INC.2000.10309
Provvedimenti PP
10 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2000.10309
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, GIAR
Titolo:
Provvedimenti PP
DISSEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2000.10309
Lugano
10
marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 30 dicembre 2005 da
__________, __________
__________, __________
__________, __________
tutti rappr. dallo Studio
legale __________, __________, __________
contro
la
decisione 23 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi,
che rifiuta la riduzione di una garanzia bancaria, nell’ambito del
procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16
gennaio 2006) e delle parti civili __________ e __________ (13 gennaio 2006);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- in data 4
dicembre 2000, in sede di udienza davanti al GIAR (inc. 849.99.4), l’accusato e
le parti civili addivenivano ad un accordo relativo alle garanzie per
l’eventuale risarcimento del danno conseguente ai reati ipotizzati (cfr. doc.
8, inc. GIAR 849.99.4);
- in base a tale
accordo, “a tutela delle pretese risarcitorie delle parti civili (fr. 5,1
mio)” __________ si impegnava a far emettere una garanzia bancaria a prima
richiesta di FRS 5,5 mio valida “fino a crescita in giudicato della sentenza
di merito, oppure di sentenza di confisca, oppure di dissequestro”, nel
contempo (meglio, ad avvenuta emissione della garanzia) le parti concordavano,
con l’assenso del Procuratore pubblico, il dissequestro dei fondi bloccati a __________
presso __________ (cfr. punti 2 e 3 dell’accordo);
- nell’accordo in
questione, al punto 8, si precisava pure che il sequestro di (altri) averi
presso __________ rimaneva in vigore “in quanto computati nel calcolo del
danno in misura di 1,7 mio Lit, l’eventuale eccedenza potrà essere liberata
dalla PP”;
- con scritto 22
dicembre 2000, il legale di parte civile comunicava al magistrato inquirente di
essere in possesso della garanzia e di non aver più nulla da obiettare circa il
dissequestro dei fondi a __________ (AI 175);
- il dissequestro
é stato ordinato (per rogatoria) il 27 dicembre 2000 (AI 178);
- l’8 febbraio
2001 le parti, per il tramite dei loro rappresentanti, presentavano richiesta
congiunta di dissequestro della somma di 1 miliardo di Lit “depositata sul
conto __________ presso la __________ di __________” avendo trovato un
accordo di risarcimento/transativo (AI 182); la richiesta prevedeva consegna di
parte della somma da dissequestrare alle parti civili (Lit 750 mio) e di altra parte
all’accusato (Lit 250 mio);
- il dissequestro
é stato immediatamente ordinato (AI 182);
- in data 8 marzo
2001, il patrocinatore dei qui reclamanti, presentava richiesta di riduzione
della garanzia a seguito della transazione dell’8 febbraio 2001 (AI 190);
- evasione della
richiesta é stata sollecitata nel 2003 (AI 268) e nel 2005 (AI 365); la
decisione (negativa) é quella qui impugnata;
- il magistrato
inquirente ha rifiutato di dar seguito all’istanza in quanto da un lato “l’accordo
raggiunto davanti al GIAR ...omissis … non considerava il trasferimento di ITL 750 milioni
quale controprestazione per la cessione di un terreno di sua proprietà a favore
della __________ ...”, dall’altro le
pretese risarcitorie della parte civile ammonterebbero a oltre 5,9 mio di FRS
(cfr. decisione impugnata);
- di parere
opposto l’accusato che con il reclamo (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.9) sostiene
come la tacitazione della parte civile per la somma di un miliardo di lire
(unico fatto nuovo intervenuto dal profilo del conteggio del danno, a suo dire)
deve riflettersi anche sulle garanzie prestate (delle altre argomentazioni e
conteggi presentati dal reclamante e sulla lettura dell’accordo del 4.12.2000 si
dirà, se necessario, in seguito);
- con
osservazioni del 16.1.2006 (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.9) il magistrato
inquirente ribadisce la sua posizione, dissentendo, inoltre, in merito a
calcoli del perito __________ (di parte: cfr. AI 318 e 319) proposti dai
reclamanti;
- le parti
civili, con osservazioni del 13 gennaio 2006 (doc. 5 inc. GIAR 103.2000.9),
sostenendo che quello raggiunto il 4.12.2000 é un accordo contrattuale privato tra
le parti, contestano sostanzialmente la competenza del giudice penale per la
modifica (nella forma della riduzione);
- a giudizio di
questo giudice, il reclamo é irricevibile (nel merito), perché irricevibile era
già l’istanza di riduzione della garanzia; tale istanza non può, sempre a
giudizio di questo giudice e per i motivi che si diranno di seguito, essere
considerata alla stregua di un’istanza di dissequestro (e qui l’opinione dello
scrivente si scontra con quella del Procuratore pubblico: cfr. Osservazioni
16.1.2006 pag. 1);
- é evidente che
l’accordo che ha portato all’emissione della garanzia é un accordo tra parti
civili e accusato, alla stregua di quello che poteva essere un pagamento (risarcimento)
del danno (eventualmente già) accertato, ecc. (cfr. G. Piquerez, Procédure
pénale suisse, ZH 2000, n. 2794 e 2797); l'accordo, inoltre, contiene anche le
condizioni di durata e valenza (cfr. punto 2 dell’accordo 4.12.2000);
- la garanzia non
é stata emessa a favore dell’autorità penale in sostituzione dei beni da questa
sequestrati; prova ne sia che la garanzia non é stata trasmessa a questa
autorità, bensì direttamente alla parte civile (cfr. AI 175), e non é, in sé,
oggetto di sequestro;
- l’autorità
penale sembrerebbe non aver neppure visto l’atto di garanzia (così come non può
vederlo questo giudice, non risultando agli atti) e la verifica della
conformità della stessa agli accordi del 4.12.2000 risulta essere stata
lasciata alle parti civili; infatti, il dissequestro di cui all’AI 178 ha avuto
luogo dopo la dichiarazione delle parti civili di essere in possesso della
garanzia e, conseguentemente, di non essere più “interessati” al mantenimento
del sequestro (che evidentemente doveva avere unicamente scopi risarcitori);
- in sostanza,
come chi dovesse tacitare la parte lesa in corso d’inchiesta, per poi
accorgersi che il danno é in realtà inferiore, non potrebbe chiedere all’autorità
inquirente di intervenire e ordinare la restituzione di quanto eventualmente
indebitamente versato, trattandosi ormai di questione prettamente civile (G.
Piquerez, op. cit., n. 2749; DTF 96 I 449; DTF 101 II 375; GIAR 24.10.2000,
991.1998.13), così chi sceglie altra modalità di risarcimento del danno o
garanzia dello stesso;
- nel
dissequestrare gli averi presso __________ di __________, il magistrato
inquirente si é “limitato” a constatare l’accordo raggiunto tra le parti e,
implicitamente, l’assenza di interessi di terzi al mantenimento del sequestro
in questione;
- nulla cambia a
quanto sopra il fatto che la garanzia, nella misura di FRS 400'000.--, concerne
anche pretese dello Stato ("derivanti dal procedimento”): da un
lato non é possibile verificare se, per tale importo, la garanzia sia stata
rilasciata a favore (e a prima richiesta) dello Stato, dall’altro le condizioni
di una riduzione (sentenza di merito, confisca, dissequestro a favore dello
Stato) non sono, per questa parte, presenti;
- di conseguenza,
la questione a sapere se il dissequestro di 1 miliardo di lire rientra nel
concetto indicato al punto 2 dell’accordo (di transenna sia detto che non si
vede a cos’altro ci si potesse riferire), rispettivamente se il danno derivante
dalla questione "__________" sia compreso nei 5,1 milioni, sempre
come dal punto 2 dell’accordo (anche qui, ancora a titolo abbondanziale si
rileva che dal primo foglio allegato all’AI 121 e intitolato “Riassunto”
sembrerebbe di sì), sono questioni che concernono l’interpretazione e
l’applicazione dell’accordo del 4.12.2000, non più di competenza dell’autorità
penale;
- in virtù di
tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile in
quanto il suo oggetto non é tra quelli di competenza del Procuratore pubblico con
possibilità di reclamo al GIAR ai sensi dell’art. 280 CPPTI;
- tasse e spese
seguono la soccombenza;
- quanto alle vie
di ricorso, va detto che in materia di sequestri e dissequestri contro le
decisioni del GIAR é dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
di Appello; avendo ritenuto che non di taratta di questione che concerne tale
materia, non può essere indicata tale via di ricorso come certa e data;
tuttavia, appare opportuno sengalare, almeno nei considerandi, tale possibilità
dato che questo giudice non può escludere che la Camera dei ricorsi penali
possa dichiararsi competente qualora non condividesse il motivo di
irricevibilità menzionato;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 161,
Fatti
280 ss e 284 CPP,
decide
1. Il
reclamo é irricevibile nel merito.
Considerandi
2.
La tassa di giudizio di FRS 300.--
e le spese di FRS 100.- sono a carico del reclamante, il quale rifonderà FRS
200.
-- a titolo di ripetibili agli osservanti resistenti.
3.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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