Lexipedia

Decisione

INC.2000.10305

Reclamo contro rifiuto complementi istruttori

26 agosto 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di un complemento di ricostruzione contabile approntato dal dott. __________ su

richiesta di __________;

- con la

decisione qui impugnata (doc. 2 inc. GIAR 103.2000.5), il magistrato inquirente

comunica di aver promosso l'accusa, lo stesso giorno, "limitatamente

alla revoca della procura sul conto __________ a favore di __________ e __________

e successivo trasferimento di quanto in essere sulla relazione" (fatti

del 1997 e quindi senza ipotesi attuale di prescrizione) e aggiunge che a

carico del reclamante non è stata ritenuta alcuna corresponsabilità nelle

malversazioni messe in atto dal padre, per le cosiddette operazioni di cambio

speciale o per il riciclaggio, con conseguente reiezione delle richieste di

complemento di cui ai punti 5, 6, 18 e 19 dell'istanza; pure respinte le

richieste di cui ai punti 7, 8, 9, 10, in quanto non vi è stata promozione

dell'accusa per gli indebiti prelevamenti (del padre) in danno delle relazioni

intestate __________; pure respinta la richiesta di perizia giudiziaria in

quanto la ricostruzione agli atti (di parte) concerne in gran parte le ipotesi

accusatorie nei confronti di __________ e per quanto concerne i fatti oggetto

di promozione dell'accusa nei confronti del reclamante, il referto "offre

alla pagina 21 sufficienti elementi a sostegno della promozione dell'accusa";

- con la stessa

decisione, accoglie le richieste di acquisizione del complemento di rapporto di

parte e della denuncia contro __________;

- con il reclamo

oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.5), __________ chiede

innanzitutto effetto sospensivo al reclamo per il fatto che l'istruttoria

sarebbe conclusa, l'oggetto dell'istruttoria definito solo contestualmente alla

decisione negativa impugnata e l'asserita inutilità delle prove proposte non

confermata da un decreto di non luogo a procedere;

- nel merito, il

reclamo ribadisce che la non rilevanza delle prove richieste non è attestata da

alcun atto formale che confermi la "caduta" delle accuse (Reclamo

punti da 6 a 10) e che una perizia giudiziaria è comunque rilevante per quanto

concerne l'ipotesi di appropriazione indebita riferita al conto __________,

dovendosi raccogliere prove riguardo al danno, all'indebito profitto ed alle

modalità esecutive, per la qualifica giuridica, ritenuto che i fatti contenuti

nella promozione dell'accusa (senza indicazione del luogo di commissione, a suo

dire) non sono mai stati oggetto delle ricostruzioni del dott. __________

(perito di parte), che il conto è stato alimentato da tre persone e

incrementato da investimenti; inoltre, e sempre a dire del reclamante,

l'interrogatorio degli accusati __________ e __________ nonché la

documentazione di cui si è chiesta l'acquisizione sarebbero comunque utili e

rilevanti per i fatti addebitati nella promozione dell'accusa del 20 luglio

2005 (Reclamo punti 18 e 19);

- il reclamo

conclude riservando la richiesta di acquisizione di ulteriori prove a seguito

della promozione dell'accusa del 20 luglio 2005, dato che il presente reclamo

potrebbe occuparsi esclusivamente di quanto oggetto del decreto 20 luglio 2005,

rispettivamente di richiedere (in tale successivo ambito) l'esecuzione di una

prova ordinata dal GIAR con decisione del 13 settembre 2000 (cfr. AI 114 che,

invero, non ordina alcuna assunzione di prova, bensì l'evasione di determinate

istanze);

- con

osservazioni del 12 agosto 2005 (doc. 6, inc. GIAR 103.2005.5), il magistrato

inquirente ribadisce che le richieste debbono essere valutate per rapporto

all'accusa effettivamente promossa, indipendentemente dal fatto che non siano

stati emanati decreti di non luogo a procedere (Osservazioni, pag. 2 e 3); la

perizia, anche limitatamente alla relazione __________, sarebbe inutile in

quanto gli elementi il cui accertamento è preteso dal reclamante emergono già

dall'AI 36; le audizioni richieste per determinare la

"consapevolezza" del reclamante sarebbero inutili perché prive del

requisito della novità (__________e __________), rispettivamente della

pertinenza (__________e __________);

- l'accusato __________

ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (doc. 7, inc. GIAR

103.2005.5);

- le parti civili

indicate nell’AI 353, con osservazioni del 5/9 agosto 2005 (doc. 4, inc. GIAR

103.200.5), dopo essersi espresse sulla richiesta di effetto sospensivo,

chiedono il respingimento del gravame in quanto le prove richieste sono

irrilevanti visto il contenuto della promozione d'accusa (di competenza del PP)

ed il fatto che il danno, limitatamente al conto __________, già accertato é

"pari alla metà del saldo del conto il giorno della revoca della

procura, ......, aumentato di FRS 80'000.-- ad integrazione dell'apporto

paritetico che avrebbe dovuto essere fatto inizialmente dai fratelli __________

e dai fratelli __________ " (Osservazioni, pag 4);

- il reclamo,

presentato dall'indagato e destinatario della decisione, è ricevibile in

ordine;

- va subito

precisato che l'istanza del 13 settembre 2004 è stata presentata nell'ambito

del procedimento che nei confronti del qui reclamante si trovava, allora,

interamente allo stadio delle informazioni preliminari, procedimento per il

quale (e ovviamente) non vi è stato deposito degli atti (il deposito atti cui

fa riferimento il reclamante nell'istanza del 13 settembre 2004, non lo

concerne, non risulta essergli stato notificato ed è, inoltre, un deposito atti

ai sensi del cpv. 4 dell'art. 196 4 CPP - cfr. AI 301); l'istanza è quindi

un'istanza di assunzione di prove in sede di informazioni preliminari e non in

applicazione dell'art. 196 CPP;

- i principi in

base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta sono

identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga

alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti (GIAR 21

giugno 2001 in re C., 259.2001.2; GIAR 3 settembre 2004 in re V., 32.2002.5);

- l'istanza,

oggetto dell'ordine qui impugnato, è intervenuta non in sede di deposito degli

atti (per il procedimento che concerne il qui reclamante) né in sede di

istruttoria, bensì in sede di informazioni preliminari; è quindi opportuno

ricordare che:

"Non essendo sempre possibile

determinare con chiarezza quando si debba passare dalla fase delle indagini

preliminari a quella dell'istruttoria formale (per tutta una serie di ragioni

che la giurisprudenza ha già evidenziato e non è necessario qui, ancora,

riprendere), a volte anche nell'interesse della stessa persona inquisita, la

giurisprudenza cantonale (non ultima quella di questo ufficio: cfr. sentenza 3

novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1) ha già stabilito che:

"in via giurisprudenziale, viene considerata

"accusata" ogni persona sospetta di aver commesso un reato, oggetto

di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua

sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi

rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto, in via

anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari" (REP 1999 n. 126)

Ciò non costituisce, però, licenza di

principio alla protrazione delle indagini preliminari oltre lo stretto

necessario.

Queste debbono essere (e rimanere)

limitate e circoscritte, sia nei contenuti che nel tempo, in quanto la loro

dilatazione è contraria allo spirito della legge; al termine delle stesse, il

Procuratore pubblico deve decidere sollecitamente se non far luogo a

procedimento oppure promuovere l'accusa, creando così una situazione giuridica

chiara per le parti ed i loro diritti (REP 1995 n. 92; REP 1998 n. 109; L.

Marazzi, op. cit. pagg. 10/11; La riforma del Codice di procedura penale

ticinese, autori vari, 1994, p. 108 ss.; Messaggio CdS 20 marzo 1991, pag. 133;

Rapporto della Commissione speciale del GC del 22 luglio 1992, pag. 63).

d)

Questo giudice non ha competenza per

imporre al titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo,

un abbandono o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha

però competenza di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del

magistrato inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia,

rispettivamente se sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti

delle parti al procedimento (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G.

Piquerez, op. cit., pag. 271, nota 25)."

(GIAR 21 settembre 2004 in re P.,

380.2004.1)

- nel caso in

esame, si può rilevare che la denuncia contro il qui reclamante (che concerne

comunque anche i due accusati) è stata presentata nel dicembre 1998 (AI 36),

egli è stato sentito cinque anni dopo quale teste (autunno 2003) e quale

indagato nel gennaio 2004 e nell'aprile 2005 (l'ultima volta, quindi, pendente

la richiesta di prove qui in esame); la promozione dell'accusa è intervenuta il

20 luglio 2005, ancorché preannunciata nel verbale del mese di aprile; nel

contempo, la parallela istruttoria nei confronti degli accusati __________ e __________

(anch'essi menzionati nella denuncia del dicembre 1998) è stata considerata

aver raggiunto il suo scopo (art. 196 CPP) già il 26 settembre 2001 (AI 211 e

212), gli atti successivi essendo apparentemente stati esperiti a seguito di

richieste di complemento presentate dagli accusati stessi e dalla parte civile __________

(AI 222, 223, 224), complementi che hanno portato al deposito atti (ex 196 cpv.

4 CPP) del 8 giugno 2004 (AI 301); impossibile determinare (in particolare in

assenza di indicazioni da parte degli inquirenti) se atti successivi al 26

settembre 2001 siano stati raccolti nell'ambito delle informazioni preliminari

contro il qui reclamante e non (solo) quali complementi all'istruttoria contro __________

e __________; in base a questi elementi si può concludere che gli elementi

utilizzati per la promozione dell'accusa erano già presenti da tempo (lo stesso

inquirente nella decisione impugnata e nel reclamo fa riferimento ad una

ricostruzione contabile agli atti del 1998 - AI 36) e, quindi, che il qui

reclamante fruiva (rispettivamente poteva fruire) già prima della promozione

d'accusa del 20 giugno 2005 dei diritti conferiti all'accusato, compreso quello

di chiedere l'assunzione di prove;

- non è escluso,

che la persona indagata possa richiedere l'assunzione di prove prima che contro

di lei sia stata formalmente promossa l'accusa, fermo restando la facoltà del

magistrato inquirente di decidere in merito solo a conclusione dell'inchiesta,

ovvero in sede di deposito degli atti (REP 1997 n. 97); ovviamente, in caso di

non luogo a procedere (e, successivamente, di abbandono), le istanze relative

alle prove possono divenire prive d'oggetto;

- come detto più

sopra, nel caso in esame il magistrato inquirente motiva la reiezione della

maggior parte delle prove proposte con la circostanza che la promozione

dell'accusa é limitata alla revoca della procura (di cui fruivano __________ e __________)

sul conto __________ e successivo trasferimento degli averi su conti di

famiglia (cfr. AI 353) e che, per altri fatti (e ipotesi di reato), non vi

sarebbero imputazioni, rispettivamente non è stata promossa l'accusa (decisione

20 luglio 2005, pag. 1);

- a prescindere

dal fatto che la promozione d'accusa è intervenuta successivamente all'istanza

di prove, il magistrato inquirente sembra dimenticare che le informazioni

preliminari non erano limitate a quanto menzionato dalla promozione d'accusa

(cfr. ad esempio il verbale __________ 13 gennaio 2004, pag. 1) e che, le

stesse, in assenza di un decreto di non luogo (cresciuto in giudicato), non

possono considerarsi concluse (art. 184 cpv. 2 CPP);

- la decadenza di

una o più imputazioni (anche se formulate in sede di informazioni preliminari)

deve risultare dal relativo atto formale previsto dall'ordinamento giuridico e

non può essere dedotta, magari implicitamente, da altri atti (CRP 28 settembre

2004 in re C. e S.N.P., 60.2004.189); non va dimenticato, tra l'altro, che la

decadenza delle imputazioni deve essere notificata anche alle eventuali parti

civili, con facoltà di impugnativa (art. 186 CPP);

- in virtù di

tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che la decisione impugnata è

carente nella motivazione (la decadenza di parte delle accuse implicitamente

desumibile dalla limitata promozione d'accusa è giustificazione/motivazione che

"contrasta manifestamente con l'ordine giuridico ed è pertanto

inammissibile . . ., e ciò a prescindere dal fatto che __________ abbia potuto

impugnare il citato ordine con diffuso reclamo ": CRP 28 settembre

2004 in re C., 60.2004.189, pag. 6);

- nel caso in

esame, la carenza di motivazione del reclamo non comporta automatico

accoglimento dei mezzi di prova proposti con l'istanza (conclusione peraltro

neppure postulata dal reclamante), già solo per motivi di evidente opportunità

e economia processuale, bensì annullamento della decisione impugnata con

ritorno degli atti al magistrato inquirente per nuova decisione (debitamente

motivata e, se del caso, al momento opportuno);

- quanto sopra

vale anche per quella parte della decisione che sembra essere connessa al conto

__________ e riferita alla richiesta di perizia giudiziaria; il respingimento

dell'istanza (anche su questo punto) è motivato da un lato, con riferimento

agli specifici accertamenti/quesiti (punto 14 dell'istanza), con l'inutilità di

accertamento "perché circoscritta ad una singola relazione bancaria, la

promozione d'accusa" (Decisione, pag. 2 terzo capoverso), dall'altro

con l'affermazione che il rapporto __________ offre sufficienti elementi "a

sostegno della promozione dell'accusa nei confronti del qui istante"

(Decisione, pag. 2, secondo capoverso), motivazione (quest'ultima) sufficiente

in sede di informazioni preliminari (momento in cui si trovava la procedura

anche in relazione alle sole operazioni relative al conto __________), ma non

allorquando l'inchiesta si trova nella fase istruttoria che ha altre finalità

(rinvio a giudizio o abbandono e non più non luogo o promozione dell'accusa);

- tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

138, 158, 251 CP, 58, 60, 178, 184, 186, 188, 280 ss, 284 e contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi. Di

conseguenza:

§. La

decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico è annullata.

§§. L'incarto

torna al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza (ritenuto che

la copia materiale degli atti istruttori trasmessa a questo ufficio tornerà

alla CRP dopo l'evasione degli atri ricorsi pendenti e relativi allo stesso

incarto MP).

Considerandi

2.

La tasse di giustizia, fissata in FRS 500.-- e le

spese (FRS 150.--) rimangono a carico dello Stato, che rifonderà al reclamante

FRS 600.-- a titolo di ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster