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Decisione

INC.2000.39202

Sequestro e dissequestro

12 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il 23 ottobre 2003 l’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer

firmava il rinvio a giudizio di __________ e __________ davanti alla Corte

delle Assise correzionali di Lugano (ACC __________);

-

con istanza di dissequestro 8/11 luglio 2005 __________ ha chiesto a

questo giudice la cancellazione dell'iscrizione di blocco del fondo di cui alla

particella n° __________ RFD di __________. L’istante avrebbe preso

recentemente atto, nell’ambito di una trattativa bancaria per un cambiamento

delle ipoteche gravanti il fondo, unitamente alle altre componenti la comunione

ereditaria, del blocco a Registro fondiario ordinato dal magistrato inquirente

nell’ambito del procedimento penale pendente contro __________, ormai ex marito

dell’istante. __________ ribadisce di non essere stata oggetto del procedimento

penale in corso contro __________ dal quale ha poi ottenuto il divorzio. Il

blocco della particella n° __________ RFD di __________ (o meglio dell’interessenza

dell’istante) non avrebbe mai avuto ragione di esistere e di conseguenza

neppure di essere mantenuto;

-

con osservazioni 15 luglio 2005 il Procuratore pubblico attualmente

incaricato del procedimento ha preavvisato favorevolmente l’istanza di dissequestro

in discussione sottolineando che il precedente titolare dell’inchiesta nonché

firmatario dell’atto d’accusa “non ha assunto alcuna informazione preliminare a

carico dell’allora moglie dell’accusato __________, la quale non risulta avere

avuto alcuna parte nelle malversazioni del marito”. Sempre a mente del

Procuratore pubblico “neppure risulta che i proventi di reati di cui al punto

n. 2.2. dell’atto d’accusa siano stati utilizzati per finanziare l’immobile”;

-

la parte civile __________ ha comunicato di non avere nulla in contrario

a che venga revocato il blocco in questione mentre che le altre parti civili e

il correo non hanno presentato osservazioni;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

Considerandi

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.

359);

-

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra

l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP

(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e

l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto

detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.

Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere

(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un

chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;

cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 8/11 luglio

2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e

prima dell’apertura del dibattimento;

-

benché l’ordine all’origine del blocco sia silente a tale proposito si

può dedurre che la natura dello stesso sia stata, oltre che di natura

probatoria, anche confiscatoria e/o risarcitoria (art. 59 cifra 2 CP); in

concreto appare però evidente, sia da un esame dell’atto d’accusa 121/2003 che

dell’incarto relativo, che la qui istante non è mai stata oggetto del

procedimento penale in corso contro l’ex marito __________ e __________,

procedimento sfociato nel rinvio a giudizio del 23 ottobre 2003, ed è pure

accertato che non vi è connessione alcuna tra gli accusati, il provento dei

reati loro imputati ed il fondo in questione: infatti la qui istante, in quanto

facente parte della CE del fu __________, è diventata proprietaria comune del

fondo di cui alla particella n° __________ RFD di __________ per successione in

data 8 luglio 1987, diversi anni prima quindi dei fatti contestati penalmente

all’ex marito nell’atto d’accusa 121/2003 nell’ambito del cui procedimento è

stato ordinato il blocco del fondo di cui si chiede il dissequestro, e neppure

vi è il sospetto che il provento dei reati contestati ai due accusati o parte

di esso sia servito per finanziare a qualsiasi titolo la particella di cui si

chiede ora lo sblocco;

-

alla luce di quanto sopra esposto l’istanza deve essere accolta e di

conseguenza ordinato lo sblocco della particella n° __________ RFD di __________

(di cui alla DG __________) – interessenza di __________ (ora __________)

31.10.1952

– con la presente decisione, esente da tassa e spese, suscettibile

di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza

è evasa ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni

dall’intimazione.

4. Intimazione

a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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