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Decisione

INC.2000.10307

Provvedimenti PP

9 marzo 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

8 settembre 1997 (AI 212);

- il 30 ottobre

2002 (VI A20) __________, figlio della denunciante __________, sentito come

teste si è detto (rispondendo a specifiche domande del difensore del

reclamante) "convinto" della falsità di un documento che

"sospetta" come compilato negli uffici di __________ (che ne

sarebbe l'ideatore) sulla base di un foglio firmato in bianco dalla madre (cfr.

verbale citato, pag. 4);

- il 14 gennaio

2003, __________, preso atto delle dichiarazioni ______, ha denunciato

quest'ultimo per denuncia mendace (indicando però erroneamente l'art. 304 CP),

falsa testimonianza e diffamazione (inc. MP __________); non risultano, in

relazione a quest'ultimo procedimento, promozioni dell'accusa;

- con istanza del

4 novembre 2005, __________ chiede attivazione dell'istruttoria nel

procedimento conseguente alla sua denuncia (proponendo determinati atti

istruttori e contestando l'inattività del magistrato inquirente) e la

congiunzione dei procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________ (le

parti al procedimento sarebbero le stesse e l'opportunità già implicitamente

ammessa con l'AI 352);

- con decisione

del 23 dicembre 2005, il magistrato inquirente respinge l'istanza; egli afferma

che tutti gli elementi per determinare (l'eventuale) falsità del documento

risultano dall'inc. __________ e che l'incarto __________ è stato

"sospeso" in attesa della definizione di tale questione; quanto alla

congiunzione, il magistrato inquirente afferma che tra i due incarti non vi è

"alcuna connessione oggettiva che giustifichi la congiunzione";

- contro questa

decisione insorge __________ (Reclamo di cui al doc. 1 inc. GIAR 103.2000.7);

- a dire del

reclamante, la decisione di sospensione viola il principio di celerità, essendo

passati tre anni dalla denuncia senza che alcun atto istruttorio sia stato

effettuato (neppure quelli indicati in denuncia) e che, viste le dichiarazioni

del magistrato inquirente in sede di decisione, basterà richiamare i mezzi di

prova assunti nella procedura di cui all'inc. __________ (Reclamo, punti 5 e 7,

in particolare);

- quanto alla

richiesta di congiunzione, sempre secondo il reclamante, la stessa si fonda sul

fatto che la connessione è data dall'importanza del documento che __________

(nel verbale 30 ottobre 2002) ha indicato come possibile falso, documento sul

quale si fonderebbero tutte le accuse a carico di __________; non da ultimo,

sempre secondo il reclamante, le decisioni di congiunzione dovrebbero fondarsi

anche su ragioni d'opportunità, evidenti nel presente caso (Reclamo, punti 10 e

13 in particolare);

- nelle sue

osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.7), il magistrato inquirente ribadisce

inutilità della "riattivazione" del procedimento fino a

definizione (eventualmente giudiziale) della falsità del documento, nonché

inesistenza di una connessione oggettiva tra i due procedimenti, in quanto la

deposizione nella quale il teste avrebbe espresso i suoi dubbi non ha

particolare valore per determinare se il documento sia o meno falso;

- __________, con

osservazioni del 13 gennaio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.7) evidenzia in

primo luogo la confusione argomentativa del reclamante che si riferisce a atti

da compiere non indicati in denuncia né nel reclamo e ad un procedimento per il

quale non è neppure stata promossa l'accusa; nel seguito delle osservazioni,

egli precisa come sia giunto alla sua deposizione e come determinati atti

istruttori (dell'inc. __________) sembrino confermare i suoi dubbi; logica,

sempre a suo dire, la decisione del magistrato inquirente di attendere

definizione dei fatti per formulare proposte di merito;

- __________,

accusato in un procedimento, parte civile nell'altro, nonché destinatario

dell'atto impugnato, appare legittimato al reclamo; inoltre, il reclamo é

tempestivo, quindi ricevibile in ordine;

- la decisione impugnata, invero, ne contiene due:

non congiunzione e sospensione;

- gli artt. 35

ss. CPP concretizzano il principio dell'indivisibilità del procedimento penale

svizzero che, sostanzialmente, vuole che "Di principio, quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché

più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche

quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e

complici." (GIAR 11.10.2002,

23.2001.19 e citazioni); scopo di tali norme, e del principio, è

sostanzialmente quello della garanzia di un giudizio unico (equità), anche se

la connessione deve essere constatata e, se del caso, decisa già nella fase

predibattimentale (art. 190 CPP; GIAR 9 gennaio 2006, 624.2005.1, cons. 9 e

citazioni);

- nel caso in

esame (a prescindere da qualsiasi considerazione sul fatto che in un caso ci si

trovi ancora allo stadio delle informazioni preliminari, sull'esistenza degli

elementi oggettivi e soggettivi di reato in relazione alle dichiarazioni __________,

così come sul significato da dare, in relazione alla questione della falsità -

al NLP per il reato di complicità in falsità nei confronti di __________ che a

suo tempo aveva dichiarato aver redatto il documento su foglio bianco [quindi,

non su foglio firmato in bianco], dandolo poi al padre - cfr. VI A 24) sembra

evidente che i due incarti (se si preferisce le ipotesi di reato che se ne

desumono in relazione al documento) non concernono né la stessa persona né la

compartecipazione allo stesso fatto; in realtà si tratta di ipotesi fattuali

antitetiche ed antagoniste che non si vede come possano (debbano) essere

sottoposte a "unico" giudizio (uno escludendo l'altro);

- di conseguenza,

anche se è evidente che determinati accertamenti possano servire ad entrambi i

procedimenti, la decisione del magistrato inquirente non viola le norme di cui

agli artt. 35 ss CPP che concretizzano il principio dell'indivisibilità del

procedimento penale;

- quanto

all'opportunità cui fa riferimento il reclamante menzionando le norme di cui

all'art. 35 ss CPP, va detto che tale principio si riferisce alla (eventuale)

possibilità di disgiungere cause connesse e non alla situazione contraria;

altre considerazioni di opportunità (meglio, di economia procedurale) come

quella di "riunione" per nell'ottica di un'unica raccolta delle prove

(per es. sulla formazione del documento) sono di esclusiva competenza del magistrato

inquirente (art. 193 CPP) ed esulano da quelle (su reclamo) di questo ufficio,

perlomeno nella misura in cui non ledono altri specifici diritti delle parti ai

vari procedimenti;

- di conseguenza

la decisione del Procuratore pubblico di non congiungere i due procedimenti non

è contraria alle disposizioni legali ed ai principi che presiedono il relativo

istituto; il reclamo, su questo punto, deve essere respinto (altre

considerazioni esulando dalla competenza di questo giudice, cui compete

controllo di legalità delle decisioni);

- la richiesta di

attivazione della procedura di cui all'inc. MP __________ non può che essere

trattata come reclamo per ritardata giustizia;

- in proposito

occorre innanzitutto constatare che la decisione di sospensione (del 19 luglio

2005) confermata (se si preferisce ribadita) con l'atto qui impugnato, è

irrita; infatti, il CPP non prevede la possibilità di sospendere formalmente

un procedimento, se non nel caso menzionato dall'art 4 CPP (e anche qui solo a

seguito di formale eccezione di una parte - GIAR 13 luglio 1995, 374.1995.1);

inoltre, ed abbondanzialmente, non risulta che la stessa sia stata notificata

ad alcuno;

- in secondo

luogo, trattandosi di procedimenti distinti ed autonomi (come confermato dalla

decisione del magistrato inquirente di non congiungerli) ognuno di essi deve,

di principio, essere oggetto di quegli atti (d'indagine o d'istruttoria) che

permettano le decisioni di competenza del magistrato inquirente ex artt. 184,

185, 198 o 214 CPP (poco importa, che si tratti di acquisizione all'uno di

quanto già agli atti dell'altro o dell'acquisizione di nuove elementi di

possibile utilità per entrambi - quindi nel rispetto delle norme di

acquisizione delle prove e partecipazione), rispettivamente delle relative

decisioni, in tempi ragionevoli;

- ora, se di

principio si può concordare con il magistrato inquirente che la definizione

della falsità o meno del documento è questione pregiudiziale a entrambe le

imputazioni, non basta affermare che gli elementi per stabilire tale falsità

risultano dall'incarto MP __________ per rispettare il divieto di ritardata

giustizia, occorre che tali atti siano perlomeno acquisiti all'altro incarto,

che si vuole separato e distinto;

- quanto sopra

vale a maggior ragione se gli elementi in questione non sono decisivi per

stabilire falsità ed autore del falso (come sembrerebbe nel presente caso

perché, se fosse vero il contrario, non si vede cosa avrebbe ritardato

l'emanazione di una decisione di non luogo o promozione d'accusa nell'inc. MP __________)

e altri elementi (foss'anche solo soggettivi) distinguono i reati ipotizzati,

nell'uno rispettivamente nell'altro procedimento, e potrebbero esigere

accertamenti che l'attesa di una definizione giudiziale (di merito) della

falsità potrebbe compromettere;

- è quindi

contraddittorio affermare (come fa il Procuratore pubblico) da un lato che non

vi è connessione tra i due procedimenti, mantenendoli anche formalmente

distinti, per poi semplicemente rinviare agli elementi dell'uno (peraltro

neppure indicati in modo riconoscibile) per spiegare l'assenza di atti

nell'altro; non muta queste considerazioni il fatto che l'accusato di un

procedimento sia parte civile nell'altro, già per il solo fatto che questa

situazione non è riscontrabile per entrambe le parti in causa (come confermato

dai __________ e __________, nel riferimento ai fatti di cui é accusato __________

e relativa parte civile/lesa; cfr. AI 386, punto 3 dei considerandi e AI 385

punto 1);

- ancorché, come

rettamente rilevato dall'osservante __________, né la denuncia né il primo

sollecito contenevano richieste d'assunzione di prove specifiche o di

acquisizione di atti (richieste sono apparse solamente nello scritto del 13

settembre 2004 (AI 3), è innegabile che nessun atto è stato formalmente

esperito (o acquisito) in relazione alla denuncia del 14 gennaio 2003 (cfr.

elenco atti) e che ciò non dipende da ostacoli o impossibilità oggettive (cfr.

decisione 23 dicembre 2005, secondo paragrafo);

- questa

situazione non è conforme ai principi di diritto che reggono il procedimento

penale (che, lo si ripete, il titolare dell'inchiesta ha ritenuto di mantenere

distinto e autonomo da quello di cui all'inc. __________), rispettivamente i

diritti delle parti; su questo punto il reclamo deve essere accolto con invito

al magistrato inquirente a procedere agli incombenti di sua competenza

(ovviamente a quelli eseguibili a questo stadio) al fine di permettere

l'avanzamento delle informazioni preliminari di cui all'inc. MP __________,

rispettivamente emettere una delle decisioni di sua competenza ex artt. 178 ss.

CPP;

- in conclusione,

il reclamo laddove chiede l'annullamento del rifiuto di congiunzione tra i

procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________ è respinto, laddove

chiede la attivazione/riattivazione del procedimento di cui all'inc. __________

(ritardata giustizia per l'assenza di alcun atto d'inchiesta) è accolto ai

sensi dei considerandi; il tutto con la presente decisione definitiva a livello

cantonale;

- visto l'esito

del reclamo, non si assegnano ripetibili e la tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dello Stato e di __________ nella misura di un mezzo (non

in solido, bensì un quarto ciascuno) e del reclamante per l'altro mezzo.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

251, 303, 304, 307, 173 CPP, 1 ss., 9, 35 ss., 178, 188, 280 ss., 284 e

contrario CPP,

decide

1. Nella

misura in cui è rivolto contro il rifiuto di congiunzione degli inc. MP __________

e __________, il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Nella

misura in cui è rivolto contro l'inazione del magistrato inquirente nella conduzione

del procedimento di cui all'inc. MP __________, il reclamo è accolto ai sensi

dei considerandi. Il Procuratore pubblico è invitato a procedere,

indilatamente, agli atti di sua competenza nella conduzione/gestione del

procedimento.

3.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese

di FRS 140.- sono a carico dello Stato (1/4), dell'osservante __________

(1/4) e del reclamante (1/2). Non si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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