INC.2000.39202
Sequestro e dissequestro
12 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2000.39202
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, GIAR
Titolo:
Sequestro e dissequestro
SEQUESTRO
art. 161 cpv. 1 CPS
Incarto n.
INC.2000.39202
Lugano
12 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza presentata l’8/15 luglio
2005 da
__________, __________
(patr. dall’avv. __________)
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico
dell’ex marito __________ e di __________ di cui all'ACC. __________ del 23
ottobre 2003 - lo sblocco (dissequestro) del fondo di cui alla particella n. __________
RFD di __________ di proprietà della comunione ereditaria composta da __________
n. __________, __________, __________ e __________ n. __________;
viste le osservazioni 15 luglio
2005 del Procuratore pubblico che preavvisa favorevolmente l’istanza di dissequestro;
vista la comunicazione 13 luglio
2005 dell’__________ che non si oppone all’istanza e 12 luglio 2005 di __________
che non presenta osservazioni mentre che il coaccusato e le ulteriori parti
civili non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di
amministrazione infedele aggravata e appropriazione indebita aggravata (fatti
avvenuti nel periodo ottobre 1998 - giugno 2000), il Procuratore pubblico ha
tra l'altro disposto, il 19 giugno 2000, il sequestro, con iscrizione a
registro fondiario, delle proprietà immobiliari facenti capo, tra gli altri a __________
ed all’allora consorte e qui istante __________ n. __________ (AI 18). Con
estratto del Registro Fondiario Definitivo del comune di __________ del 20
giugno 2000 (AI 30), l’Ufficio registri di __________ comunicava al magistrato
inquirente di avere annotato con DG __________ la restrizione della facoltà di
disporre limitata all’interessenza di __________ del fondo numero __________
RFD di __________ di proprietà della comunione ereditaria composta da __________,
__________ n. __________, __________ n. __________ e __________ n. __________;
-
Fatti
il 23 ottobre 2003 l’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer
firmava il rinvio a giudizio di __________ e __________ davanti alla Corte
delle Assise correzionali di Lugano (ACC __________);
-
con istanza di dissequestro 8/11 luglio 2005 __________ ha chiesto a
questo giudice la cancellazione dell'iscrizione di blocco del fondo di cui alla
particella n° __________ RFD di __________. L’istante avrebbe preso
recentemente atto, nell’ambito di una trattativa bancaria per un cambiamento
delle ipoteche gravanti il fondo, unitamente alle altre componenti la comunione
ereditaria, del blocco a Registro fondiario ordinato dal magistrato inquirente
nell’ambito del procedimento penale pendente contro __________, ormai ex marito
dell’istante. __________ ribadisce di non essere stata oggetto del procedimento
penale in corso contro __________ dal quale ha poi ottenuto il divorzio. Il
blocco della particella n° __________ RFD di __________ (o meglio dell’interessenza
dell’istante) non avrebbe mai avuto ragione di esistere e di conseguenza
neppure di essere mantenuto;
-
con osservazioni 15 luglio 2005 il Procuratore pubblico attualmente
incaricato del procedimento ha preavvisato favorevolmente l’istanza di dissequestro
in discussione sottolineando che il precedente titolare dell’inchiesta nonché
firmatario dell’atto d’accusa “non ha assunto alcuna informazione preliminare a
carico dell’allora moglie dell’accusato __________, la quale non risulta avere
avuto alcuna parte nelle malversazioni del marito”. Sempre a mente del
Procuratore pubblico “neppure risulta che i proventi di reati di cui al punto
n. 2.2. dell’atto d’accusa siano stati utilizzati per finanziare l’immobile”;
-
la parte civile __________ ha comunicato di non avere nulla in contrario
a che venga revocato il blocco in questione mentre che le altre parti civili e
il correo non hanno presentato osservazioni;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
Considerandi
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP
(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e
l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto
detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.
Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere
(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;
cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 8/11 luglio
2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e
prima dell’apertura del dibattimento;
-
benché l’ordine all’origine del blocco sia silente a tale proposito si
può dedurre che la natura dello stesso sia stata, oltre che di natura
probatoria, anche confiscatoria e/o risarcitoria (art. 59 cifra 2 CP); in
concreto appare però evidente, sia da un esame dell’atto d’accusa 121/2003 che
dell’incarto relativo, che la qui istante non è mai stata oggetto del
procedimento penale in corso contro l’ex marito __________ e __________,
procedimento sfociato nel rinvio a giudizio del 23 ottobre 2003, ed è pure
accertato che non vi è connessione alcuna tra gli accusati, il provento dei
reati loro imputati ed il fondo in questione: infatti la qui istante, in quanto
facente parte della CE del fu __________, è diventata proprietaria comune del
fondo di cui alla particella n° __________ RFD di __________ per successione in
data 8 luglio 1987, diversi anni prima quindi dei fatti contestati penalmente
all’ex marito nell’atto d’accusa 121/2003 nell’ambito del cui procedimento è
stato ordinato il blocco del fondo di cui si chiede il dissequestro, e neppure
vi è il sospetto che il provento dei reati contestati ai due accusati o parte
di esso sia servito per finanziare a qualsiasi titolo la particella di cui si
chiede ora lo sblocco;
-
alla luce di quanto sopra esposto l’istanza deve essere accolta e di
conseguenza ordinato lo sblocco della particella n° __________ RFD di __________
(di cui alla DG __________) – interessenza di __________ (ora __________)
31.10.1952
– con la presente decisione, esente da tassa e spese, suscettibile
di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza
è evasa ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni
dall’intimazione.
4. Intimazione
a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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