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Decisione

INC.2000.10304

Prove

30 agosto 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

Il 26 settembre 2001, l'accusa è stata estesa alle

ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. CP (148 cpv. 1 previgente), per lo

stesso periodo e con riferimento alla denuncia 8 settembre 1997 (AI 212).

Contestualmente all'estensione dell'accusa, si è

proceduto al deposito degli atti (AI 212).

2.

Il 2 novembre 2001, __________ aveva presentato una

richiesta di complementi istruttori mediante la quale chiedeva il confronto con

la denunciante __________, il confronto con il coaccusato __________ e

l'interrogatorio dell'__________ (AI 222).

Con decisione del 2 ottobre 2002, il magistrato

inquirente ha accolto le richieste di confronto __________ /__________ e di

audizione dell'__________; la richiesta di confronto tra il qui reclamante e la

denunciante è stata, invece, respinta (AI 242).

Il reclamo presentato da __________ contro la

decisione negativa del Procuratore pubblico (AI 249) non è stato accolto (da

altro GIAR). La relativa decisione (25 aprile 2003, GIAR 103.2000.3) è stata,

tra l'altro, motivata come segue:

"3.

Il reclamante invoca il diritto al

contraddittorio. È pertanto utile ribadire che il contraddittorio è un diritto

(dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di

determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere

garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria

predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se

del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del

processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett.

d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001

in re C., inc. 501.98.7).

Nel caso specifico, quindi, non è tanto

il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la

decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di

competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è

quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame),

al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP),

rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione .

4.

Il confronto con __________ era stato chiesto per

chiarire una serie di circostanze, legate all'apertura dei conti, alle

operazioni di cambio effettuate, alle revoche delle procure a __________ e al

conto __________ (cfr. istanza 2.11.2001).

Il 27 maggio 2002 il Procuratore pubblico ha proceduto

all'audizione di __________, alla presenza del legale del reclamante, il quale

ha eccepito che tale interrogatorio non poteva comunque sostituire quello a

confronto con l'accusato (cfr. verbale 27.5.2002).

In questa sede __________ ribadisce la necessità di

procedere a tale atto istruttorio. Considerato che oggetto delle denunce è

sostanzialmente l'agire di __________ e che il reclamante sarebbe stato "coinvolto

in seconda battuta, nel pretestuoso intento di creare una corresponsabilità

della banca", sarebbe infatti evidente "l'esigenza di

verificare al meglio tutti gli aspetti soggettivi (…) se i rimproveri mossi a

carico del dir. __________ dal legale della donna, a scoppio ritardato, sono

davvero fatti propri dell'interessata (…) quale versione la donna personalmente

dà sulla lunga serie di fatti dettagliatamente precisata, per capitoli

nell'istanza di complemento (…) quali dichiarazioni la donna oserà fare,

interrogata a confronto con il dir. __________, cioè in presenza e in

contraddittorio diretto con lui" (reclamo p. 5-6).

Il magistrato inquirente, in sede di osservazioni, si è

limitato a riconfermarsi nella decisione impugnata, nella quale aveva ritenuto

il confronto tra __________ e __________ non rilevante per il chiarimento della

fattispecie, visto che entrambe le parti hanno più volte ribadito a verbale la

propria versione dei fatti, che hanno avuto l'accesso agli atti e che comunque

gli argomenti posti a sostegno della richiesta possono, come già è stato fatto,

essere contestati alla parte civile in presenza del difensore del reclamante.

Il confronto richiesto è senz'altro in connessione con

la fattispecie inquisita, ma per avere valenza di prova meritevole di essere

assunta nella corrente fase procedurale dovrebbe presentarsi con presunzione di

rilevanza e di pertinenza ed anche di novità rispetto a quanto già acquisito.

Innanzitutto __________ non dà sufficiente ragione dell'importanza

di quel confronto per il chiarimento della fattispecie, né si tratterebbe di

novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già descritto da __________ e dal

reclamante nei rispettivi verbali. Da un esame di quelli di __________

(6.11.1997, 14.12.1999, 14.3.2000, 27.5.2002) - tutti noti all'accusato e di

cui l'ultimo, il 27 maggio 2002, presente il suo difensore, che, pur avendone

avuto la concreta possibilità, non ha posto alcuna domanda, precisando che

tutte quelle ritenute opportune sarebbero state fatte a confronto con

l'accusato stesso - risulta che la stessa ha fornito la propria versione dei

fatti sulle circostanze indicate nell'istanza di complemento istruttorio

(apertura dei conti, revoca delle procure a __________, operazioni di cambio

sui conti __________ e __________, nonché sul conto __________), esprimendosi

pure sul momento in cui ha iniziato ad avere dei sospetti sull'agire di __________.

Pure quest'ultimo, più volte sentito a verbale, ha avuto modo di precisare la

propria versione dei fatti.

In siffatte circostanze il confronto richiesto appare

superfluo, oltre a non risultare produttivo per le conclusioni del Procuratore

pubblico, per cui potrà - se del caso - essere chiesto ulteriormente

all'eventuale dibattimento.

Irrilevante ai fini della presente decisione il fatto

che il magistrato inquirente abbia invece ammesso il confronto tra i due

accusati."

3.

Nel giugno 2004, si è proceduto al deposito atti in

relazione ai complementi d'inchiesta effettuati, ex art. 196 cpv. 4 CPP (AI

301).

Con istanza di complemento del 12 luglio 2004 (AI

309), __________ chiede l'interrogatorio della denunciante "sui temi

indicati nella mia istanza di complemento 2.11.2001" (Istanza pag. 1);

segnala che, salvo il 27.5.2002 in esecuzione del complemento chiesto

dall'accusato __________, il suo legale non è mai stato convocato agli

interrogatori della denunciante, anche perché non ancora oggetto del

procedimento. Il qui reclamante ricorda, inoltre, che tale richiesta era già

stata presentata il 29 aprile 2003 (AI 274) ed elenca i motivi per i quali

l'interrogatorio sarebbe necessario (sentire la sua versione - della

denunciante- su: apertura conti, operazioni di cambio, revoca delle procure,

Conto __________).

4.

Il magistrato inquirente, con decisione del 20 luglio

2005 (AI 355) ha respinto la richiesta asserendo che la stessa era già stata

presentata il 2 novembre 2001 (a sostegno del confronto) e respinta dal

magistrato inquirente, con conferma da parte del GIAR e, quo all'utilità

dell'interrogatorio, rinvia alle considerazioni espresse dal GIAR nella

decisione del 23 aprile 2003.

5.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.

GIAR 103.2000.4), __________ chiede che la decisione 20 luglio 2005 venga

annullata e ordinato il complemento istruttorio richiesto.

A motivazione della richiesta si diffonde dapprima

sull'iter processuale e sulla sua buona fede nella vicenda (Reclamo, punti da 1

a 4), ribadisce di non aver mai potuto presenziare agli interrogatori della

denunciante, salvo quello del 27 maggio 2005, e spiega perché, in quest'ultima

occasione non ha potuto porre domande (Reclamo, punti 5 e 6), rinvia

all'istanza per l'oggetto dell'interrogatorio richiesto (Reclamo, punto 7) e

segnala che la denunciante potrebbe facilmente sottrarsi all'interrogatorio in

sede di dibattimento che, comunque, egli vorrebbe evitare (il dibattimento,

appunto: Reclamo, punto 8).

6.

Il coaccusato __________ si associa alle conclusioni

del reclamo; ritiene indispensabili l'interrogatorio della denunciante visto il

ruolo fondamentale delle dichiarazioni della stessa e l'irreparabile danno che

un dibattimento pubblico può causare a persone poi prosciolte; inoltre, visto

che la pubblica accusa aveva accolto la richiesta di audizione e questa aveva

avuto luogo il 27 maggio 2002 in modo solo parziale, l'agire della pubblica

accusa costituirebbe un "venire contra factum proprio" (doc.

4, inc. GIAR 103.2000.4).

Nelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente

ribadisce quanto detto nella decisione, sostanzialmente la carenza di

"novità" della richiesta (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.4).

Anche la parte civile __________ si oppone alla

richiesta (quindi al reclamo), sottolineando come l'occasione di formulare

domande sia stata offerta il 27 febbraio 2002 e non utilizzata (doc. 6, inc.

GIAR 103.2000.4).

7.

Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e

destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.

8.

In diritto, è opportuno ricordare che:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte

dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento

dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre

concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto

attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione

dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,

sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le

stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute

presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad

assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP

337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3

novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.

GIAR 1093.93.5)."

(sentenza 14 gennaio 2004, GIAR 237.2003.11)

e

che:

"La giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà per

le parti di proporre l'assunzione di prove in ogni tempo (art. 58 cpv. 1 e 60

cpv. 1 CPP, per quanto concerne l'accusato) durante il procedimento di

istruzione (e financo nell'ambito delle informazioni preliminari quando

ricorrano gli estremi per una anticipata applicazione delle norme procedurali

relative alla garanzia dei diritti della difesa: v. tra tante la decisione 22

maggio 1997 in re D.C., GIAR 832.96.2, e riferimenti). Il Procuratore pubblico

è comunque tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione

formale (loc. cit.; Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione totale del CPP, pag. 81 nota 2 in fine), con la riserva che eccezione

a tale principio potrebbe essere costituita dall'eventualità di pericolo nel

ritardo, ad esempio per l'età avanzata e la salute cagionevole di persona da

interrogare.

Non potranno però più trovare udienza nel seguito della

fase predibattimentale - ed in particolare in sede di deposito degli atti -

complementi di prova in precedenza anticipatamente già proposti, decisi e

respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta

preparatoria. Anche qui è comunque di pregio l'eccezione costituita

dall'emergenza di nuove acquisizione di elementi probatori che rendono utile e

pertinente la prova in precedenza non ammessa. Mentre l'evenienza di questa

eccezione sarà esaminata di seguito, questa giurisprudenza non consente di

ammettere la premessa del reclamo sulla possibilità di poter validamente

riproporre mezzi di prova sino al deposito degli atti a norma dell'art. 196

CPP: i diritti dell'accusato in proposito sono propriamente ed ampiamente

salvaguardati dal diritto di presentare o ripresentare prove dinnanzi alla

Corte del merito e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 227

e 228 CPP), non esclusa quella peritale psichiatrica (sentenza 13 ottobre 1998

del Tribunale federale in re G.V.), mentre in sede di istruttoria formale al

magistrato competente è riservato il potere di apprezzamento sull'opportunità

di tale prova (sentenza 24 febbraio 2000 del Tribunale federale in re

C.B.)."

(sentenza 24 novembre 2000, GIAR 377.2000.9)

Non da ultimo, va pure ricordato che nell'ambito di un

deposito atti relativo a complementi istruttori effettuati a seguito della

procedura ex art. 196 cpv. 1 CPP, l'oggetto degli eventuali ulteriori

complementi è limitato al "loro oggetto ed alle loro risultanze"

(art. 196 cpv. 4).

9.

Nel caso in esame, per pronunciarsi, non è necessario

disquisire sull'identità o meno tra la richiesta di confronto (presentata in

sede di primo deposito degli atti, respinta dal magistrato inquirente - con

conferma della decisione da parte del GIAR mediante la sentenza citata sopra -

e, quindi, di principio non più proponibile, salvo nuove emergenze, nel seguito

dell'istruttoria - REP 1997 n. 97) e la richiesta di interrogatorio della parte

civile formulata il 12 luglio 2004. Infatti, ammettendo l'identità (tra

confronto e interrogatorio) pertinenza e rilevanza debbono essere motivati in

relazione alle successive emergenze istruttorie; in caso contrario (se non la

si ammette), pertinenza e rilevanza debbono essere motivate in relazione alle

emergenze dei complementi oggetto del deposito atti del giugno 2004 (AI 301),

ciò che nella presente fattispecie è la stessa cosa.

10.

L'istanza del 12 luglio 2005, è presentata con

riferimento ai "temi indicati" nel complemento del 2.11.2001

(AI 39, pag. 1) e con le stesse identiche motivazioni (cfr. AI 309 pag. 2/3

punti di cui alle lettere a., b. c. d. e AI 222 punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e

1.2.4), senza alcun riferimento alle risultanze di successivi atti istruttori

(quelli esperiti a seguito del primo deposito degli atti).

Non supplisce a tale carenza il riferimento alle

modalità con le quali ha avuto luogo l'interrogatorio __________ del 27.5.2002,

sia perché non concerne né le "risultanze" né l' "oggetto"

dell'atto istruttorio in questione, sia perché lo stesso non è stato esperito a

seguito di richiesta di complemento da parte del qui reclamate (come egli

stesso ammette: AI 309, pag. 2) che non è quindi legittimato a dolersi di

eventuali incompletezze nell'esecuzione dell'atto in questione (al quale

comunque la difesa ha partecipato scegliendo di non porre domande e di

attendere il confronto, poi rifiutato - AI A18, pag. 1).

11.

Non modifica quanto appena detto, il fatto che dopo il

rifiuto del novembre 2001, il qui reclamante abbia chiesto il

"semplice" interrogatorio della parte civile (AI 274). Infatti, da un

lato, scaduto il termine per proporre complementi istruttori, la presentazione

di richieste alternative è (può essere giudicata) tardiva, dall'altro (se

l'istruttoria prosegue in relazione a complementi ammessi) deve essere motivata

con le emergenze della fase di complemento.

Il fatto che il magistrato inquirente non abbia deciso

in un unico momento su tutti i complementi istruttori proposti nel novembre

2001 ingenerando confusione o assenza di chiarezza nelle difese è certamente

possibile; tuttavia, occorre anche constatare che tale modo di procedere non è

mai stato formalmente contestato (per es. per omissione ex art. 280 CPP).

12.

Abbondanzialmente, e per quanto concerne il diritto al

contraddittorio non si può che rinviare alla precedente decisione di questo

ufficio (25 aprile 2003, GIAR 103.2000.3), segnalando come la circostanza che

la parte civile possa "facilissimamente sottrarsi" (Reclamo,

punto 8) alla convocazione per l'eventuale dibattimento, non è indizio di un

rischio concreto d'impossibilità (o di particolare difficoltà) d'assunzione in

tale sede; se ciò dovesse avvenire, spetterà al giudice del merito determinarsi

sulla validità e l'utilizzabilità delle prove precedentemente assunte (in casu:

precedenti interrogatori) qualora constatasse la violazione del diritto in

questione.

13.

In conclusione, ed in virtù di tutto quanto sopra

espresso, si deve constatare che l'istanza del 12 luglio 2004 è priva di

sufficiente motivazione in merito alla novità, pertinenza e rilevanza della

prova richiesta; analogamente il reclamo che deve quindi essere respinto, con

carico di tasse e spese, nonché ripetibili per l'opponente, con la presente

decisione, definitiva a livello cantonale.

P.Q.M.

viste le norme citate nel corpo della decisione ed in

particolare gli artt. 138 (140) vCP, 158 (159 vCP), 251, 305bis, 146 cpv. 1

(148 cpv. 1 vCP) CP, 5, 196, 280 ss., 281, 282, 284 e contrario CPP;

decide:

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 250.00 e le spese di fr. 120.00

sono a carico del reclamante che rifonderà alla parte civile __________ la

somma di fr. 200.00 a titolo di ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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