INC.2000.10304
Prove
30 agosto 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2000.10304
Data decisione, Autorità:
30.08.2005, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 196 cpv. 1 CPP-TI
art. 196 cpv. 4 CPP-TI
Incarto n.
INC.2000.10304
Lugano
30 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 29 luglio 2005 da
__________ (__________)
contro
la decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi che rifiuta una richiesta di complementi istruttori
presentata il 12 luglio 2004 nell'ambito del procedimento penale di cui
all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (12
agosto 2005), del coaccusato __________ (5/8 agosto 2005) e della parte civile __________
(10/16 agosto 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP
__________, conseguente ad una denuncia presentata da __________ nel settembre
1997 e completata nel dicembre 1998, il 2 marzo 2000 il magistrato inquirente
ha promosso l'accusa nei confronti di __________ per i reati di cui agli artt.
138 cifra 1 (140 cifra 1 previgente), 158 cifra 1 (159 previgente), 251 e
305bis CP, presunti commessi dal 1993 e con riferimento (per i fatti) alla
denuncia 21 dicembre 1998 (AI 93).
Fatti
Il 26 settembre 2001, l'accusa è stata estesa alle
ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. CP (148 cpv. 1 previgente), per lo
stesso periodo e con riferimento alla denuncia 8 settembre 1997 (AI 212).
Contestualmente all'estensione dell'accusa, si è
proceduto al deposito degli atti (AI 212).
2.
Il 2 novembre 2001, __________ aveva presentato una
richiesta di complementi istruttori mediante la quale chiedeva il confronto con
la denunciante __________, il confronto con il coaccusato __________ e
l'interrogatorio dell'__________ (AI 222).
Con decisione del 2 ottobre 2002, il magistrato
inquirente ha accolto le richieste di confronto __________ /__________ e di
audizione dell'__________; la richiesta di confronto tra il qui reclamante e la
denunciante è stata, invece, respinta (AI 242).
Il reclamo presentato da __________ contro la
decisione negativa del Procuratore pubblico (AI 249) non è stato accolto (da
altro GIAR). La relativa decisione (25 aprile 2003, GIAR 103.2000.3) è stata,
tra l'altro, motivata come segue:
"3.
Il reclamante invoca il diritto al
contraddittorio. È pertanto utile ribadire che il contraddittorio è un diritto
(dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di
determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere
garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria
predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se
del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del
processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett.
d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001
in re C., inc. 501.98.7).
Nel caso specifico, quindi, non è tanto
il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la
decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di
competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è
quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame),
al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP),
rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione .
4.
Il confronto con __________ era stato chiesto per
chiarire una serie di circostanze, legate all'apertura dei conti, alle
operazioni di cambio effettuate, alle revoche delle procure a __________ e al
conto __________ (cfr. istanza 2.11.2001).
Il 27 maggio 2002 il Procuratore pubblico ha proceduto
all'audizione di __________, alla presenza del legale del reclamante, il quale
ha eccepito che tale interrogatorio non poteva comunque sostituire quello a
confronto con l'accusato (cfr. verbale 27.5.2002).
In questa sede __________ ribadisce la necessità di
procedere a tale atto istruttorio. Considerato che oggetto delle denunce è
sostanzialmente l'agire di __________ e che il reclamante sarebbe stato "coinvolto
in seconda battuta, nel pretestuoso intento di creare una corresponsabilità
della banca", sarebbe infatti evidente "l'esigenza di
verificare al meglio tutti gli aspetti soggettivi (…) se i rimproveri mossi a
carico del dir. __________ dal legale della donna, a scoppio ritardato, sono
davvero fatti propri dell'interessata (…) quale versione la donna personalmente
dà sulla lunga serie di fatti dettagliatamente precisata, per capitoli
nell'istanza di complemento (…) quali dichiarazioni la donna oserà fare,
interrogata a confronto con il dir. __________, cioè in presenza e in
contraddittorio diretto con lui" (reclamo p. 5-6).
Il magistrato inquirente, in sede di osservazioni, si è
limitato a riconfermarsi nella decisione impugnata, nella quale aveva ritenuto
il confronto tra __________ e __________ non rilevante per il chiarimento della
fattispecie, visto che entrambe le parti hanno più volte ribadito a verbale la
propria versione dei fatti, che hanno avuto l'accesso agli atti e che comunque
gli argomenti posti a sostegno della richiesta possono, come già è stato fatto,
essere contestati alla parte civile in presenza del difensore del reclamante.
Il confronto richiesto è senz'altro in connessione con
la fattispecie inquisita, ma per avere valenza di prova meritevole di essere
assunta nella corrente fase procedurale dovrebbe presentarsi con presunzione di
rilevanza e di pertinenza ed anche di novità rispetto a quanto già acquisito.
Innanzitutto __________ non dà sufficiente ragione dell'importanza
di quel confronto per il chiarimento della fattispecie, né si tratterebbe di
novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già descritto da __________ e dal
reclamante nei rispettivi verbali. Da un esame di quelli di __________
(6.11.1997, 14.12.1999, 14.3.2000, 27.5.2002) - tutti noti all'accusato e di
cui l'ultimo, il 27 maggio 2002, presente il suo difensore, che, pur avendone
avuto la concreta possibilità, non ha posto alcuna domanda, precisando che
tutte quelle ritenute opportune sarebbero state fatte a confronto con
l'accusato stesso - risulta che la stessa ha fornito la propria versione dei
fatti sulle circostanze indicate nell'istanza di complemento istruttorio
(apertura dei conti, revoca delle procure a __________, operazioni di cambio
sui conti __________ e __________, nonché sul conto __________), esprimendosi
pure sul momento in cui ha iniziato ad avere dei sospetti sull'agire di __________.
Pure quest'ultimo, più volte sentito a verbale, ha avuto modo di precisare la
propria versione dei fatti.
In siffatte circostanze il confronto richiesto appare
superfluo, oltre a non risultare produttivo per le conclusioni del Procuratore
pubblico, per cui potrà - se del caso - essere chiesto ulteriormente
all'eventuale dibattimento.
Irrilevante ai fini della presente decisione il fatto
che il magistrato inquirente abbia invece ammesso il confronto tra i due
accusati."
3.
Nel giugno 2004, si è proceduto al deposito atti in
relazione ai complementi d'inchiesta effettuati, ex art. 196 cpv. 4 CPP (AI
301).
Con istanza di complemento del 12 luglio 2004 (AI
309), __________ chiede l'interrogatorio della denunciante "sui temi
indicati nella mia istanza di complemento 2.11.2001" (Istanza pag. 1);
segnala che, salvo il 27.5.2002 in esecuzione del complemento chiesto
dall'accusato __________, il suo legale non è mai stato convocato agli
interrogatori della denunciante, anche perché non ancora oggetto del
procedimento. Il qui reclamante ricorda, inoltre, che tale richiesta era già
stata presentata il 29 aprile 2003 (AI 274) ed elenca i motivi per i quali
l'interrogatorio sarebbe necessario (sentire la sua versione - della
denunciante- su: apertura conti, operazioni di cambio, revoca delle procure,
Conto __________).
4.
Il magistrato inquirente, con decisione del 20 luglio
2005 (AI 355) ha respinto la richiesta asserendo che la stessa era già stata
presentata il 2 novembre 2001 (a sostegno del confronto) e respinta dal
magistrato inquirente, con conferma da parte del GIAR e, quo all'utilità
dell'interrogatorio, rinvia alle considerazioni espresse dal GIAR nella
decisione del 23 aprile 2003.
5.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.
GIAR 103.2000.4), __________ chiede che la decisione 20 luglio 2005 venga
annullata e ordinato il complemento istruttorio richiesto.
A motivazione della richiesta si diffonde dapprima
sull'iter processuale e sulla sua buona fede nella vicenda (Reclamo, punti da 1
a 4), ribadisce di non aver mai potuto presenziare agli interrogatori della
denunciante, salvo quello del 27 maggio 2005, e spiega perché, in quest'ultima
occasione non ha potuto porre domande (Reclamo, punti 5 e 6), rinvia
all'istanza per l'oggetto dell'interrogatorio richiesto (Reclamo, punto 7) e
segnala che la denunciante potrebbe facilmente sottrarsi all'interrogatorio in
sede di dibattimento che, comunque, egli vorrebbe evitare (il dibattimento,
appunto: Reclamo, punto 8).
6.
Il coaccusato __________ si associa alle conclusioni
del reclamo; ritiene indispensabili l'interrogatorio della denunciante visto il
ruolo fondamentale delle dichiarazioni della stessa e l'irreparabile danno che
un dibattimento pubblico può causare a persone poi prosciolte; inoltre, visto
che la pubblica accusa aveva accolto la richiesta di audizione e questa aveva
avuto luogo il 27 maggio 2002 in modo solo parziale, l'agire della pubblica
accusa costituirebbe un "venire contra factum proprio" (doc.
4, inc. GIAR 103.2000.4).
Nelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente
ribadisce quanto detto nella decisione, sostanzialmente la carenza di
"novità" della richiesta (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.4).
Anche la parte civile __________ si oppone alla
richiesta (quindi al reclamo), sottolineando come l'occasione di formulare
domande sia stata offerta il 27 febbraio 2002 e non utilizzata (doc. 6, inc.
GIAR 103.2000.4).
7.
Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e
destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.
8.
In diritto, è opportuno ricordare che:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte
dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,
sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad
assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP
337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3
novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.
GIAR 1093.93.5)."
(sentenza 14 gennaio 2004, GIAR 237.2003.11)
e
che:
"La giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà per
le parti di proporre l'assunzione di prove in ogni tempo (art. 58 cpv. 1 e 60
cpv. 1 CPP, per quanto concerne l'accusato) durante il procedimento di
istruzione (e financo nell'ambito delle informazioni preliminari quando
ricorrano gli estremi per una anticipata applicazione delle norme procedurali
relative alla garanzia dei diritti della difesa: v. tra tante la decisione 22
maggio 1997 in re D.C., GIAR 832.96.2, e riferimenti). Il Procuratore pubblico
è comunque tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione
formale (loc. cit.; Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la
revisione totale del CPP, pag. 81 nota 2 in fine), con la riserva che eccezione
a tale principio potrebbe essere costituita dall'eventualità di pericolo nel
ritardo, ad esempio per l'età avanzata e la salute cagionevole di persona da
interrogare.
Non potranno però più trovare udienza nel seguito della
fase predibattimentale - ed in particolare in sede di deposito degli atti -
complementi di prova in precedenza anticipatamente già proposti, decisi e
respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta
preparatoria. Anche qui è comunque di pregio l'eccezione costituita
dall'emergenza di nuove acquisizione di elementi probatori che rendono utile e
pertinente la prova in precedenza non ammessa. Mentre l'evenienza di questa
eccezione sarà esaminata di seguito, questa giurisprudenza non consente di
ammettere la premessa del reclamo sulla possibilità di poter validamente
riproporre mezzi di prova sino al deposito degli atti a norma dell'art. 196
CPP: i diritti dell'accusato in proposito sono propriamente ed ampiamente
salvaguardati dal diritto di presentare o ripresentare prove dinnanzi alla
Corte del merito e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 227
e 228 CPP), non esclusa quella peritale psichiatrica (sentenza 13 ottobre 1998
del Tribunale federale in re G.V.), mentre in sede di istruttoria formale al
magistrato competente è riservato il potere di apprezzamento sull'opportunità
di tale prova (sentenza 24 febbraio 2000 del Tribunale federale in re
C.B.)."
(sentenza 24 novembre 2000, GIAR 377.2000.9)
Non da ultimo, va pure ricordato che nell'ambito di un
deposito atti relativo a complementi istruttori effettuati a seguito della
procedura ex art. 196 cpv. 1 CPP, l'oggetto degli eventuali ulteriori
complementi è limitato al "loro oggetto ed alle loro risultanze"
(art. 196 cpv. 4).
9.
Nel caso in esame, per pronunciarsi, non è necessario
disquisire sull'identità o meno tra la richiesta di confronto (presentata in
sede di primo deposito degli atti, respinta dal magistrato inquirente - con
conferma della decisione da parte del GIAR mediante la sentenza citata sopra -
e, quindi, di principio non più proponibile, salvo nuove emergenze, nel seguito
dell'istruttoria - REP 1997 n. 97) e la richiesta di interrogatorio della parte
civile formulata il 12 luglio 2004. Infatti, ammettendo l'identità (tra
confronto e interrogatorio) pertinenza e rilevanza debbono essere motivati in
relazione alle successive emergenze istruttorie; in caso contrario (se non la
si ammette), pertinenza e rilevanza debbono essere motivate in relazione alle
emergenze dei complementi oggetto del deposito atti del giugno 2004 (AI 301),
ciò che nella presente fattispecie è la stessa cosa.
10.
L'istanza del 12 luglio 2005, è presentata con
riferimento ai "temi indicati" nel complemento del 2.11.2001
(AI 39, pag. 1) e con le stesse identiche motivazioni (cfr. AI 309 pag. 2/3
punti di cui alle lettere a., b. c. d. e AI 222 punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e
1.2.4), senza alcun riferimento alle risultanze di successivi atti istruttori
(quelli esperiti a seguito del primo deposito degli atti).
Non supplisce a tale carenza il riferimento alle
modalità con le quali ha avuto luogo l'interrogatorio __________ del 27.5.2002,
sia perché non concerne né le "risultanze" né l' "oggetto"
dell'atto istruttorio in questione, sia perché lo stesso non è stato esperito a
seguito di richiesta di complemento da parte del qui reclamate (come egli
stesso ammette: AI 309, pag. 2) che non è quindi legittimato a dolersi di
eventuali incompletezze nell'esecuzione dell'atto in questione (al quale
comunque la difesa ha partecipato scegliendo di non porre domande e di
attendere il confronto, poi rifiutato - AI A18, pag. 1).
11.
Non modifica quanto appena detto, il fatto che dopo il
rifiuto del novembre 2001, il qui reclamante abbia chiesto il
"semplice" interrogatorio della parte civile (AI 274). Infatti, da un
lato, scaduto il termine per proporre complementi istruttori, la presentazione
di richieste alternative è (può essere giudicata) tardiva, dall'altro (se
l'istruttoria prosegue in relazione a complementi ammessi) deve essere motivata
con le emergenze della fase di complemento.
Il fatto che il magistrato inquirente non abbia deciso
in un unico momento su tutti i complementi istruttori proposti nel novembre
2001 ingenerando confusione o assenza di chiarezza nelle difese è certamente
possibile; tuttavia, occorre anche constatare che tale modo di procedere non è
mai stato formalmente contestato (per es. per omissione ex art. 280 CPP).
12.
Abbondanzialmente, e per quanto concerne il diritto al
contraddittorio non si può che rinviare alla precedente decisione di questo
ufficio (25 aprile 2003, GIAR 103.2000.3), segnalando come la circostanza che
la parte civile possa "facilissimamente sottrarsi" (Reclamo,
punto 8) alla convocazione per l'eventuale dibattimento, non è indizio di un
rischio concreto d'impossibilità (o di particolare difficoltà) d'assunzione in
tale sede; se ciò dovesse avvenire, spetterà al giudice del merito determinarsi
sulla validità e l'utilizzabilità delle prove precedentemente assunte (in casu:
precedenti interrogatori) qualora constatasse la violazione del diritto in
questione.
13.
In conclusione, ed in virtù di tutto quanto sopra
espresso, si deve constatare che l'istanza del 12 luglio 2004 è priva di
sufficiente motivazione in merito alla novità, pertinenza e rilevanza della
prova richiesta; analogamente il reclamo che deve quindi essere respinto, con
carico di tasse e spese, nonché ripetibili per l'opponente, con la presente
decisione, definitiva a livello cantonale.
P.Q.M.
viste le norme citate nel corpo della decisione ed in
particolare gli artt. 138 (140) vCP, 158 (159 vCP), 251, 305bis, 146 cpv. 1
(148 cpv. 1 vCP) CP, 5, 196, 280 ss., 281, 282, 284 e contrario CPP;
decide:
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 250.00 e le spese di fr. 120.00
sono a carico del reclamante che rifonderà alla parte civile __________ la
somma di fr. 200.00 a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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