INC.2000.10308
Provvedimenti PP
9 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2000.10308
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, GIAR
Titolo:
Provvedimenti PP
DISGIUNZIONE
art. 36 CPP-TI
Incarto n.
INC.2000.10308
Lugano
9 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 30 dicembre 2005 da
__________, __________
e
__________, __________
(entrambi
patrocinati dallo studio legale __________, __________)
contro
la
decisione 23 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi
mediante la quale i procedimenti contro i due reclamanti vengono, tra loro,
disgiunti (inc. __________);
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16
gennaio 2006) e quelle delle parti civili __________ e __________ (13 gennaio
2006);
visto, per quanto necessario, l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- con decisione
del 23 dicembre 2005 (AI 385), il magistrato inquirente ha abbandonato il
procedimento penale contro __________ per complicità, ovvero istigazione,
nell'ipotesi di reato di appropriazione indebita a danno della relazione __________,
reato di cui è (ancora) accusato __________ (AI 353);
- contemporaneamente,
con altra decisione sempre del 23 dicembre 2005 (AI 386), il magistrato
inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________
per i reati di complicità/istigazione/correità nell'ipotesi di reato di truffa,
appropriazione indebita, falsità in documenti e riciclaggio a danno delle
relazioni __________, __________ e __________, di cui è (ancora) accusato __________
(AI 94 e 211);
- contestualmente
a tali decisioni, il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento contro
l'uno (dei ricorrenti) da quello contro l'altro, ritenuto che, proprio a
seguito dell'abbandono e del non luogo a procedere sarebbero venute meno i
requisiti della connessione (soggettiva ed oggettiva); inoltre, sempre secondo
il magistrato inquirente, i procedimenti contro i reclamanti si trovano a stadi
procedurali diversi;
- con il reclamo
oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.8), __________ e __________
contestano la disgiunzione;
- in merito alla
connessione, i reclamanti affermano che questa è stata riconosciuta per anni e
le parti civili sono le stesse; inoltre, sottolineano come per l'accertamento
dei comportamenti addebitati a ciascuno degli indagati sia sempre stato
interrogato anche l'altro;
- in merito allo
stadio diverso delle rispettive procedure, i reclamanti affermano che
l'asserzione del magistrato inquirente quo alla probabile lunga durata
dell'istruttoria contro __________ aperta il 20 luglio 2005 è del tutto
ipotetica, non mancando i mezzi di prova per chiudere anche questa istruttoria;
- mediante
osservazioni del 16 gennaio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.8) il magistrato
inquirente ribadisce sostanzialmente il contenuto della decisione impugnata
(insussistenza attuale degli elementi di connessione, stadio diverso dei due
procedimenti);
- le parti civili
si associano alla decisione del Procuratore pubblico (doc. 4, inc. GIAR
103.2000.8), segnalando come il mantenimento della congiunzione permetterebbe
ad ognuno dei reclamanti di bloccare anche il procedimento contro l'altro
(mediante istanze e reclami) e come la situazione attuale non sia più tra
quelle previste dall'art. 36 CPP;
- il reclamo è
tempestivo;
- di principio,
le parti al procedimento, nel caso in esame anche destinatarie della decisione,
sono legittimate al reclamo contro le disgiunzioni rispettivamente le
congiunzioni; ciò vale per i procedimenti pendenti, non per quelli abbandonati
o oggetto di un non luogo a procedere, a meno che non si voglia contestare la
disgiunzione implicita nel non luogo e nell'abbandono (per i procedimenti
oggetto delle relative decisioni) ciò che non sembra qui il caso e che, tra
l'altro, non avrebbe particolari possibilità di esito favorevole visto che né
l'abbandono, né il non luogo a procedere sono impugnabili davanti a questo
giudice e, entrambe le decisioni sono generalmente considerate quali valida
causa per la disgiunzione (REP 1997 n. 93);
- nel caso in
esame, la disgiunzione concerne i procedimenti rimasti aperti unicamente contro
l'uno, rispettivamente l'altro degli accusati e che hanno perso la loro
connessione, secondo il magistrato inquirente, a seguito di abbandono e non
luogo;
- è di meridiana
evidenza che le argomentazioni ricorsuali sono carenti quo alla attuale
connessione tra le due fattispecie inquisite (ora) unicamente contro l'uno o
l'altro dei ricorrenti;
- infatti, la
connessione sia stata riconosciuta per anni e che le parti civili fossero le
stesse è del tutto logico e comprensibile fintanto che vi erano ipotesi di
partecipazione dell'uno ai reati dell'altro, ma non spiega minimamente perché,
abbandonate tali ipotesi di partecipazione, le fattispecie rimaste oggetto
d'indagine siano (ancora) connesse;
- d'altro canto,
sembra altrettanto evidente che in assenza (in questo caso perché abbandonata)
di una ipotesi partecipativa dell'uno per rapporto ai reati imputati all'altro
(o, quantomeno ad uno solo dei reati ipotizzati) non vi sia spazio per parlare
di connessione, né soggettiva né oggettiva: fatti, eventuali autori e anche
vittime (ricordando, comunque, che anche la presenza di un'unica vittima per
reati diversi non impone congiunzione) risultano ora diverse;
- quanto appena
detto giustifica, a giudizio di questo giudice, la decisione formale impugnata
che, di fatto, più che ordinare la disgiunzione, constata che la situazione
processuale non risponde più ai requisiti degli artt. 35 ss CPP e, di
conseguenza, non viola i principi dell'indivisibilità del processo penale;
- in conclusione,
Fatti
il reclamo, al limite della ricevibilità vista la carenza di motivazione, è
comunque da respingere senza che sia necessario disquisire sulla questione del
diverso stadio procedurale delle due istruttorie ancora pendenti;
- tasse, spese e
ripetibili seguono la soccombenza;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 24, 25, 138, 146, 251, 305 bis CP, 1 ss. 6,
9, 35 ss., 178, 188, 280 ss. e 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile,
è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.--
e le spese di FRS 110.--, sono a carico dei reclamanti (in solido) i quali
rifonderanno (sempre in solido) alle parti civili osservanti la somma (unica)
di FRS 600.--.
3.
La presente decisione è definitiva, a
livello cantonale.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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