequestro
rientra nel disegno avviato nel marzo 2004 dal Procuratore pubblico e dalla
difesa dell’accusato in sede d’istruzione formale con il dissequestro parziale
della originaria particella __________ di __________ e il suo accoglimento
permetterà di far fronte, con il provento della vendita pari a CHF 700'000.-,
agli oneri ipotecari gravanti la particella __________ RFD di __________ (cfr. doc.
10 inc. GIAR 991.1998.21, lettera 24 febbraio 2005 dell’avv. __________) per
CHF 440'000.- oltre interessi e sino a concorrenza dell’importo di CHF
500'000.- ed alla __________ per CHF 17'715.-, mentre che il rimanente, per
almeno CHF 182'285.-, dovrà essere bonificato a cura del notaio rogante l’atto
di compravendita (al quale viene intimata copia della presente) direttamente in
diminuzione del debito ipotecario complessivo gravante le altre proprietà poste
sotto sequestro penale con menzione di blocco a Registro fondiario.
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
Considerandi
a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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