INC.2000.10307
Provvedimenti PP
9 marzo 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2000.10307
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, GIAR
Titolo:
Provvedimenti PP
DISGIUNZIONE
RITATRDATA GIUSTIZIA
art. 36 CPP-TI
Incarto n.
INC.2000.10307
Lugano
9 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 30 dicembre 2005 da
__________
contro
la decisione 23 dicembre
2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante la quale si
rifiuta l'"attivazione" del procedimento di cui all'inc. MP __________,
nonché la sua congiunzione con quello di cui all'inc. __________;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (16 gennaio 2006) e quelle di __________
(13 gennaio 2006);
visti
gli inc. MP ____________ e _____________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- nell'ambito del
procedimento penale di cui all'inc. MP __________, conseguente ad una denuncia
presentata da __________ nel settembre 1997 e completata nel dicembre 1998, il
2 marzo 2000 il magistrato inquirente ha promosso l'accusa nei confronti di __________
per i reati di cui agli artt. 138 cifra 1 (140 cifra 1 previgente), 158 cifra 1
(159 previgente), 251 e 305bis CP, presunti commessi dal 1993 e con riferimento
(per i fatti) alle denunce del 1997 e del 1998 (AI 94); Il 26 settembre 2001,
l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. CP
(148 cpv. 1 previgente), per lo stesso periodo e con riferimento alla denuncia
Fatti
8 settembre 1997 (AI 212);
- il 30 ottobre
2002 (VI A20) __________, figlio della denunciante __________, sentito come
teste si è detto (rispondendo a specifiche domande del difensore del
reclamante) "convinto" della falsità di un documento che
"sospetta" come compilato negli uffici di __________ (che ne
sarebbe l'ideatore) sulla base di un foglio firmato in bianco dalla madre (cfr.
verbale citato, pag. 4);
- il 14 gennaio
2003, __________, preso atto delle dichiarazioni ______, ha denunciato
quest'ultimo per denuncia mendace (indicando però erroneamente l'art. 304 CP),
falsa testimonianza e diffamazione (inc. MP __________); non risultano, in
relazione a quest'ultimo procedimento, promozioni dell'accusa;
- con istanza del
4 novembre 2005, __________ chiede attivazione dell'istruttoria nel
procedimento conseguente alla sua denuncia (proponendo determinati atti
istruttori e contestando l'inattività del magistrato inquirente) e la
congiunzione dei procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________ (le
parti al procedimento sarebbero le stesse e l'opportunità già implicitamente
ammessa con l'AI 352);
- con decisione
del 23 dicembre 2005, il magistrato inquirente respinge l'istanza; egli afferma
che tutti gli elementi per determinare (l'eventuale) falsità del documento
risultano dall'inc. __________ e che l'incarto __________ è stato
"sospeso" in attesa della definizione di tale questione; quanto alla
congiunzione, il magistrato inquirente afferma che tra i due incarti non vi è
"alcuna connessione oggettiva che giustifichi la congiunzione";
- contro questa
decisione insorge __________ (Reclamo di cui al doc. 1 inc. GIAR 103.2000.7);
- a dire del
reclamante, la decisione di sospensione viola il principio di celerità, essendo
passati tre anni dalla denuncia senza che alcun atto istruttorio sia stato
effettuato (neppure quelli indicati in denuncia) e che, viste le dichiarazioni
del magistrato inquirente in sede di decisione, basterà richiamare i mezzi di
prova assunti nella procedura di cui all'inc. __________ (Reclamo, punti 5 e 7,
in particolare);
- quanto alla
richiesta di congiunzione, sempre secondo il reclamante, la stessa si fonda sul
fatto che la connessione è data dall'importanza del documento che __________
(nel verbale 30 ottobre 2002) ha indicato come possibile falso, documento sul
quale si fonderebbero tutte le accuse a carico di __________; non da ultimo,
sempre secondo il reclamante, le decisioni di congiunzione dovrebbero fondarsi
anche su ragioni d'opportunità, evidenti nel presente caso (Reclamo, punti 10 e
13 in particolare);
- nelle sue
osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.7), il magistrato inquirente ribadisce
inutilità della "riattivazione" del procedimento fino a
definizione (eventualmente giudiziale) della falsità del documento, nonché
inesistenza di una connessione oggettiva tra i due procedimenti, in quanto la
deposizione nella quale il teste avrebbe espresso i suoi dubbi non ha
particolare valore per determinare se il documento sia o meno falso;
- __________, con
osservazioni del 13 gennaio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.7) evidenzia in
primo luogo la confusione argomentativa del reclamante che si riferisce a atti
da compiere non indicati in denuncia né nel reclamo e ad un procedimento per il
quale non è neppure stata promossa l'accusa; nel seguito delle osservazioni,
egli precisa come sia giunto alla sua deposizione e come determinati atti
istruttori (dell'inc. __________) sembrino confermare i suoi dubbi; logica,
sempre a suo dire, la decisione del magistrato inquirente di attendere
definizione dei fatti per formulare proposte di merito;
- __________,
accusato in un procedimento, parte civile nell'altro, nonché destinatario
dell'atto impugnato, appare legittimato al reclamo; inoltre, il reclamo é
tempestivo, quindi ricevibile in ordine;
- la decisione impugnata, invero, ne contiene due:
non congiunzione e sospensione;
- gli artt. 35
ss. CPP concretizzano il principio dell'indivisibilità del procedimento penale
svizzero che, sostanzialmente, vuole che "Di principio, quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché
più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche
quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e
complici." (GIAR 11.10.2002,
23.2001.19 e citazioni); scopo di tali norme, e del principio, è
sostanzialmente quello della garanzia di un giudizio unico (equità), anche se
la connessione deve essere constatata e, se del caso, decisa già nella fase
predibattimentale (art. 190 CPP; GIAR 9 gennaio 2006, 624.2005.1, cons. 9 e
citazioni);
- nel caso in
esame (a prescindere da qualsiasi considerazione sul fatto che in un caso ci si
trovi ancora allo stadio delle informazioni preliminari, sull'esistenza degli
elementi oggettivi e soggettivi di reato in relazione alle dichiarazioni __________,
così come sul significato da dare, in relazione alla questione della falsità -
al NLP per il reato di complicità in falsità nei confronti di __________ che a
suo tempo aveva dichiarato aver redatto il documento su foglio bianco [quindi,
non su foglio firmato in bianco], dandolo poi al padre - cfr. VI A 24) sembra
evidente che i due incarti (se si preferisce le ipotesi di reato che se ne
desumono in relazione al documento) non concernono né la stessa persona né la
compartecipazione allo stesso fatto; in realtà si tratta di ipotesi fattuali
antitetiche ed antagoniste che non si vede come possano (debbano) essere
sottoposte a "unico" giudizio (uno escludendo l'altro);
- di conseguenza,
anche se è evidente che determinati accertamenti possano servire ad entrambi i
procedimenti, la decisione del magistrato inquirente non viola le norme di cui
agli artt. 35 ss CPP che concretizzano il principio dell'indivisibilità del
procedimento penale;
- quanto
all'opportunità cui fa riferimento il reclamante menzionando le norme di cui
all'art. 35 ss CPP, va detto che tale principio si riferisce alla (eventuale)
possibilità di disgiungere cause connesse e non alla situazione contraria;
altre considerazioni di opportunità (meglio, di economia procedurale) come
quella di "riunione" per nell'ottica di un'unica raccolta delle prove
(per es. sulla formazione del documento) sono di esclusiva competenza del magistrato
inquirente (art. 193 CPP) ed esulano da quelle (su reclamo) di questo ufficio,
perlomeno nella misura in cui non ledono altri specifici diritti delle parti ai
vari procedimenti;
- di conseguenza
la decisione del Procuratore pubblico di non congiungere i due procedimenti non
è contraria alle disposizioni legali ed ai principi che presiedono il relativo
istituto; il reclamo, su questo punto, deve essere respinto (altre
considerazioni esulando dalla competenza di questo giudice, cui compete
controllo di legalità delle decisioni);
- la richiesta di
attivazione della procedura di cui all'inc. MP __________ non può che essere
trattata come reclamo per ritardata giustizia;
- in proposito
occorre innanzitutto constatare che la decisione di sospensione (del 19 luglio
2005) confermata (se si preferisce ribadita) con l'atto qui impugnato, è
irrita; infatti, il CPP non prevede la possibilità di sospendere formalmente
un procedimento, se non nel caso menzionato dall'art 4 CPP (e anche qui solo a
seguito di formale eccezione di una parte - GIAR 13 luglio 1995, 374.1995.1);
inoltre, ed abbondanzialmente, non risulta che la stessa sia stata notificata
ad alcuno;
- in secondo
luogo, trattandosi di procedimenti distinti ed autonomi (come confermato dalla
decisione del magistrato inquirente di non congiungerli) ognuno di essi deve,
di principio, essere oggetto di quegli atti (d'indagine o d'istruttoria) che
permettano le decisioni di competenza del magistrato inquirente ex artt. 184,
185, 198 o 214 CPP (poco importa, che si tratti di acquisizione all'uno di
quanto già agli atti dell'altro o dell'acquisizione di nuove elementi di
possibile utilità per entrambi - quindi nel rispetto delle norme di
acquisizione delle prove e partecipazione), rispettivamente delle relative
decisioni, in tempi ragionevoli;
- ora, se di
principio si può concordare con il magistrato inquirente che la definizione
della falsità o meno del documento è questione pregiudiziale a entrambe le
imputazioni, non basta affermare che gli elementi per stabilire tale falsità
risultano dall'incarto MP __________ per rispettare il divieto di ritardata
giustizia, occorre che tali atti siano perlomeno acquisiti all'altro incarto,
che si vuole separato e distinto;
- quanto sopra
vale a maggior ragione se gli elementi in questione non sono decisivi per
stabilire falsità ed autore del falso (come sembrerebbe nel presente caso
perché, se fosse vero il contrario, non si vede cosa avrebbe ritardato
l'emanazione di una decisione di non luogo o promozione d'accusa nell'inc. MP __________)
e altri elementi (foss'anche solo soggettivi) distinguono i reati ipotizzati,
nell'uno rispettivamente nell'altro procedimento, e potrebbero esigere
accertamenti che l'attesa di una definizione giudiziale (di merito) della
falsità potrebbe compromettere;
- è quindi
contraddittorio affermare (come fa il Procuratore pubblico) da un lato che non
vi è connessione tra i due procedimenti, mantenendoli anche formalmente
distinti, per poi semplicemente rinviare agli elementi dell'uno (peraltro
neppure indicati in modo riconoscibile) per spiegare l'assenza di atti
nell'altro; non muta queste considerazioni il fatto che l'accusato di un
procedimento sia parte civile nell'altro, già per il solo fatto che questa
situazione non è riscontrabile per entrambe le parti in causa (come confermato
dai __________ e __________, nel riferimento ai fatti di cui é accusato __________
e relativa parte civile/lesa; cfr. AI 386, punto 3 dei considerandi e AI 385
punto 1);
- ancorché, come
rettamente rilevato dall'osservante __________, né la denuncia né il primo
sollecito contenevano richieste d'assunzione di prove specifiche o di
acquisizione di atti (richieste sono apparse solamente nello scritto del 13
settembre 2004 (AI 3), è innegabile che nessun atto è stato formalmente
esperito (o acquisito) in relazione alla denuncia del 14 gennaio 2003 (cfr.
elenco atti) e che ciò non dipende da ostacoli o impossibilità oggettive (cfr.
decisione 23 dicembre 2005, secondo paragrafo);
- questa
situazione non è conforme ai principi di diritto che reggono il procedimento
penale (che, lo si ripete, il titolare dell'inchiesta ha ritenuto di mantenere
distinto e autonomo da quello di cui all'inc. __________), rispettivamente i
diritti delle parti; su questo punto il reclamo deve essere accolto con invito
al magistrato inquirente a procedere agli incombenti di sua competenza
(ovviamente a quelli eseguibili a questo stadio) al fine di permettere
l'avanzamento delle informazioni preliminari di cui all'inc. MP __________,
rispettivamente emettere una delle decisioni di sua competenza ex artt. 178 ss.
CPP;
- in conclusione,
il reclamo laddove chiede l'annullamento del rifiuto di congiunzione tra i
procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________ è respinto, laddove
chiede la attivazione/riattivazione del procedimento di cui all'inc. __________
(ritardata giustizia per l'assenza di alcun atto d'inchiesta) è accolto ai
sensi dei considerandi; il tutto con la presente decisione definitiva a livello
cantonale;
- visto l'esito
del reclamo, non si assegnano ripetibili e la tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico dello Stato e di __________ nella misura di un mezzo (non
in solido, bensì un quarto ciascuno) e del reclamante per l'altro mezzo.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
251, 303, 304, 307, 173 CPP, 1 ss., 9, 35 ss., 178, 188, 280 ss., 284 e
contrario CPP,
decide
1. Nella
misura in cui è rivolto contro il rifiuto di congiunzione degli inc. MP __________
e __________, il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Nella
misura in cui è rivolto contro l'inazione del magistrato inquirente nella conduzione
del procedimento di cui all'inc. MP __________, il reclamo è accolto ai sensi
dei considerandi. Il Procuratore pubblico è invitato a procedere,
indilatamente, agli atti di sua competenza nella conduzione/gestione del
procedimento.
3.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese
di FRS 140.- sono a carico dello Stato (1/4), dell'osservante __________
(1/4) e del reclamante (1/2). Non si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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