INC.2000.10305
Reclamo contro rifiuto complementi istruttori
26 agosto 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2000.10305
Data decisione, Autorità:
26.08.2005, GIAR
Titolo:
Reclamo contro rifiuto complementi istruttori
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2005.10305
Lugano
26 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 2/3 agosto 2005 da
__________, __________
(patrocinato
dallo studio legale __________, __________)
contro
la
decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi
che rifiuta una richiesta di complementi istruttori presentata il 13
settembre 2004 nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (12
agosto 2005), del coaccusato __________ (16/17 agosto 2005) e della parte
civile __________ (5/9 agosto 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- l'incarto
nell'ambito del quale si inserisce il presente reclamo è stato aperto nel 1997
a seguito di una denuncia presentata da __________ contro __________, in
relazione ad una operazione bancaria del settembre 1997 (AI 1);
- con ulteriore
scritto, datato 21 dicembre 1998, la stessa denunciante (costituitasi fin
dall'inizio parte civile nel procedimento) ha chiesto, tra le altre cose,
l'estensione dell'accusa al qui reclamante per "appropriazione indebita
degli averi del conto __________ ai danni dei signori __________ e __________
" (AI 36);
- __________ è
stato sentito dal magistrato inquirente il 17 settembre ed il 7 ottobre 2003 in
qualità di teste, il 13 gennaio 2004, nonché l'8 gennaio 2005, in qualità di
indagato (AI A23, A24, A25 e A27);
- non risulta,
fino alla data della decisione qui impugnata, che nei confronti del reclamante
sia stata emanata una promozione dell'accusa o che la stessa gli sia stata
notificata a verbale (cfr. AI citati e elenco AI da 1 a 352); i fatti oggetto
d'indagine nei suoi confronti sono menzionati nel verbale di cui all'AI A27
(pag. 1);
- in data 13
settembre 2004 (AI 318), il qui reclamante ha presentato istanza di complementi
istruttori (ex art. 196 CPP ed in subordine ex art. 60 CPP), dichiaratamente a
seguito del deposito degli atti di data 8 giugno 2004 nel procedimento di cui
all'inc. __________;
- in sostanza
chiede la sua propria audizione e quella di altre persone (funzionari di banca,
accusati, parte civile __________) in relazione a trasferimenti da __________ a
__________ a seguito di operazioni definite "cambi speciali", in
relazione ai reati contestati che sarebbero qualificati quali appropriazioni
indebite (a suo dire prescritte) e riciclaggio di denaro (Istanza, punti A, B e
D); chiede inoltre la contestazione ai "tre accusati" della
documentazione acquisita agli atti dopo il giugno 2004, nonché l'erezione di
una perizia giudiziaria per chiarire tutti i movimenti bancari oggetto di
indagine, siano essi riconducibili a __________ o a __________, nonché
l'acquisizione agli atti della denuncia contro __________ del 14 gennaio 2003 e
Fatti
di un complemento di ricostruzione contabile approntato dal dott. __________ su
richiesta di __________;
- con la
decisione qui impugnata (doc. 2 inc. GIAR 103.2000.5), il magistrato inquirente
comunica di aver promosso l'accusa, lo stesso giorno, "limitatamente
alla revoca della procura sul conto __________ a favore di __________ e __________
e successivo trasferimento di quanto in essere sulla relazione" (fatti
del 1997 e quindi senza ipotesi attuale di prescrizione) e aggiunge che a
carico del reclamante non è stata ritenuta alcuna corresponsabilità nelle
malversazioni messe in atto dal padre, per le cosiddette operazioni di cambio
speciale o per il riciclaggio, con conseguente reiezione delle richieste di
complemento di cui ai punti 5, 6, 18 e 19 dell'istanza; pure respinte le
richieste di cui ai punti 7, 8, 9, 10, in quanto non vi è stata promozione
dell'accusa per gli indebiti prelevamenti (del padre) in danno delle relazioni
intestate __________; pure respinta la richiesta di perizia giudiziaria in
quanto la ricostruzione agli atti (di parte) concerne in gran parte le ipotesi
accusatorie nei confronti di __________ e per quanto concerne i fatti oggetto
di promozione dell'accusa nei confronti del reclamante, il referto "offre
alla pagina 21 sufficienti elementi a sostegno della promozione dell'accusa";
- con la stessa
decisione, accoglie le richieste di acquisizione del complemento di rapporto di
parte e della denuncia contro __________;
- con il reclamo
oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.5), __________ chiede
innanzitutto effetto sospensivo al reclamo per il fatto che l'istruttoria
sarebbe conclusa, l'oggetto dell'istruttoria definito solo contestualmente alla
decisione negativa impugnata e l'asserita inutilità delle prove proposte non
confermata da un decreto di non luogo a procedere;
- nel merito, il
reclamo ribadisce che la non rilevanza delle prove richieste non è attestata da
alcun atto formale che confermi la "caduta" delle accuse (Reclamo
punti da 6 a 10) e che una perizia giudiziaria è comunque rilevante per quanto
concerne l'ipotesi di appropriazione indebita riferita al conto __________,
dovendosi raccogliere prove riguardo al danno, all'indebito profitto ed alle
modalità esecutive, per la qualifica giuridica, ritenuto che i fatti contenuti
nella promozione dell'accusa (senza indicazione del luogo di commissione, a suo
dire) non sono mai stati oggetto delle ricostruzioni del dott. __________
(perito di parte), che il conto è stato alimentato da tre persone e
incrementato da investimenti; inoltre, e sempre a dire del reclamante,
l'interrogatorio degli accusati __________ e __________ nonché la
documentazione di cui si è chiesta l'acquisizione sarebbero comunque utili e
rilevanti per i fatti addebitati nella promozione dell'accusa del 20 luglio
2005 (Reclamo punti 18 e 19);
- il reclamo
conclude riservando la richiesta di acquisizione di ulteriori prove a seguito
della promozione dell'accusa del 20 luglio 2005, dato che il presente reclamo
potrebbe occuparsi esclusivamente di quanto oggetto del decreto 20 luglio 2005,
rispettivamente di richiedere (in tale successivo ambito) l'esecuzione di una
prova ordinata dal GIAR con decisione del 13 settembre 2000 (cfr. AI 114 che,
invero, non ordina alcuna assunzione di prova, bensì l'evasione di determinate
istanze);
- con
osservazioni del 12 agosto 2005 (doc. 6, inc. GIAR 103.2005.5), il magistrato
inquirente ribadisce che le richieste debbono essere valutate per rapporto
all'accusa effettivamente promossa, indipendentemente dal fatto che non siano
stati emanati decreti di non luogo a procedere (Osservazioni, pag. 2 e 3); la
perizia, anche limitatamente alla relazione __________, sarebbe inutile in
quanto gli elementi il cui accertamento è preteso dal reclamante emergono già
dall'AI 36; le audizioni richieste per determinare la
"consapevolezza" del reclamante sarebbero inutili perché prive del
requisito della novità (__________e __________), rispettivamente della
pertinenza (__________e __________);
- l'accusato __________
ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (doc. 7, inc. GIAR
103.2005.5);
- le parti civili
indicate nell’AI 353, con osservazioni del 5/9 agosto 2005 (doc. 4, inc. GIAR
103.200.5), dopo essersi espresse sulla richiesta di effetto sospensivo,
chiedono il respingimento del gravame in quanto le prove richieste sono
irrilevanti visto il contenuto della promozione d'accusa (di competenza del PP)
ed il fatto che il danno, limitatamente al conto __________, già accertato é
"pari alla metà del saldo del conto il giorno della revoca della
procura, ......, aumentato di FRS 80'000.-- ad integrazione dell'apporto
paritetico che avrebbe dovuto essere fatto inizialmente dai fratelli __________
e dai fratelli __________ " (Osservazioni, pag 4);
- il reclamo,
presentato dall'indagato e destinatario della decisione, è ricevibile in
ordine;
- va subito
precisato che l'istanza del 13 settembre 2004 è stata presentata nell'ambito
del procedimento che nei confronti del qui reclamante si trovava, allora,
interamente allo stadio delle informazioni preliminari, procedimento per il
quale (e ovviamente) non vi è stato deposito degli atti (il deposito atti cui
fa riferimento il reclamante nell'istanza del 13 settembre 2004, non lo
concerne, non risulta essergli stato notificato ed è, inoltre, un deposito atti
ai sensi del cpv. 4 dell'art. 196 4 CPP - cfr. AI 301); l'istanza è quindi
un'istanza di assunzione di prove in sede di informazioni preliminari e non in
applicazione dell'art. 196 CPP;
- i principi in
base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta sono
identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga
alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti (GIAR 21
giugno 2001 in re C., 259.2001.2; GIAR 3 settembre 2004 in re V., 32.2002.5);
- l'istanza,
oggetto dell'ordine qui impugnato, è intervenuta non in sede di deposito degli
atti (per il procedimento che concerne il qui reclamante) né in sede di
istruttoria, bensì in sede di informazioni preliminari; è quindi opportuno
ricordare che:
"Non essendo sempre possibile
determinare con chiarezza quando si debba passare dalla fase delle indagini
preliminari a quella dell'istruttoria formale (per tutta una serie di ragioni
che la giurisprudenza ha già evidenziato e non è necessario qui, ancora,
riprendere), a volte anche nell'interesse della stessa persona inquisita, la
giurisprudenza cantonale (non ultima quella di questo ufficio: cfr. sentenza 3
novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1) ha già stabilito che:
"in via giurisprudenziale, viene considerata
"accusata" ogni persona sospetta di aver commesso un reato, oggetto
di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua
sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi
rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto, in via
anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari" (REP 1999 n. 126)
Ciò non costituisce, però, licenza di
principio alla protrazione delle indagini preliminari oltre lo stretto
necessario.
Queste debbono essere (e rimanere)
limitate e circoscritte, sia nei contenuti che nel tempo, in quanto la loro
dilatazione è contraria allo spirito della legge; al termine delle stesse, il
Procuratore pubblico deve decidere sollecitamente se non far luogo a
procedimento oppure promuovere l'accusa, creando così una situazione giuridica
chiara per le parti ed i loro diritti (REP 1995 n. 92; REP 1998 n. 109; L.
Marazzi, op. cit. pagg. 10/11; La riforma del Codice di procedura penale
ticinese, autori vari, 1994, p. 108 ss.; Messaggio CdS 20 marzo 1991, pag. 133;
Rapporto della Commissione speciale del GC del 22 luglio 1992, pag. 63).
d)
Questo giudice non ha competenza per
imporre al titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo,
un abbandono o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha
però competenza di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del
magistrato inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia,
rispettivamente se sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti
delle parti al procedimento (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G.
Piquerez, op. cit., pag. 271, nota 25)."
(GIAR 21 settembre 2004 in re P.,
380.2004.1)
- nel caso in
esame, si può rilevare che la denuncia contro il qui reclamante (che concerne
comunque anche i due accusati) è stata presentata nel dicembre 1998 (AI 36),
egli è stato sentito cinque anni dopo quale teste (autunno 2003) e quale
indagato nel gennaio 2004 e nell'aprile 2005 (l'ultima volta, quindi, pendente
la richiesta di prove qui in esame); la promozione dell'accusa è intervenuta il
20 luglio 2005, ancorché preannunciata nel verbale del mese di aprile; nel
contempo, la parallela istruttoria nei confronti degli accusati __________ e __________
(anch'essi menzionati nella denuncia del dicembre 1998) è stata considerata
aver raggiunto il suo scopo (art. 196 CPP) già il 26 settembre 2001 (AI 211 e
212), gli atti successivi essendo apparentemente stati esperiti a seguito di
richieste di complemento presentate dagli accusati stessi e dalla parte civile __________
(AI 222, 223, 224), complementi che hanno portato al deposito atti (ex 196 cpv.
4 CPP) del 8 giugno 2004 (AI 301); impossibile determinare (in particolare in
assenza di indicazioni da parte degli inquirenti) se atti successivi al 26
settembre 2001 siano stati raccolti nell'ambito delle informazioni preliminari
contro il qui reclamante e non (solo) quali complementi all'istruttoria contro __________
e __________; in base a questi elementi si può concludere che gli elementi
utilizzati per la promozione dell'accusa erano già presenti da tempo (lo stesso
inquirente nella decisione impugnata e nel reclamo fa riferimento ad una
ricostruzione contabile agli atti del 1998 - AI 36) e, quindi, che il qui
reclamante fruiva (rispettivamente poteva fruire) già prima della promozione
d'accusa del 20 giugno 2005 dei diritti conferiti all'accusato, compreso quello
di chiedere l'assunzione di prove;
- non è escluso,
che la persona indagata possa richiedere l'assunzione di prove prima che contro
di lei sia stata formalmente promossa l'accusa, fermo restando la facoltà del
magistrato inquirente di decidere in merito solo a conclusione dell'inchiesta,
ovvero in sede di deposito degli atti (REP 1997 n. 97); ovviamente, in caso di
non luogo a procedere (e, successivamente, di abbandono), le istanze relative
alle prove possono divenire prive d'oggetto;
- come detto più
sopra, nel caso in esame il magistrato inquirente motiva la reiezione della
maggior parte delle prove proposte con la circostanza che la promozione
dell'accusa é limitata alla revoca della procura (di cui fruivano __________ e __________)
sul conto __________ e successivo trasferimento degli averi su conti di
famiglia (cfr. AI 353) e che, per altri fatti (e ipotesi di reato), non vi
sarebbero imputazioni, rispettivamente non è stata promossa l'accusa (decisione
20 luglio 2005, pag. 1);
- a prescindere
dal fatto che la promozione d'accusa è intervenuta successivamente all'istanza
di prove, il magistrato inquirente sembra dimenticare che le informazioni
preliminari non erano limitate a quanto menzionato dalla promozione d'accusa
(cfr. ad esempio il verbale __________ 13 gennaio 2004, pag. 1) e che, le
stesse, in assenza di un decreto di non luogo (cresciuto in giudicato), non
possono considerarsi concluse (art. 184 cpv. 2 CPP);
- la decadenza di
una o più imputazioni (anche se formulate in sede di informazioni preliminari)
deve risultare dal relativo atto formale previsto dall'ordinamento giuridico e
non può essere dedotta, magari implicitamente, da altri atti (CRP 28 settembre
2004 in re C. e S.N.P., 60.2004.189); non va dimenticato, tra l'altro, che la
decadenza delle imputazioni deve essere notificata anche alle eventuali parti
civili, con facoltà di impugnativa (art. 186 CPP);
- in virtù di
tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che la decisione impugnata è
carente nella motivazione (la decadenza di parte delle accuse implicitamente
desumibile dalla limitata promozione d'accusa è giustificazione/motivazione che
"contrasta manifestamente con l'ordine giuridico ed è pertanto
inammissibile . . ., e ciò a prescindere dal fatto che __________ abbia potuto
impugnare il citato ordine con diffuso reclamo ": CRP 28 settembre
2004 in re C., 60.2004.189, pag. 6);
- nel caso in
esame, la carenza di motivazione del reclamo non comporta automatico
accoglimento dei mezzi di prova proposti con l'istanza (conclusione peraltro
neppure postulata dal reclamante), già solo per motivi di evidente opportunità
e economia processuale, bensì annullamento della decisione impugnata con
ritorno degli atti al magistrato inquirente per nuova decisione (debitamente
motivata e, se del caso, al momento opportuno);
- quanto sopra
vale anche per quella parte della decisione che sembra essere connessa al conto
__________ e riferita alla richiesta di perizia giudiziaria; il respingimento
dell'istanza (anche su questo punto) è motivato da un lato, con riferimento
agli specifici accertamenti/quesiti (punto 14 dell'istanza), con l'inutilità di
accertamento "perché circoscritta ad una singola relazione bancaria, la
promozione d'accusa" (Decisione, pag. 2 terzo capoverso), dall'altro
con l'affermazione che il rapporto __________ offre sufficienti elementi "a
sostegno della promozione dell'accusa nei confronti del qui istante"
(Decisione, pag. 2, secondo capoverso), motivazione (quest'ultima) sufficiente
in sede di informazioni preliminari (momento in cui si trovava la procedura
anche in relazione alle sole operazioni relative al conto __________), ma non
allorquando l'inchiesta si trova nella fase istruttoria che ha altre finalità
(rinvio a giudizio o abbandono e non più non luogo o promozione dell'accusa);
- tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
138, 158, 251 CP, 58, 60, 178, 184, 186, 188, 280 ss, 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi. Di
conseguenza:
§. La
decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico è annullata.
§§. L'incarto
torna al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza (ritenuto che
la copia materiale degli atti istruttori trasmessa a questo ufficio tornerà
alla CRP dopo l'evasione degli atri ricorsi pendenti e relativi allo stesso
incarto MP).
Considerandi
2.
La tasse di giustizia, fissata in FRS 500.-- e le
spese (FRS 150.--) rimangono a carico dello Stato, che rifonderà al reclamante
FRS 600.-- a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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